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Documento 32009D0004(01)

    2009/245/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 6 marzo 2009 , riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (BCE/2009/4)

    GU L 72 del 18.3.2009, pagg. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 08/01/2015; abrogato da 32014D0062(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/245(1)/oj

    18.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 72/21


    DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 6 marzo 2009

    riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8)

    (BCE/2009/4)

    (2009/245/CE)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (1) e in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

    Premesso che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) stabilisce che le deroghe dagli obblighi di segnalazione statistica possono essere concesse ai fondi d’investimento (FI) soggetti alle regole di contabilità nazionale sulla base delle quali la valutazione delle proprie attività è consentita con una frequenza inferiore a quella trimestrale. Esso stabilisce altresì che le categorie di FI alle quali le banche centrali nazionali (BCN) possono concedere discrezionalmente le deroghe sono decise dal consiglio direttivo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Deroghe

    Le categorie di FI alle quali le BCN possono concedere discrezionalmente deroghe ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) sono indicate nell’allegato della presente decisione. Il consiglio direttivo sottopone a revisione tali categorie almeno ogni 3 anni.

    Articolo 2

    Disposizione finale

    Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 marzo 2009.

    Il presidente della BCE

    Jean-Claude TRICHET


    (1)  GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.


    ALLEGATO

    Categorie di fondi di investimento per le quali cui possono essere concesse deroghe ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8)

    Stato membro

    Nome della categoria del FI

    Atto legale relativo alla categoria

    Atto legale che determina la frequenza della valutazione

    Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale

    Titolo dell’atto legale

    Numero/data dell’atto legale

    Disposizioni pertinenti

    Titolo dell’atto legale

    Numero/data dell’atto legale

    Disposizioni pertinenti

    Grecia

    Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

    (Imprese di investimento immobiliare)

    Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

    (Legge sui fondi mutualistici immobiliari — imprese di investimento immobiliare e altre disposizioni di legge)

    n. 2778 del 30 dicembre 1999

    Articolo 21

    Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

    (Legge sui fondi mutualistici immobiliari — imprese di investimento immobiliare e altre disposizioni di legge)

    n. 2778 del 30 dicembre 1999

    Articoli 22, paragrafo 7, e 27, paragrafi 3 e 4

    Annuale

    Francia

    Fonds commun de placement à risque

    (Fondi mutualistici di venture capital)

    Code monétaire et financier

    (Codice monetario e finanziario)

     

    Capitolo IV, sezione 1, sotto-sezione 10, da L214-36 a L214-38

    Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

    (Regolamento generale dell’Autorità dei mercati finanziari)

     

    Libro IV, articolo 141-13

    Semestrale

    Francia

    Sociétés civiles de placement immobilier

    (Imprese di investimento immobiliare)

    Code monétaire et financier

     

    Capitolo IV, Sezione 3, da L214-50 a L214-84

    Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

     

    Libro IV, articolo 422-44

    Annuale

    Francia

    Organismes de placement collectif immobilier

    (Imprese di investimento collettivo immobiliare)

    Code monétaire et financier

     

    Capitolo IV, sezione 5, da L214-89 a L214-146

    Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

     

    Libro IV, articolo 424-66

    Semestrale

    Italia

    Fondi chiusi

    Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

    n. 58 del 24 febbraio 1998

    Parte I, articolo 1

    Parte II, articolo 37

    Provvedimento della Banca d’Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

    14 aprile 2005

    Titolo V, capitolo 1, sezione II, paragrafo 4.6

    Semestrale

    Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell’articolo 37 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

    n. 228 del 24 maggio 1999

    Capitolo II, articolo 12

    Portogallo

    Fundos de capital de risco

    (Fondi di capitale di rischio)

    Decreto-Lei

    (decreto legge)

    n. 375/2007 dell’8 novembre 2007

    Articolo 18

    Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

    (Commissione per la regolamentazione del mercato dei titoli)

    n. 1/2008 del 14 febbraio 2008

    Articoli 4 e 11

    Semestrale


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