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Documento 32002O0001

Indirizzo della Banca centrale europea, del 27 febbraio 2002, che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (BCE/2002/1)

GU L 67 del 9.3.2002, pagg. 74–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 003 pag. 85 - 87
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 003 pag. 85 - 87
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 003 pag. 85 - 87
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 10 tomo 003 pag. 85 - 87
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 10 tomo 003 pag. 85 - 87
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 10 tomo 003 pag. 85 - 87
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 85 - 87
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 85 - 87
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 003 pag. 85 - 87

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 15/03/2006; abrog. impl. da 32005O0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/202/oj

32002O0001

Indirizzo della Banca centrale europea, del 27 febbraio 2002, che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (BCE/2002/1)

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2002 pag. 0074 - 0076


Indirizzo della Banca centrale europea

del 27 febbraio 2002

che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target)

(BCE/2002/1)

(2002/202/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato") e dell'articolo 3.1, quarto trattino, dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) promuovono il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2) In forza dell'articolo 22 dello statuto, la BCE e le BCN possono predisporre mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

(3) Il 14 dicembre 2000 il Consiglio direttivo ha stabilito un calendario a lungo termine dei giorni di operatività di Target valido a partire dall'inizio del 2002 fino a ulteriore comunicazione, secondo il quale Target rimane chiuso non solo i sabati e le domeniche ma anche nei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), 1o maggio (giornata del lavoro), Natale e 26 dicembre. Al fine di garantire condizioni di parità per tutti i partecipanti, il Consiglio direttivo ha deciso altresì che Target nel suo insieme, compresi i sistemi nazionali di regolamento lordo in tempo reale (RTGS), rimane chiuso, cosicché né le operazioni transfrontaliere né quelle domestiche verranno effettuate attraverso Target in tali giorni. Il principio della parità di trattamento fa salve le eventuali differenziazioni oggettivamente giustificate alla luce delle specificità nazionali. La chiusura completa di Hermes (il sistema RTGS greco), incluse le operazioni domestiche, genera turbamento presso il pubblico e il settore bancario greci, dal momento che la Pasqua ortodossa raramente coincide con quella protestante/cattolica, oggetto del calendario applicabile presso la sede della BCE; ciò comporta il fatto che vi siano alcuni giorni supplementari nei quali il mercato domestico greco è chiuso. Inoltre, il numero di giorni di chiusura consecutivi è maggiore nel caso in cui la distanza tra i giorni festivi della Pasqua protestante/cattolica e quella ortodossa sia di una sola settimana, come nel caso dell'anno 2003, nel quale gli enti creditizi greci saranno operativi solo tre giorni su un periodo complessivo di 11 giorni. Per tale ragione, eccezionalmente, una deroga limitata relativa ai giorni di operatività di Target durante le festività pasquali sarà valida per un periodo di tre anni, dopo il quale la situazione greca verrà ripresa in considerazione alla luce dell'esperienza.

(4) Inoltre, l'allegato V dell'indirizzo BCE/2001/3, del 26 aprile 2001 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target)(1), contenente l'elenco di garanzie dei paesi non partecipanti all'area dell'euro che possono essere utilizzate a fronte di crediti infragiornalieri in Target, deve essere modificato in modo da consentire a tre banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato di accettare obbligazioni emesse dal Danmarks Skibskreditfond e dal KommuneKredit in qualità di garanzie per crediti infragiornalieri.

(5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L'indirizzo BCE/2001/3 è modificato come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale è un sistema di regolamento lordo in tempo reale per l'euro. Target è composto dai sistemi nazionali RTGS, dal meccanismo dei pagamenti della BCE e da interlinking."

2) L'articolo 3, lettera d), paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Giorni di operatività

A partire dal 2002, Target nel suo insieme rimane chiuso i sabati e le domeniche nonché nei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), 1o maggio (giornata del lavoro), Natale e 26 dicembre.

Nonostante la regola sopra affermata, esclusivamente i seguenti servizi di regolamento limitati possono, negli anni dal 2002 al 2004 e in via eccezionale, essere effettuati in Hermes, il sistema RTGS greco, il venerdì santo e il lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), qualora tali giorni non coincidano con la Pasqua ortodossa:

a) regolamento di pagamenti domestici disposti dalla clientela; e

b) regolamento di pagamenti legati alla consegna di contante proveniente dalla Bank of Greece e alla restituzione di contante alla Bank of Greece; e

c) operazioni di regolamento nel quadro dei sistemi di pagamento al dettaglio della Camera di compensazione di Atene e del DIAS."

3) L'allegato V è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Disposizioni finali

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo entra in vigore il 22 marzo 2002.

Ciascuna BCN informa la BCE in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente indirizzo entro e non oltre il 15 marzo 2002.

Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 febbraio 2002.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Christian Noyer

(1) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72.

ALLEGATO

"ALLEGATO V

ELENCO DELLE GARANZIE DEI PAESI NON PARTECIPANTI ALL'AREA DELL'EURO

utilizzabili a fronte di crediti infragiornalieri per ciascuna BCN di uno Stato membro partecipante che abbia dichiarato la propria intenzione di utilizzare una determinata garanzia collaterale situata nel paese di una banca centrale di uno Stato membro che non ha adottato l'euro e la cui intenzione sia stata approvata dalla BCE ai sensi dell'articolo 3, lettera f), paragrafo 3 e dell'articolo 3, lettera g), dell'indirizzo relativo a Target:

>SPAZIO PER TABELLA>"

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