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Documento 32010O0002

Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 aprile 2010 , relativo a TARGET2-Securities (BCE/2010/2)

GU L 118 del 12.5.2010, pagg. 65–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/07/2012; abrogato da 32012O0013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/272/oj

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/65


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 aprile 2010

relativo a TARGET2-Securities

(BCE/2010/2)

(2010/272/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 luglio 2006, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di valutare, in cooperazione con i depositari centrali di titoli (CSD) e altri operatori di mercato, la possibilità di istituire un nuovo servizio dell’Eurosistema per il regolamento di titoli in moneta di banca centrale, da denominarsi TARGET2-Securities (T2S). In quanto rientrante tra i compiti dell’Eurosistema ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, T2S mira ad agevolare l’integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, cosicché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell’ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero. Poiché fornire moneta di banca centrale è un compito fondamentale dell’Eurosistema, T2S ha natura di servizio pubblico. Le BCN dell’area dell’euro offriranno servizi di gestione delle garanzie e di regolamento in moneta di banca centrale in T2S.

(2)

L’articolo 22 dello statuto del SEBC dà mandato all’Eurosistema di «assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione». Inoltre, il regolamento in moneta di banca centrale evita rischi di liquidità ed è pertanto essenziale ai fini di un’attività di post-negoziazione dei titoli solida e del mercato finanziario in generale.

(3)

Il 17 luglio 2008 il Consiglio direttivo ha deciso di dare avvio al progetto T2S e di mettere a disposizione le risorse necessarie fino al suo completamento. In virtù di un’offerta presentata da Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France e Banca d’Italia (di seguito «4BC»), il Consiglio direttivo ha altresì deciso che T2S sarebbe stato sviluppato e gestito dalle 4BC.

(4)

Il Consiglio direttivo ha adottato la decisione BCE/2009/6, del 19 marzo 2009, relativa all’istituzione di un comitato di gestione (Target2-Securities Programme Board) (1), quale snello organismo direzionale dell’Eurosistema che presenterà proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica ed eseguirà compiti di natura meramente tecnica. Il mandato del comitato di gestione T2S, contenuto nell’allegato alla decisione BCE/2009/6, rappresenta una pietra miliare della governance di T2S. Al comitato di gestione T2S sono state conferite simultaneamente dalle banche centrali dell’Eurosistema alcune funzioni di tipo esecutivo cosicché esso possa essere pienamente operativo ed agire per conto dell’intero Eurosistema.

(5)

Il presente indirizzo stabilisce, in particolare, le fondamenta del programma T2S nella fase di definizione delle specifiche e di sviluppo. Esso rappresenta il culmine delle decisioni del Consiglio direttivo menzionate in precedenza e specifica ulteriormente in particolare i ruoli e le responsabilità del comitato di gestione T2S e delle 4BC nonché i loro rapporti reciproci. Esso sarà integrato da ulteriori atti giuridici e accordi contrattuali sotto la responsabilità ultima del Consiglio direttivo nel corso dell’ulteriore sviluppo del programma T2S.

(6)

In linea con le decisioni del Consiglio direttivo menzionate in precedenza, la governance del programma T2S si basa su tre livelli. Al primo livello di governance, il potere decisionale ultimo in relazione a T2S risiede in capo al Consiglio direttivo che assume la responsabilità complessiva del programma T2S ed è, in virtù dell’articolo 8 dello statuto del SEBC, l’organo decisionale dell’intero Eurosistema. Al secondo livello di governance è stato istituito il comitato di gestione T2S, per coadiuvare gli organi decisionali della BCE nel garantire l’effettivo e tempestivo completamento del programma T2S. Infine, il terzo livello di governance è costituito dalle 4BC.

(7)

Dato che T2S offre servizi ai CSD, è importante impostare il rapporto con queste ultime durante lo sviluppo, la migrazione e il successivo funzionamento di T2S. A tale scopo sarà istituito un gruppo di contatto CSD. I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio di comunicazione ed interazione con fornitori e utenti di servizi di regolamento titoli nell’ambito del rispettivo mercato nazionale. Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne.

(8)

T2S non è un’impresa commerciale e non intende competere con i CSD o con qualunque altro operatore di mercato. Pertanto, mentre il regime finanziario di T2S mira al recupero integrale dei costi sostenuti, i servizi di T2S non sono erogati con finalità di lucro. Sarà adottata internamente una decisione in merito all’investimento totale dell’Eurosistema in T2S, mentre la decisione relativa alla tariffazione dei servizi T2S mirerà all’integrale recupero dei costi sostenuti. Inoltre, l’Eurosistema applicherà rigorosamente il principio di non discriminazione nei confronti dei CSD e mirerà a garantire la parità di trattamento tra i CSD che esternalizzano a T2S la propria piattaforma di regolamento.

(9)

T2S è uno strumento tecnico che non solo sarà disponibile per il regolamento in euro, ma sarà aperto anche a BCN non appartenenti all’area dell’euro così come ad altre banche centrali che vogliano parteciparvi, mettendo la propria valuta a disposizione per regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, come previsto dal presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   T2S è basato su una piattaforma tecnica unica integrata con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale delle banche centrali. È un servizio fornito dall’Eurosistema ai CSD che rende possibile l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale.

2.   Il presente indirizzo detta le norme per la governance del programma T2S. Stabilisce altresì le caratteristiche principali del programma T2S definendo i rispettivi ruoli e responsabilità del comitato di gestione T2S e delle 4BC, nonché i rapporti tra tali soggetti durante la fase di definizione delle specifiche e di sviluppo. Esso specifica inoltre le principali decisioni che il Consiglio direttivo adotta in relazione a T2S. Ancora, il presente indirizzo stabilisce i principi fondamentali in relazione a T2S su tutti i seguenti aspetti: a) il regime finanziario, diritti e garanzie; b) le modalità di accesso per i CSD e la determinazione dei rapporti contrattuali con questi ultimi; c) le modalità attraverso cui le valute diverse dall’euro sono rese idonee a essere utilizzate in T2S; e d) lo sviluppo del programma T2S.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «sistema di gestione accentrata» (CSD) s’intende un soggetto che: a) consente alle operazioni in titoli di essere elaborate e regolate mediante scrittura contabile; b) offre servizi di deposito, ad esempio l’amministrazione di operazioni societarie e rimborsi; e c) ricopre un ruolo attivo nel garantire l’integrità delle emissioni di titoli,

per «consegna contro pagamento» s’intende un meccanismo che lega un trasferimento di titoli a un trasferimento del controvalore in modo tale da assicurare che la consegna dei titoli avvenga solo se ha luogo il pagamento del controvalore,

per «BCN dell’area dell’euro» s’intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui moneta è l’euro,

per «banca centrale dell’Eurosistema» s’intende una BCN dell’area dell’euro o la BCE, a seconda del caso,

per «contratto quadro» s’intende il quadro contrattuale che un CSD e l’Eurosistema devono stipulare per lo sviluppo e la fase operativa,

