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Documento 32010D0004(01)

    2010/275/: Decisione della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (BCE/2010/4)

    GU L 119 del 13.5.2010, pagg. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/275/oj

    13.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 119/24


    DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 10 maggio 2010

    riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7

    (BCE/2010/4)

    (2010/275/UE)

    IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 132,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto SEBC»), in particolare gli articoli 17 e 21,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 17 dello statuto SEBC, al fine di condurre le proprie operazioni, la Banca centrale europea (BCE) può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato.

    (2)

    Ai sensi degli articoli 21.1 e 21.2 dello statuto SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per le istituzioni o organi dell’Unione, uffici o agenzie, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

    (3)

    È stipulato un accordo sul programma di prestiti (di seguito «accordo sul programma di prestiti») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro (diversi dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica federale di Germania) e la KfW, che agisce nel pubblico interesse, è soggetta alle istruzioni della Repubblica federale di Germania e beneficia del relativo avallo (di seguito «prestatori») e la Repubblica ellenica (di seguito «prestatario») e la Bank of Greece quale agente del prestatario.

    (4)

    È stipulato un accordo fra creditori (di seguito «accordo fra creditori») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica, sulla base del quale la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali di cui all’accordo sul programma di prestiti è affidata alla Commissione europea.

    (5)

    Sulla base dell’accordo fra creditori, gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica autorizzano la Commissione europea ad organizzare i prestiti alla Repubblica ellenica bilaterali cumulativi e a rappresentarli nella loro gestione. L’articolo 3 dell’accordo fra creditori autorizza la Commissione europea ad aprire un conto presso la BCE, a nome dei prestatori, da utilizzare per l’elaborazione di tutti i pagamenti per conto dei prestatori e del prestatario nell’ambito dell’accordo sul programma di prestiti. L’accordo fra creditori contiene le disposizioni necessarie riguardanti i prestiti e il loro rimborso.

    (6)

    È necessario stabilire le disposizioni relative ai conti da aprire presso la BCE ai fini dell’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori.

    (7)

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (1), la BCE può accettare quali clienti solo banche centrali e organizzazioni europee e internazionali. L’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori richiede pertanto che la categoria di soggetti idonei a divenire clienti della BCE venga ampliata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifica della decisione BCE/2007/7

    L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:

    «2.   La BCE può accettare quali clienti esclusivamente banche centrali, organizzazioni europee e internazionali e, in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell’Unione europea, o enti pubblici da essi designati ad agire per loro conto.»

    Articolo 2

    Apertura di un conto

    La BCE, in connessione con l’accordo sul programma di prestiti e su richiesta della Commissione europea, apre un conto a nome dei prestatori.

    Articolo 3

    Accettazione dei pagamenti sul conto

    La BCE accetta esclusivamente pagamenti da effettuarsi dal conto o sul conto a nome dei prestatori, qualora tali pagamenti abbiano luogo in connessione all’accordo sul programma di prestiti.

    Articolo 4

    Accettazione di istruzioni

    La BCE, in relazione al conto a nome dei prestatori, accetta esclusivamente le istruzioni della Commissione europea, e agisce in linea con queste, e non accetta istruzioni da alcun singolo prestatore.

    Articolo 5

    Remunerazione

    La BCE paga, a titolo di interessi sui saldi del conto a nome dei prestatori, un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il 12 maggio 2010.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2010.

    Il presidente della BCE

    Jean-Claude TRICHET


    (1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.


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