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Documento 32013O0011

2013/212/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013 , che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2013/11)

GU L 118 del 30.4.2013, pagg. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 007 pag. 273 - 273

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/212/oj

30.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/43


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2013

che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro

(BCE/2013/11)

(2013/212/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3 e l’articolo 16,

vista la decisione BCE/2013/10 del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (1),

Considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione e interpretazione dell’indirizzo BCE/2003/5 del 20 marzo 2003 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (2) e ai fini di un riferimento coerente alle banconote in euro autentiche aventi corso legale, è opportuno utilizzare solo il termine «danneggiate».

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2003/5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2003/5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Sostituzione di banconote in euro danneggiate

1.   Le BCN danno debitamente attuazione alla decisione BCE/2013/10 (3).

2.   Nel dare attuazione alla decisione BCE/2013/10, e salvo ogni eventuale restrizione legale, le BCN possono distruggere le banconote in euro danneggiate o loro frammenti, a meno che vi siano fondamenti legali in base ai quali esse debbano essere conservate o restituite al richiedente.

3.   Le BCN designano un unico organo che adotti le decisioni in merito alla sostituzione delle banconote in euro danneggiate nei casi disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione BCE/2013/10, e ne informano la BCE.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20.

(3)  GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37


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