per «specifiche funzionali generali» (GFS) s’intende una descrizione generale della soluzione funzionale che deve essere sviluppata per soddisfare i requisiti utente di T2S. Essa comprenderà elementi quali l’architettura funzionale (domini, moduli e interazioni), i modelli concettuali, il modello di dati o il processo di flusso di dati,

per «contratto tra banche centrali utenti (Level 2) e banche centrali fornitrici (Level 3) (contratto L2/L3)» s’intende l’accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il comitato di gestione T2S e le 4BC, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell’Eurosistema e dalle 4BC. Esso contiene dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del comitato di gestione T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema,

per «Stato membro» s’intende un paese membro dell’Unione,

per «BCN non appartenente all’area dell’euro» s’intende la BCN di uno Stato membro la cui moneta non è l’euro,

per «fase operativa» s’intende il periodo che ha inizio una volta che il primo CSD è migrato a T2S,

per «altra banca centrale» s’intende la banca centrale di un paese non appartenente all’Unione,

per «piano di rimborso» s’intende il piano che indica la tempistica del rimborso alle 4BC,

per «accordo sui livelli di servizio» s’intende sia l’accordo che definisce il livello di servizi che le 4BC devono fornire all’Eurosistema, sia l’accordo che definisce il livello di servizi che l’Eurosistema deve fornire ai CSD, in relazione a T2S,

per «fase di definizione delle specifiche e di sviluppo» s’intende l’arco di tempo che ha inizio con l’approvazione dell’URD da parte del Consiglio direttivo e termina con l’avvio della fase operativa,

per «software applicativo T2S» s’intende il software sviluppato e gestito dalle 4BC per conto dell’Eurosistema al fine di consentire allo stesso di fornire i sevizi di T2S sulla piattaforma T2S,

per «procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S» s’intende un insieme di regole e procedure che si applica ogniqualvolta prende corpo una modifica ai servizi T2S,

per «dotazione finanziaria di T2S» s’intende il tetto massimo dei costi totali di T2S da rimborsare. La dotazione finanziaria determina a) per le BCN partecipanti l’ammontare massimo da pagarsi per T2S; e b) per le 4BC l’ammontare ad esse restituito dalle BCN partecipanti alla consegna, basato sul piano di rimborso concordato,

per «piattaforma T2S», s’intende, ai fini del presente indirizzo e fatto salvo l’uso del medesimo termine in altra documentazione relativa a T2S, l’hardware e tutti i componenti del software (vale a dire tutto il software utilizzato, escluso il software applicativo) necessari per far funzionare e gestire il software applicativo T2S,

per «programma T2S» s’intende l’insieme delle attività collegate e gli adempimenti necessari per sviluppare T2S fino alla completa migrazione di tutti i CSD che hanno sottoscritto il contratto quadro con l’Eurosistema,

per «comitato di gestione T2S» s’intende l’organismo direzionale dell’Eurosistema istituito ai sensi della decisione BCE/2009/6 avente il compito di presentare proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica e con compiti esecutivi di natura meramente tecnica in relazione a T2S,

per «conto di bilancio T2S» s’intende il conto T2S utilizzato per raccogliere e distribuire rate, rimborsi e tariffe. Il conto di bilancio può avere sottoconti per separare diversi tipi di flussi di cassa. Esso non presenta un carattere di bilancio,

per «servizi di T2S» s’intendono i servizi che l’Eurosistema fornisce ai CSD sulla base del contratto quadro,

per «utenti di T2S» s’intendono le persone giuridiche che, ai fini di T2S, hanno un rapporto contrattuale con i CSD che hanno sottoscritto il contratto quadro con l’Eurosistema. Fra queste sono anche comprese le banche per i pagamenti che intrattengono un rapporto contrattuale con banche centrali e forniscono liquidità in contanti a un’istituzione finanziaria su un conto T2S dedicato, attraverso un sistema di regolamento lordo in tempo reale, effettuando il regolamento in T2S,

per «specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)» s’intende una descrizione dettagliata delle funzioni che gestiscono i flussi di dati esterni di T2S (da applicazione a applicazione). In tale voce saranno incluse le informazioni necessarie affinché gli utenti possano adattare o sviluppare il proprio sistema informativo interno al fine di collegarlo a T2S,

per «manuale dell’utente» s’intende il documento che descrive in che modo gli utenti possono utilizzare talune funzioni del software T2S disponibili nella modalità da utente a applicazione (su schermo),

per «documento dei requisiti utente» (URD) s’intende il documento che stabilisce i requisiti utente per T2S, così come pubblicato dalla BCE il 3 luglio 2008 e successivamente modificato mediante la procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S.

SEZIONE II

GOVERNANCE DEL PROGRAMMA T2 S

Articolo 3

Livelli di governance

La governance del programma T2S è basata su tre livelli come descritti nella presente sezione dell’indirizzo. Il Level 1 è costituito dal Consiglio direttivo, il Level 2 è costituito dal comitato di gestione T2S e il Level 3 è costituito dalle 4BC.

Articolo 4

Il Consiglio direttivo

1.   Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, della gestione complessiva e del controllo del programma T2S. È altresì responsabile di assumere le decisioni definitive in relazione al programma T2S e decide sull’attribuzione dei compiti non specificamente assegnati ai Level 2 e 3.

2.   In particolare, il Consiglio direttivo ha le seguenti competenze:

a)

è responsabile della governance del programma T2S attraverso tutte le attività di seguito elencate:

i)

decide su qualsiasi attività riguardante la governance di T2S; assume la responsabilità del programma T2S nel suo complesso e ha pertanto il potere ultimo decisionale in caso di controversie;

ii)

assume, caso per caso, decisioni in merito ai compiti assegnati al comitato di gestione T2S e alle 4BC;

iii)

assegna al comitato di gestione T2S e/o alle 4BC l’esecuzione di compiti specifici conseguenti o ulteriori riguardanti il programma T2S, determinando al contempo quali decisioni in merito riserva a sé stesso;

iv)

adotta qualsiasi decisione riguardante l’organizzazione del comitato di gestione T2S;

b)

gestisce le richieste dei membri del gruppo consultivo T2S presentate in conformità del regolamento del gruppo consultivo T2S;

c)

decide in merito al regime finanziario di base per T2S, in particolare su:

i)

la politica di determinazione delle tariffe per i servizi di T2S;

ii)

la metodologia dei costi per T2S;

iii)

gli accordi finanziari si sensi dell’articolo 12;

d)

decide sui criteri di accesso ai CSD;

e)

ratifica e accetta la pianificazione di T2S; controlla l’avanzamento della pianificazione di T2S e decide sulle misure atte a ridurre ogni ritardo nella realizzazione di T2S;

f)

decide in merito agli aspetti operativi essenziali di T2S, in particolare in merito:

i)

al quadro operativo di T2S, ivi inclusa la strategia di gestione di incidenti e crisi;

ii)

al quadro per la sicurezza delle informazioni di T2S;

iii)

alla procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S;

iv)

alla strategia per il collaudo di T2S;

v)

alla strategia di migrazione a T2S;

vi)

al quadro per la gestione dei rischi in T2S;

g)

approva il quadro contrattuale fondamentale, in particolare:

i)

gli accordi tra i Level 2 e 3;

ii)

gli accordi sui livelli di servizio negoziati dal comitato di gestione T2S con i CSD, le banche centrali dell’Eurosistema, nonché le 4BC;

iii)

i contratti con i CSD negoziati, da un lato, dal comitato di gestione T2S insieme alle banche centrali dell’Eurosistema e, dall’altro, i CSD;

iv)

i contratti con le BCN non appartenenti all’area dell’euro, le altre banche centrali o le altre autorità monetarie competenti, compresi i rispettivi accordi sui livelli di servizio;

h)

è responsabile dell’adozione di misure idonee ad assicurare l’esecuzione delle norme e dei principi di sorveglianza;

i)

decide in merito alla data di inizio della migrazione dei CSD a T2S.

