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Documento 32005O0006

Indirizzo della Banca centrale europea, dell’11 marzo 2005, che modifica l'indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE/2005/6)

GU L 109 del 29.4.2005, pagg. 107–109 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/328/oj

29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/107


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 marzo 2005

che modifica l'indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea

(BCE/2005/6)

(2005/328/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, terzo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1, terzo trattino, e gli articoli 12.1, 14.3 e 30.6,

considerando che:

(1)

L’indirizzo BCE/2000/1 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività in valuta della Banca centrale europea (1), stabilisce, tra l’altro, quale documentazione legale dovrebbe essere utilizzata per dette operazioni.

(2)

Nel 2004 la Federazione bancaria dell’Unione europea (FBE) ha pubblicato un’edizione rivisitata del contratto quadro per le operazioni finanziarie. La BCE ritiene opportuno utilizzare il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004): i) per tutte le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE (incluse le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego e le operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego), qualora le controparti siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia) o Svizzera; e ii) per tutte le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, qualora le controparti siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera.

(3)

L’allegato 3 dell’indirizzo BCE/2000/1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere l’utilizzo del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) per le operazioni con le controparti di cui al secondo considerando. L’articolo 3 dell’indirizzo dovrebbe pertanto essere modificato in modo da tener conto di quanto segue: i) il fatto che non è necessario applicare l’allegato 1 dell’indirizzo alle operazioni regolate dal contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004); e ii) la decisione della BCE di non ricorrere più all’accordo quadro di compensazione della BCE con le controparti con cui utilizza il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera.

(4)

Sono richieste due ulteriori modifiche minori all’allegato 1 dell’indirizzo BCE/2000/1.

(5)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2000/1 è modificato come segue.

1)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un documento nella forma dell’allegato 1 del presente indirizzo deve essere accluso, costituendone parte integrante, a tutti i contratti standard, ad eccezione del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004), in forza dei quali sono eseguite le operazioni in contropartita di strumenti finanziari (comprese, a titolo esemplificativo, le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego, le operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego, le operazioni di prestito titoli e le operazioni di pronti contro termine trilaterali) o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE.»

2)

All’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Con ciascuna controparte viene stipulato un accordo quadro di compensazione in una delle forme riportate nell’allegato 2 del presente indirizzo, ad eccezione delle controparti con cui la BCE ha concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera.»

3)

L’allegato 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

«L’allegato 1 deve essere accluso, costituendone parte integrante, a ciascuno dei contratti standard, ad eccezione del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004), in forza dei quali sono eseguite, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente indirizzo, le operazioni in contropartita di strumenti finanziari (comprese, a titolo esemplificativo, le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego, le operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego, le operazioni di prestito titoli e le operazioni di pronti contro termine trilaterali) o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE.»

;

b)

la nota 1 è sostituita dal testo seguente:

«Il presente allegato è stato redatto in inglese e costituisce parte integrante dei contratti standard redatti in inglese che sono regolati dal diritto inglese o dello Stato di New York. La traduzione del testo in altre lingue è fornita a fini esclusivamente informativi e non è giuridicamente vincolante.»

4)

L’allegato 2 è modificato come segue:

a)

il titolo dell’allegato 2o è sostituito dal seguente:

«Accordo quadro di compensazione regolato dal diritto inglese [ad uso di tutte le controparti ad eccezione delle controparti: i) con sede legale negli Stati Uniti d’America, ii) con sede legale in Francia e in Germania che sono idonee unicamente a ricevere depositi, e iii) con cui la BCE ha concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera; redatto in lingua inglese];»

;

b)

il titolo dell’allegato 2b è sostituito dal seguente:

«Accordo quadro di compensazione regolato dal diritto francese (ad uso delle controparti con sede legale in Francia che sono idonee unicamente a ricevere depositi; redatto in lingua francese);»

;

c)

il titolo dell’allegato 2c è sostituito dal seguente:

«Accordo quadro di compensazione regolato dal diritto tedesco (ad uso delle controparti con sede legale in Germania che sono idonee unicamente a ricevere depositi; redatto in lingua tedesca);»

;

d)

l’elenco degli accordi di compensazione riportato nell’appendice 1 di ciascuno degli allegati 2o, 2b, 2c e 2d è sostituito dal seguente:

«1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement.»

5)

L’allegato 3 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 15 giugno 2005.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 marzo 2005.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2002/6 (GU L 270 dell’8.10.2002, pag. 14).


ALLEGATO

«ALLEGATO 3

Contratti standard per le operazioni in contropartita di strumenti finanziari, le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e i depositi

1.

Tutte le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE (comprese le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego e le operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego) devono essere regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE:

a)

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia) o Svizzera;

b)

“The Bond Market Association Master Repurchase Agreement” per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti;

e

c)

il “TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)” per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni di cui alle lettere a) o b).

2.

Tutte le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE devono essere regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE:

a)

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera;

b)

il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency — Cross-border, New York law version)” per le operazioni con le controparti costituite o riconosciute secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti;

e

c)

il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency — Cross-border, English law version)” per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni di cui alle lettere a) o b).

3.

Tutti i depositi aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che sono idonee ad effettuare le operazioni in contropartita di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e/o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati di cui al paragrafo 2 e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni, devono essere regolate dal contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera.»


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