Articolo 5

Il comitato di gestione T2S

1.   La composizione e il mandato del comitato di gestione T2S sono stabiliti nella decisione BCE/2009/6. Il comitato di gestione T2S è responsabile dei compiti assegnati al Level 2 nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

2.   Il mandato del comitato di gestione T2S include altresì:

a)

la discussione e l’approvazione delle GFS, delle UDFS e dei manuali per gli utenti;

b)

l’attuazione del quadro operativo di T2S, compresa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, all’interno dei parametri definiti dal Consiglio direttivo;

c)

la negoziazione degli accordi di partecipazione di valuta di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2;

d)

l’informazione alle autorità di regolamentazione e sorveglianza competenti;

e)

la negoziazione con le 4BC del contratto L2/L3 da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 6

Le 4BC

1.   Le 4BC sviluppano e gestiscono T2S e informano il comitato di gestione T2S circa la propria organizzazione interna e la distribuzione delle attività.

Le 4BC, in particolare, svolgono tutti i seguenti compiti:

a)

predispongono, sulla base dell’URD e secondo gli indirizzi del comitato di gestione T2S, le GFS, le UDFS e i manuali dell’utente secondo la pianificazione di T2S;

b)

sviluppano e istituiscono T2S per conto dell’Eurosistema e forniscono le componenti tecniche di T2S conformemente alla pianificazione di T2S e all’URD, alle GFS, alle UDFS e alle altre specifiche e ai livelli di servizio;

c)

mettono T2S a disposizione del comitato di gestione T2S secondo la tempistica, le specifiche e i livelli di servizio approvati;

d)

presentano quanto segue al comitato di gestione T2S ai fini degli accordi finanziari di T2S, ai sensi dell’articolo 12:

i)

una stima dei costi che verranno sostenuti per lo sviluppo e l’operatività di T2S, in una forma tale che possa essere valutata e/o sottoposta a revisione da parte del comitato competente del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) o dell’Eurosistema e/o di revisori esterni;

ii)

un’offerta finanziaria, che include il tipo, il piano di rimborso così come il periodo coperto;

e)

ottengono tutte le licenze necessarie per la creazione e la gestione di T2S e per porre l’Eurosistema in condizioni di fornire i servizi di T2S ai CSD;

f)

eseguono le modifiche di T2S secondo la procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S;

g)

danno risposta, nel rispettivo settore di competenza, alle richieste formulate dal Consiglio direttivo o dal comitato di gestione T2S;

h)

erogano formazione, assistenza tecnica e gestionale per i collaudi e per la migrazione, con il coordinamento del comitato di gestione T2S;

i)

negoziano il contratto L2/L3 con il comitato di gestione T2S.

2.   Le 4BC sono responsabili in solido nei confronti dell’Eurosistema dell’adempimento dei loro compiti. La responsabilità si estende a frode, condotta dolosa e colpa grave. Il regime di responsabilità è specificato ulteriormente nel contratto L2/L3.

3.   L’esternalizzazione o il subappalto dei compiti suindicati da parte delle 4BC a fornitori esterni non pregiudica la responsabilità delle 4BC nei confronti dell’Eurosistema e di altre parti interessate e sono improntati a criteri di trasparenza nei confronti del comitato di gestione T2S.

Articolo 7

Rapporti con le parti interessate esterne

1.   Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne. Il gruppo consultivo T2S riferisce al comitato di gestione T2S e, in casi eccezionali, può sottoporre questioni all’attenzione del Consiglio direttivo.

Il gruppo consultivo T2S è presieduto dal presidente del comitato di gestione T2S. La composizione e il mandato del gruppo consultivo T2S sono stabiliti nell’allegato del presente indirizzo.

Il gruppo consultivo svolge la sua funzione secondo il proprio regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo.

2.   Il gruppo di contatto CSD costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione con i CSD. Esso rende possibile la predisposizione e la negoziazione del contratto quadro tra l’Eurosistema, da un lato, e i CSD che intendono partecipare a T2S, dall’altro. Il gruppo di contatto CSD è presieduto dal presidente del comitato di gestione T2S. La composizione e il mandato del gruppo di contatto CSD sono stabiliti nell’allegato.

3.   I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio per la comunicazione e l’interazione con i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno dei rispettivi mercati nazionali, al fine di supportare lo sviluppo e la realizzazione di T2S e di valutare l’impatto di T2S sui mercati nazionali. I gruppi nazionali utenti sono presieduti dalle rispettive BCN. La composizione e il mandato dei gruppi nazionali utenti sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 8

Buona governance

1.   Al fine di evitare conflitti di interesse tra le funzioni di fornitore dei servizi di T2S dell’Eurosistema e le sue funzioni di regolamentazione, le banche centrali dell’Eurosistema assicurano che:

a)

i membri del comitato di gestione T2S non partecipino ad alcuna attività di sorveglianza della propria banca centrale, in connessione con T2S, così come specificato nel regolamento interno dello stesso comitato, approvato dal Consiglio direttivo. Essi non sono membri del comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC), né del comitato per le tecnologie informatiche (ITC) né del comitato direttivo per le tecnologie informatiche nell’Eurosistema;

b)

le funzioni di sorveglianza e le attività operative di T2S siano adeguatamente separate.

2.   Il comitato di gestione T2S è soggetto a obblighi di segnalazione, controllo e revisione dei conti, come stabilito nel presente indirizzo. Le revisioni dei conti relative allo sviluppo, alla gestione e al costo di T2S sono avviate e condotte sulla base dei principi e delle misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell’ambito della politica del SEBC in materia di revisione dei conti, in vigore al momento in cui la revisione in questione ha luogo.

Articolo 9

Cooperazione e informazione

1.   Le 4BC e il comitato di gestione T2S cooperano tra loro, si scambiano informazioni e forniscono reciprocamente assistenza tecnica e di altra natura durante lo sviluppo del programma T2S.

2.   Le 4BC, le altre banche centrali dell’Eurosistema e il comitato di gestione T2S si informano reciprocamente senza indugio su ogni questione che possa influire materialmente sullo sviluppo o la creazione di T2S e si adoperano per attenuare ogni rischio correlato.

3.   Il comitato di gestione T2S riferisce con cadenza trimestrale al Consiglio direttivo in merito allo sviluppo del programma T2S. Le bozze delle relazioni sono trasmesse per osservazioni al PSSC e all’EISC prima di essere sottoposte al Consiglio direttivo per il tramite del comitato esecutivo.

4.   Il comitato di gestione T2S condivide gli ordini del giorno, i resoconti e la documentazione pertinente delle proprie riunioni con i membri del PSSC per consentire loro di fornire un contributo in caso di necessità.

5.   Il comitato di gestione T2S può consultare e può essere consultato da qualsiasi comitato del SEBC competente, laddove necessario.

6.   Le 4BC presentano regolarmente al comitato per il programma T2S relazioni in merito al programma T2S.

7.   Il contenuto e la procedura dettagliata per gli obblighi di segnalazione del comitato di gestione T2S e delle 4BC sono descritti in dettaglio nel contratto L2/L3.

SEZIONE III

REGIME FINANZIARIO

Articolo 10

Politica di determinazione delle tariffe

1.   La politica di determinazione delle tariffe per T2S è improntata ai principi fondamentali della finalità non lucrativa, dell’integrale recupero dei costi sostenuti e della non discriminazione nei confronti dei CSD.

2.   Entro 6 mesi dall’adozione del presente indirizzo il comitato di gestione T2S sottopone al Consiglio direttivo una proposta in merito alla politica di determinazione delle tariffe per i servizi di T2S, che include le procedure generali e un rapporto sulla rispondenza di T2S all’obiettivo di una gestione senza scopo di lucro e del perseguimento dell’integrale recupero dei costi sostenuti, contenente una valutazione di ogni conseguente rischio finanziario cui potrebbe essere esposto l’Eurosistema. La politica di determinazione delle tariffe sarà discussa con i CSD e gli utenti prima di essere sottoposta al Consiglio direttivo.

Articolo 11

Metodologia dei costi e contabilità

1.   T2S è soggetto alla metodologia dei costi comune all’Eurosistema e all’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (2), a meno che il Consiglio direttivo non decida altrimenti.

2.   Il comitato di gestione T2S, in una fase molto iniziale, coinvolge i comitati competenti del SEBC/Eurosistema nella valutazione della corretta attuazione:

a)

della metodologia dei costi comune dell’Eurosistema nel contesto delle stime dei costi di T2S e del calcolo dei costi annuali di T2S; e

b)

dell’indirizzo BCE/2006/16 da parte della BCE e delle 4BC nel contesto della rilevazione delle voci di costo e di patrimonio di T2S.

Articolo 12

Accordi finanziari

1.   Il comitato di gestione T2S presenta al Consiglio direttivo una proposta di dotazione finanziaria di T2S, che comprende i costi di T2S, vale a dire i costi delle 4BC e della BCE per lo sviluppo, mantenimento e operatività di T2S.

2.   La proposta include altresì:

a)

tipo di offerta;

b)

piano di rimborso;

c)

arco di tempo coperto;

d)

meccanismo di ripartizione dei costi;

e)

costo del capitale.

3.   Il Consiglio direttivo decide in merito agli accordi finanziari.

Articolo 13

Pagamenti

1.   La BCE detiene un conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Il conto di bilancio T2S non ha carattere di bilancio ma è utilizzato per raccogliere e distribuire tutti i pagamenti preliminari connessi ai costi di T2S, le rate e i rimborsi, nonché le tariffe per l’utilizzo di T2S.

2.   Il comitato di gestione T2S gestisce il conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Subordinatamente alla ratifica e all’accettazione degli adempimenti delle 4BC, il comitato di gestione T2S approva il pagamento di ciascuna rata alle 4BC secondo il piano di rimborso approvato dal Consiglio direttivo e messo a punto nel contratto L2/L3.

Articolo 14

I diritti dell’Eurosistema su T2S

1.   Il software applicativo di T2S è interamente di proprietà dell’Eurosistema.

2.   A tale fine, le 4BC garantiscono all’Eurosistema le licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale necessari per consentire all’Eurosistema di fornire l’intera gamma dei servizi di T2S ai CSD, in virtù delle norme applicabili e dei comuni livelli di servizio e su base paritaria. Le 4BC indennizzano l’Eurosistema per qualsiasi azione intentata da terzi in relazione a infrazioni di tali diritti di proprietà intellettuale.

3.   I dettagli riguardanti i diritti dell’Eurosistema su T2S sono concordati tra le 4BC e il comitato di gestione T2S nel contratto L2/L3. I diritti delle autorità che hanno sottoscritto un accordo di partecipazione di valuta come definito nell’articolo 18 saranno disciplinati in tale accordo.

SEZIONE IV

DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

Articolo 15

Criteri di accesso per i CSD

1.   I CSD sono considerati idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che:

a)

siano stati notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (3) o, nel caso si tratti di CSD di un ordinamento giuridico non appartenente allo Spazio economico europeo (SEE), operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione;

b)

siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto alle raccomandazioni del CESR/SEBC per i sistemi di regolamento titoli;

c)

rendano disponibili agli altri CSD in T2S, su richiesta, ogni codice ISIN per il quale essi siano un CSD emittente (o emittente tecnico CSD);

d)

s’impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria;

e)

s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S.

2.   Alle norme relative ai criteri di accesso per i CSD è data attuazione negli accordi contrattuali tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD.

3.   La BCE tiene aggiornato sul proprio sito Internet un elenco di CSD ammessi al regolamento nell’ambito di T2S.

Articolo 16

Rapporti contrattuali con i CSD

1.   I contratti tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD, compresi gli accordi sui livelli di servizio, sono interamente armonizzati.

2.   Il comitato di gestione T2S, congiuntamente alle banche centrali dell’Eurosistema, negozia i contratti con i CSD.

3.   I contratti con i CSD sono approvati dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritti dalla banca centrale dell’Eurosistema del paese in cui è situata la sede del CSD, o dalla BCE per i CSD situati al di fuori dell’area dell’euro, in ogni caso agendo in nome e per conto di tutte le banche centrali dell’Eurosistema. Per quanto attiene all’Irlanda, il contratto sarà sottoscritto dalla banca centrale dell’Eurosistema dello Stato membro che ha notificato il sistema di regolamento delle operazioni in titoli alla Commissione europea conformemente all’articolo 10 della direttiva 98/26/CE.

Articolo 17

Rispetto dei requisiti regolamentari

1.   Il comitato di gestione T2S tende a supportare i CSD affinché si conformino costantemente ai relativi requisiti giuridici, regolamentari e di sorveglianza.

2.   Il comitato di gestione T2S considera se la BCE debba emanare raccomandazioni al fine di incoraggiare adeguamenti legislativi per assicurare pari diritti di accesso ai servizi di T2S da parte dei CSD e presenta al Consiglio direttivo proposte in materia.

SEZIONE V

VALUTE DIVERSE DALL’EURO

Articolo 18

Condizioni di idoneità per l’inserimento in T2S

1.   Una valuta appartenente al SEE diversa dall’euro è idonea a essere utilizzata in T2S a condizione che la BCN non appartenente all’area dell’euro, un’altra banca centrale o un’altra autorità responsabile di tale valuta stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta e che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta.

2.   Una valuta diversa dalle valute appartenenti al SEE è idonea a essere utilizzata in T2S, a condizione che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta, qualora:

a)

il quadro giuridico, regolamentare e di sorveglianza applicabile al regolamento in tale valuta offra un livello di certezza del diritto sostanzialmente pari o superiore rispetto a quello in vigore nell’Unione;

b)

l’inserimento di tale valuta in T2S abbia un impatto positivo sul contributo che T2S dà al mercato del regolamento titoli dell’Unione;

c)

l’altra banca centrale o altra autorità responsabile di tale valuta stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta che sia soddisfacente per entrambe le parti.

3.   In conformità del mandato del comitato di gestione T2S, le BCN non appartenenti all’area dell’euro possono essere rappresentate nel comitato di gestione T2S.

SEZIONE VI

SVILUPPO DEL PROGRAMMA T2S

Articolo 19

Pianificazione di T2S

1.   All’atto dell’adozione del presente indirizzo, il comitato di gestione T2S propone al Consiglio direttivo una pianificazione di T2S, basata sull’URD e che consiste in un elenco strutturato di adempimenti e di attività in relazione alla pianificazione di T2S, con le rispettive interdipendenze, e le date d’inizio e di fine previste.

2.   Sulla base delle proposte formulate dal comitato di gestione T2S, il Consiglio direttivo valuta, ratifica e approva il piano per la pianificazione T2S.

3.   Il comitato di gestione T2S stabilisce in maniera dettagliata un programma sulla base della pianificazione di T2S, identificandone gli elementi principali. Il programma è pubblicato e comunicato alle parti interessate di T2S.

4.   Se si profila un serio rischio che un elemento fondamentale del programma T2S possa non realizzarsi, il comitato di gestione T2S ne informa prontamente il Consiglio direttivo e propone le misure necessarie per ridurre ogni ritardo nella realizzazione del programma T2S.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Contratto L2/L3

1.   Fatte salve le disposizioni di cui al presente indirizzo, un contratto L2/L3 stabilisce gli ulteriori dettagli relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del comitato di gestione T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema.

2.   La versione preliminare del contratto L2/L3 è sottoposto per approvazione al Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dall’Eurosistema e dalle 4BC.

Articolo 21

Risoluzione delle controversie

1.   Qualora una controversia relativa a una questione disciplinata dal presente indirizzo non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, ciascuna parte interessata può sottoporre la questione al Consiglio direttivo per ottenere una decisione in merito.

2.   Il contratto L2/L3 dispone che il comitato di gestione T2S o le 4BC possano sottoporre all’attenzione del Consiglio direttivo ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto L2/L3 stesso.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o maggio 2010.

Articolo 23

Destinatari e misure di attuazione

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 aprile 2010.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 102 del 22.4.2009, pag. 12.

(2)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.


ALLEGATO

GRUPPO CONSULTIVO T2S

Mandato e composizione

1.   Mandato e competenze

Il gruppo consultivo (AG) di TARGET2-Securities (T2S) ha il mandato seguente:

a)

assistere la revisione da parte dell’Eurosistema delle specifiche generali (GS) e delle specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS) per assicurare la loro piena osservanza del documento dei requisiti utente (URD);

b)

assistere la revisione da parte dell’Eurosistema di ogni richiesta di modificare l’URD;

c)

prestare consulenza con riguardo alla ulteriore definizione del fondamento giuridico del GS e UDFS;

d)

assistere l’Eurosistema nell’ulteriore definizione dello quadro di riferimento per le tariffe;

e)

continuare l’attività di armonizzazione nel campo del regolamento titoli in connessione a T2S;

f)

offrire supporto agli sforzi sul piano attuativo nel mercato;

g)

prestare consulenza e offrire supporto sul piano attuativo in relazione all’accordo e alle politiche che contribuiscono a rendere la fase post-negoziazione in T2S effettiva ed efficiente sul piano dei costi tra T2S e CSD, e così incoraggiare l’impegno dei depositari centrali di titoli (CSD) e degli operatori del mercato a spostare i saldi e le attività di regolamento su T2S;

h)

prestare consulenza sulle questioni relative alla migrazione e alle varie fasi.

2.   Composizione

2.1.

L’AG è composto da presidente, segretario, membri a pieno titolo e osservatori.

2.2.

Ogniqualvolta sia considerato appropriato, il presidente può, a sua discrezione, invitare altri esperti alle riunioni dell’AG, caso per caso, tenendo l’AG informato.

3.   Membri a pieno titolo

3.1.

I membri a pieno titolo hanno il diritto di prendere parte alle decisioni adottate dall’AG.

3.2.

A ciascun gruppo idoneo alla piena partecipazione ai sensi del paragrafo 3.3 è assegnato lo stesso numero di membri a pieno titolo. Il numero di membri a pieno titolo di ciascun gruppo di parti interessate è pari al numero di membri a pieno titolo nel gruppo delle banche centrali interessate.

3.3.

Un rappresentante di uno qualunque dei gruppi seguenti è idoneo ad essere membro a pieno titolo dell’AG:

a)

Banche centrali — la BCE e ciascuna banca centrale nazionale (BCN) dell’area dell’euro sono rappresentate da un membro a pieno titolo. Al momento dell’adozione dell’euro da parte di uno Stato membro, la BCN rispettiva partecipa altresì come membro a pieno titolo nell’AG a partire dalla data di ingresso nell’area dell’euro. Una banca centrale al di fuori dell’area dell’euro che abbia deciso di includere la propria valuta in T2S è altresì rappresentata da un membro a pieno titolo a partire dal momento di tale decisione. In quanto autorità pubblica, la Commissione europea è un membro a pieno titolo ed è considerata come membro del gruppo di banche centrali.

b)

Depositari centrali di titoli (CSD) — ciascun gruppo di CSD, composto da diversi CSD, o ciascun CSD a seconda del caso, che regoli le proprie operazioni in euro e/o nella propria moneta nazionale diversa dall’euro e che abbia soddisfatto i seguenti criteri è membro a pieno titolo del GC e può nominare un rappresentante:

ha dichiarato il proprio supporto a T2S,

è intenzionato a stipulare un contratto con l’Eurosistema,

ha dichiarato la propria intenzione di utilizzare T2S una volta operativo.

Conformemente ai paragrafi 3.2 e 3.3 lettera a) il numero dei rappresentanti CSD è pari al numero dei rappresentanti delle banche centrali. In tal modo, gruppi più ampi di CSD e CSD di maggiori dimensioni hanno un numero più elevato di rappresentanti, a seconda del volume dei rispettivi regolamenti. Il numero di rappresentanti aggiuntivi è determinato dai CSD rappresentati nell’AG e dal presidente dell’AG, il linea con la metodologia d’Hondt per la rappresentazione proporzionale.

c)

Utilizzatori — il comitato di nomina (NC) seleziona i membri all’interno della comunità degli utilizzatori sulla base delle domande ricevute dal segretario secondo una chiave predefinita:

almeno undici membri a pieno titolo che rappresentino le principali banche commerciali che effettuano operazioni in titoli in valute idonee ad essere regolate in T2S, a prescindere dal luogo di costituzione,

almeno due membri a pieno titolo che rappresentino banche di investimento internazionali,

almeno due membri a pieno titolo che rappresentino banche attive nell’industria del regolamento titoli a servizio dei propri clienti locali,

almeno un membro a pieno titolo che rappresenti una controparte centrale.

4.   Osservatori

4.1.

Gli osservatori hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’AG ma non possono prendere parte al processo decisionale.

4.2.

Un rappresentante di ciascuno dei successivi gruppi/istituzioni è idoneo ad essere un osservatore dell’AG:

a)

comitato delle Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari;

b)

Federazione bancaria europea;

c)

Unione europea delle Casse di risparmio;

d)

Associazione europea delle banche cooperative;

e)

European Securities Services Forum;

f)

Federation of European Securities Exchanges;

g)

I CSD che supportano T2S e che sono gestiti da una BCN;

h)

presidenti dei sottogruppi dell’AG.

4.3.

Le banche centrali dell’Eurosistema che costituiranno ed opereranno la piattaforma T2S (4BC) possono nominare un rappresentante per ogni singola banca centrale che partecipi nel GC come osservatore. Tali rappresentanti esprimono il proprio parere all’AG in maniera uniforme.

5.   Procedure di nomina

5.1.

Le seguenti procedure di nomina sono applicabili ai membri a pieno tutolo ed agli osservatori:

a)

un rappresentante di una banca centrale è nominato dal governatore/presidente della banca centrale in questione, conformemente allo statuto della banca centrale;

b)

un rappresentante di un CSD è nominato dal vertice del CSD in questione;

c)

un rappresentante degli utenti è nominato dalle rispettive organizzazioni sulla base di domande ad personam. Essi sono designati dal NC in linea con le procedure e i criteri del NC applicabili;

d)

un osservatore è nominato dal vertice del gruppo/istituzione in questione;

5.2.

Ciascuno dei nominati deve possedere l’adeguato livello di anzianità e le competenze tecniche pertinenti. I soggetti che effettuano le nomine sono responsabili di assicurare che la persona nominata abbia a disposizione il tempo sufficiente per partecipare attivamente all’attività dell’AG.

5.3.

Tutte le nomine devono essere confermate per iscritto al segretario.

6.   Partecipazione

6.1.

I membri a pieno titolo e gli osservatori dell’AG partecipano all’AG su base strettamente personale. La loro partecipazione alle riunioni dell’AG è considerata un segnale del loro impegno verso il progetto.

6.2.

I membri a pieno titolo e gli osservatori hanno il diritto di designare un supplente (con un livello di anzianità e competenze equivalenti) che, in circostanze eccezionali, prenda parte alle riunioni dell’AG in caso di assenza dei primi e possa esprimere pareri o, in caso di membri a pieno titolo, votare per conto degli stessi per procura. I membri a pieno titolo e gli osservatori interessati informano di ciò il segretario con sufficiente anticipo.

6.3.

Ogniqualvolta un membro a pieno titolo abbia lasciato l’entità da esso rappresentato, la sua partecipazione cessa con effetto immediato.

6.4.

Il presidente dell’AG richiederà all’organizzazione responsabile delle nomine o al NC, a seconda del caso, di designare un sostituto ogni volta che un membro a pieno titolo o un osservatore si dimette o cessa la sua partecipazione, ai sensi della procedura di nomina applicabile stabilita nell’articolo 5.

7.   Presidente

7.1.

Il presidente deve essere un alto dirigente della BCE ed è nominato dal Consiglio direttivo. Il presidente ha il diritto di designare un supplente che lo sostituisca in circostanze eccezionali.

7.2.

Il presidente è responsabile dell’organizzazione delle riunioni dell’AG e presiede tali riunioni. In tale ruolo, esso decide sull’ordine del giorno delle riunioni, prendendo in considerazione i contributi dei membri dell’AG e decide sui documenti da inviare all’AG.

7.3.

Il presidente decide se un tema rientra fra le competenze dell’AG (ai sensi del paragrafo 1.2) e informa conseguentemente l’AG dell’eventuale decisione che una questione non ricada in tale ambito di competenze.

7.4.

Il presidente svolge tutte le funzioni previste dalla decisione del Consiglio direttivo, così come altre funzioni a lui successivamente delegate dall’AG.

7.5.

Il presidente nomina i presidenti e i membri regolari dei sottogruppi che sono istituiti sotto gli auspici dell’AG.

7.6.

Il presidente è l’unica persona che rappresenti l’AG esternamente. L’AG sarà tenuto informato in maniera adeguata prima di ogni dichiarazione esterna di rilievo, effettuata dal presidente per conto dell’AG. Tutte le comunicazioni esterne dell’AG saranno portate all’attenzione dell’AG con sufficiente anticipo.

8.   Segretariato

8.1.

Il segretario deve essere un membro del personale della BCE con elevata esperienza ed è nominato dal presidente. Il presidente può designare un supplente che sostituisca il segretario in circostanze eccezionali.

8.2.

Il segretario è assistito dalla BCE dal punto di vista operativo e di segretariato.

8.3.

Il segretario svolge la propria attività sotto la guida del presidente. I compiti del segretario comprendono, in particolare:

a)

assistere il presidente nello svolgimento dei propri compiti;

b)

organizzare le riunioni e preparare i relativi resoconti;

c)

assistere nella redazione di documenti adottati dall’AG;

d)

agire come coordinatore per le consultazioni;

e)

organizzare la comunicazione esterna in relazione all’attività dell’AG e di altri gruppi (come la pubblicazione di documenti dell’AG);

f)

eseguire tutte le altre funzioni a lui attribuite dal presente regolamento interno, dall’AG o dal presidente, a seconda del caso.

8.4.

Il segretario è un membro d’ufficio del NC. Esso può anche partecipare alle sottostrutture dell’AG.

8.5.

Il segretario non ha il diritto di prendere parte alle decisioni dell’AG.

9.   Metodo di lavoro

9.1.

Di regola, l’AG si riunisce una volta ogni trimestre. Ulteriori riunioni possono essere convocate dal presidente, le cui date saranno comunicate con sufficiente anticipo all’AG. In principio, le riunioni hanno luogo nella sede della BCE.

9.2.

La lingua di lavoro è l’inglese.

9.3.

Le conclusioni provvisorie sul principale risultato di una riunione dell’AG sono pubblicate sul sito Internet della BCE entro tre giornate lavorative successive alla riunione stessa. Tali conclusioni provvisorie sono pubblicate sotto la responsabilità del presidente e contrassegnate come tali, senza il coinvolgimento dell’AG. Il segretario dopo ogni riunione dell’AG fornisce altresì una lista di misure contenente i compiti e le scadenze che sono stati assegnati durante la riunione. Il resoconto delle riunioni dell’AG è redatto dal segretario e circolato ai membri dell’AG entro sei giorni lavorativi a partire dalla data della riunione. I commenti sulla bozza di resoconti delle riunioni devono essere ricevuti dai membri dell’AG entro tre giorni lavorativi. Il resoconto finale è pubblicato una volta approvato dall’AG. Esso sostituisce le conclusioni provvisorie del presidente, che verranno rimosse dal sito Internet una volta che il resoconto è pubblicato. Il resoconto indica i temi discussi, così come i risultati di tali discussioni.

9.4.

L’AG svolge le proprie attività in maniera aperta e trasparente.

L’ordine del giorno delle riunioni e i documenti sottoposti a discussione (inclusi i contributi delle sottostrutture dell’AG) saranno circolati ai membri e pubblicati sul sito Internet della BCE almeno cinque giorni prima della data della riunione. L’AG decide a sua discrezione se i documenti inviati meno di cinque giorni prima di una riunione saranno discussi a quella riunione. I commenti e gli altri documenti presentati ricevuti dal segretario entro tre giorni lavorativi precedenti alla riunione, saranno distribuiti all’AG e, in principio, saranno anche pubblicati sul sito Internet della BCE. I documenti riservati (come quelli ricevuti dagli operatori del mercato riguardanti le condizioni di riservatezza o i documenti ritenuti riservati dal presidente) non saranno pubblicati.

9.5.

Le decisioni dell’AG prenderanno o la forma di pareri inviati direttamente agli organi decisionali della BCE, vale a dire il Consiglio direttivo e il comitato direttivo, o di risoluzioni riguardanti l’organizzazione dell’attività dell’AG o dei sottogruppi.

9.6.

Di regola, qualunque parere fornito agli organi decisionali della BCE è adottato col consenso dei membri dell’AG che prendono parte alle sue decisioni. Se il consenso non può essere raggiunto, il presidente può decidere di valutare il grado di sostegno rispetto a pareri specifici, chiedendo a tutti i membri a pieno titolo dell’AG che prendono parte alla decisione se concordano o meno con la proposta. Il grado di sostegno sarà comunicato agli organi decisionali della BCE. Nel caso vi siano diverse proposte di pareri sul medesimo soggetto, solo le proposte che sono sostenute da almeno sette membri a pieno titolo dell’AG (o loro supplenti) saranno notificate agli organi decisionali della BCE. I membri a pieno titolo non possono sostenere più di una proposta sul medesimo tema. Per le questioni di estrema importanza, sette membri a pieno titolo possono richiedere che il loro punto di vista minoritario venga immediatamente presentato agli organi decisionali della BCE.

9.7.

L’AG può stabilire sottostrutture a supporto delle proprie attività, relativamente: a) all’attuazione tecnica dei requisiti utente; b) all’armonizzazione delle questioni connesse a T2S; c) alle questioni giuridiche connesse a T2S; o d) a qualunque altra area in cui l’AG ritenga sia necessario un supporto specifico. Il mandato di tali sottostrutture è definito e adottato dall’AG.

L’AG può istituire sottogruppi che comprendono tutti i gruppi delle parti interessate dell’AG e che sono per loro natura più a lungo termine. Inoltre, l’AG può altresì stabilire dei gruppi di lavoro che non comprendono necessariamente tutte le parti interessate dell’AG e/o che sono per loro natura a breve termine. Ancora, l’AG così come il gruppo di progetto T2S può convocare esercitazioni per affrontare temi particolari.

Le decisioni dell’AG che riguardano l’organizzazione del lavoro delle sottostrutture saranno adottate consensualmente o, nel caso in cui non sia raggiunto un consenso, col voto a maggioranza semplice.

9.8.

L’AG deve garantire che un’ampia gamma di partecipanti del mercato e autorità abbiano l’opportunità di fornire il proprio apporto all’AG e che siano informati delle sue delibere. Il segretario agisce come coordinatore per tutte tali consultazioni ed è assistito dal gruppo T2S della BCE e da altri membri del personale della BCE, se necessario.

A tal fine, in ciascun paese sarà istituito un gruppo nazionale utenti (NUG) quale collegamento tra il mercato nazionale e l’AG. I NUG possono presentare suggerimenti o risoluzioni all’AG mediante il segretario.

L’AG deve utilizzare mezzi appropriati per consultare gli operatori del mercato, le autorità così come tutti gli altri attori e parti interessate, ad esempio attraverso i NUG, consultazioni pubbliche, tavole rotonde, riunioni dedicate e sessioni informative, o la pubblicazione dei resoconti sulle reazioni successive alle consultazioni.

Tutte le consultazioni devono, di regola, prevedere un arco di tempo non inferiore a tre settimane per la presentazione di commenti, a meno che il presidente dell’AG non decida altrimenti.

10.   Linea gerarchica e relazione con i comitati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)

10.1.

Il Consiglio direttivo può offrire linee guida generali all’AG, di propria iniziativa o su richiesta.

10.2.

L’AG sottopone il proprio parere direttamente agli organi decisionali della BCE per esame.

10.3.

L’AG può fornire linee guida direttamente ai sottogruppi attraverso i rispettivi presidenti come attività da svolgere secondo il mandato, su iniziativa propria o su loro richiesta.

10.4.

Attraverso il presidente l’AG può consultare un comitato del SEBC o un suo sottogruppo/suoi sottogruppi con riguardo ad aspetti tecnici specifici che ricadono fra le aree di competenza di quel comitato (quali gli aspetti giuridici relativi a T2S). In principio, verrà concesso un periodo minimo di tre settimane per ognuna di tali consultazioni, a meno che circostanze particolari non richiedano un termine più breve. Il presidente garantisce altresì che l’attività dell’AG non si sovrapponga al mandato di un comitato del SEBC.

GRUPPO DI CONTATTO CSD

Mandato e composizione

1.   Ambito del mandato

Il gruppo di contatto CSD (CCG) facilita la predisposizione e la negoziazione del contratto quadro tra l’Eurosistema, da un lato, e i CSD che intendono partecipare a T2S, dall’altro. Il contratto quadro consiste in un documento che sarà proposto dal Consiglio direttivo a tutti i CSD europei. Esso disciplina lo sviluppo e le fasi operative di T2S. Sarà sottoscritto da ciascun CSD singolarmente.

2.   Composizione

Il CCG è composto dai promotori del progetto appartenenti ai CSD e dai membri del comitato di gestione T2S e dai loro sostituti.

I promotori del progetto sono nominati dai consigli di gestione di quei CSD che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa (MoU) il 16 luglio 2009 o hanno dichiarato unilateralmente di volerlo accettare. Ciascun membro appartenente a un CSD può designare un sostituto che possa sostituirlo/a in caso di impedimento. Nel caso non siano disponibili né il promotore del progetto né il rispettivo sostituto, il CSD in questione non è rappresentato. Nel caso in cui i membri del comitato di gestione T2S o i rispettivi sostituti non siano disponibili, essi non possono essere sostituiti.

Il presidente del CCG presiede il comitato di gestione T2S. Il presidente, in coordinazione con i CSD 1) decide in merito alla frequenza, al formato e all’ordine del giorno delle riunioni; e 2) invita esperti esterni e/o membri del gruppo T2S alle riunioni su argomenti specifici. Il relatore è un membro del team T2S presso la BCE. Questi 1) coordina l’organizzazione delle riunioni e la tempestiva trasmissione della relativa documentazione; 2) coadiuva il presidente nella preparazione delle riunioni del gruppo; 3) redige il resoconto delle riunioni; 4) coadiuva il presidente nella gestione dei rapporti con i relativi (sotto)gruppi.

3.   Metodo di lavoro, interazione e supporto

Metodo di lavoro

Il CCG aspira ad adottare le proprie risoluzioni per consenso. Nel caso in cui non possa essere raggiunto un consenso per due riunioni consecutive, le divergenze devono essere accuratamente documentate. In tal caso, è responsabilità del comitato di gestione T2S presentare una proposta al Consiglio direttivo. I CSD che sono in disaccordo con la proposta del comitato di gestione T2S hanno la possibilità di esprimere un’opinione contraria.

Interazione tra il gruppo consultivo T2S (AG) e il CCG

Il presidente del CCG informa regolarmente l’AG in merito all’avanzamento del processo di negoziazione del contratto quadro.

Laddove pertinente, il CCG (possibilmente attraverso il sottogruppo dei responsabili di progetto (PMSG) e il gruppo per gli aspetti contrattuali (TCI)] riceverà contributi dalle sottostrutture dell’AG esistenti.

Supporto al CCG

Il CCG è coadiuvato dal:

PMSG, responsabile per la preparazione del prospetto commerciale per la negoziazione (ivi compresi, tra l’altro, elementi funzionali, tecnici e di pianificazione).

TCI, che fornisce assistenza legale al CCG e, in tale ruolo, «tradurrà» l’apporto di tipo commerciale ricevuto dal CCG e dal PMSG in termini giuridici appropriati.

Il CCG definirà il mandato di questi due gruppi di lavoro e determinerà per grandi linee il loro programma.

GRUPPO NAZIONALE UTENTI

Mandato e composizione

1.   Introduzione

Il gruppo nazionale utenti (NUG) riunisce i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno del proprio mercato nazionale al fine di supportare lo sviluppo e la realizzazione di TARGET2-Securities (T2S). Esso costituisce lo spazio in cui coinvolgere gli operatori del mercato nazionale nei lavori del gruppo consultivo T2S (AG) e stabilisce un legame formale tra l’AG e il mercato nazionale. Opera sia come cassa di risonanza del gruppo di progetto T2S sia come soggetto che offre un apporto all’AG in relazione a tutti gli argomenti affrontati dall’AG. In tale veste, può anche suggerire all’AG di prendere in considerazione alcune questioni.

I NUG possono essere coinvolti nel procedimento di gestione delle modifiche dell’URD e possono svolgere un ruolo importante nella valutazione di tali richieste nel contesto dell’operatività sul mercato nazionale. I NUG dovrebbero fare proprio il principio di T2S di tentare di evitare l’inserimento di specificità nazionali in T2S e dovrebbero promuovere attivamente l’armonizzazione.

2.   Mandato

Il mandato del NUG è:

valutare l’impatto sul proprio mercato nazionale della funzionalità di T2S e in particolare di qualunque modifica dei requisiti utente di T2S; nel fare ciò occorre che prenda in debita considerazione il concetto di un «T2S snello» che mira a evitare specificità nazionali e a promuovere l’armonizzazione,

sottoporre all’attenzione dell’AG preoccupazioni concrete sollevate dal mercato nazionale,

accrescere la consapevolezza di T2S in tutti i segmenti della comunità nazionale dei titoli,

coadiuvare i membri dell’AG che rappresentano la comunità nazionale.

3.   Composizione

I NUG sono composti dal presidente, dal segretario e dai membri.

Il presidente di un NUG dovrebbe essere preferibilmente membro dell’AG o osservatore nell’ambito dello stesso. Tale ruolo sarà svolto normalmente da un alto funzionario della banca centrale interessata. Nel caso in cui la banca centrale interessata non invii né designi il presidente del NUG, tale figura sarà nominata dal presidente dell’AG, il quale cercherà di ottenere il consenso tra i principali operatori del mercato interessato. Qualora il presidente non sia membro dell’AG, un membro dell’AG dovrebbe effettuare un coordinamento tra l’AG e il presidente del NUG, per assicurare uno stretto legame tra l’AG e il NUG.

Nei paesi dell’area dell’euro, il segretario dei NUG è fornito dalla banca centrale nazionale interessata; negli altri paesi, il segretario del NUG è nominato dal presidente del NUG. È previsto che il segretario partecipi agli incontri regolarmente organizzati dal team T2S per i segretari dei NUG.

I membri del NUG comprendono i relativi membri dell’AG e gli osservatori (o i soggetti nominati loro alti rappresentanti, ritenuti ammissibili dal presidente del NUG), e altre persone con le conoscenze e una posizione tali da renderle ampiamente rappresentative di tutte le categorie di utenti e fornitori nel mercato nazionale. I membri del NUG possono pertanto comprendere i depositari centrali di titoli, i mediatori, le banche, banche d’investimento, i depositari, gli emittenti e/o i loro agenti, le controparti centrali, le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione, la banca centrale nazionale interessata, le autorità di regolamentazione e le associazioni bancarie pertinenti.

4.   Metodo di lavoro

I NUG si occupano solo di questioni relative a T2S. Sono invitati a ricercare attivamente consultazioni con il team T2S in relazione alle questioni correnti e a fornire in modo tempestivo il punto di vista nazionale su argomenti oggetto di richiesta da parte del segretario dell’AG o sollevati dal NUG. Il team T2S fornisce regolarmente informazioni ai NUG e organizza riunioni con i segretari dei NUG per promuovere l’interazione tra il NUG e il team T2S.

Il NUG si adoperano per tenere riunioni regolari in linea con il calendario delle riunioni dell’AG, in modo da poter offrire consulenza ai membri nazionali dell’AG. Tuttavia nessun membro dell’AG è vincolato da tale tipo di consulenza. I NUG possono anche sottoporre questioni per iscritto all’AG tramite il segretario dell’AG e invitare un membro dell’AG ad esporre la propria opinione.

Il segretario del NUG si adopera per far circolare un ordine del giorno e la relativa documentazione da discutere alla riunione del NUG almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione stessa. Un resoconto delle riunioni del NUG sarà pubblicato sul sito Internet di T2S — e, se lo si ritiene opportuno, sul sito Internet della rispettiva BCN — in inglese e in ogni altra lingua dell’Unione entro tre settimane successive ad ogni riunione.

I nomi dei membri dei NUG saranno resi pubblici sul sito Internet di T2S. I NUG pubblicheranno anche un indirizzo di posta elettronica di contatto del NUG sul sito Internet di T2S, in modo tale che gli operatori del mercato nazionale sappiano a chi rivolgersi per esprimere le proprie opinioni.


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