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Documento 32010D0004(01)
2010/275/: Decision of the European Central Bank of 10 May 2010 concerning the management of pooled bilateral loans for the benefit of the Hellenic Republic and amending Decision ECB/2007/7 (ECB/2010/4)
2010/275/: Decisione della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (BCE/2010/4)
2010/275/: Decisione della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (BCE/2010/4)
GU L 119 del 13.5.2010, pagg. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In vigore
13.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/24 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2010
riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7
(BCE/2010/4)
(2010/275/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 132,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto SEBC»), in particolare gli articoli 17 e 21,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 17 dello statuto SEBC, al fine di condurre le proprie operazioni, la Banca centrale europea (BCE) può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato. |
(2) |
Ai sensi degli articoli 21.1 e 21.2 dello statuto SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per le istituzioni o organi dell’Unione, uffici o agenzie, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri. |
(3) |
È stipulato un accordo sul programma di prestiti (di seguito «accordo sul programma di prestiti») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro (diversi dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica federale di Germania) e la KfW, che agisce nel pubblico interesse, è soggetta alle istruzioni della Repubblica federale di Germania e beneficia del relativo avallo (di seguito «prestatori») e la Repubblica ellenica (di seguito «prestatario») e la Bank of Greece quale agente del prestatario. |
(4) |
È stipulato un accordo fra creditori (di seguito «accordo fra creditori») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica, sulla base del quale la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali di cui all’accordo sul programma di prestiti è affidata alla Commissione europea. |
(5) |
Sulla base dell’accordo fra creditori, gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica autorizzano la Commissione europea ad organizzare i prestiti alla Repubblica ellenica bilaterali cumulativi e a rappresentarli nella loro gestione. L’articolo 3 dell’accordo fra creditori autorizza la Commissione europea ad aprire un conto presso la BCE, a nome dei prestatori, da utilizzare per l’elaborazione di tutti i pagamenti per conto dei prestatori e del prestatario nell’ambito dell’accordo sul programma di prestiti. L’accordo fra creditori contiene le disposizioni necessarie riguardanti i prestiti e il loro rimborso. |
(6) |
È necessario stabilire le disposizioni relative ai conti da aprire presso la BCE ai fini dell’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori. |
(7) |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (1), la BCE può accettare quali clienti solo banche centrali e organizzazioni europee e internazionali. L’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori richiede pertanto che la categoria di soggetti idonei a divenire clienti della BCE venga ampliata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione BCE/2007/7
L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:
«2. La BCE può accettare quali clienti esclusivamente banche centrali, organizzazioni europee e internazionali e, in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell’Unione europea, o enti pubblici da essi designati ad agire per loro conto.»
Articolo 2
Apertura di un conto
La BCE, in connessione con l’accordo sul programma di prestiti e su richiesta della Commissione europea, apre un conto a nome dei prestatori.
Articolo 3
Accettazione dei pagamenti sul conto
La BCE accetta esclusivamente pagamenti da effettuarsi dal conto o sul conto a nome dei prestatori, qualora tali pagamenti abbiano luogo in connessione all’accordo sul programma di prestiti.
Articolo 4
Accettazione di istruzioni
La BCE, in relazione al conto a nome dei prestatori, accetta esclusivamente le istruzioni della Commissione europea, e agisce in linea con queste, e non accetta istruzioni da alcun singolo prestatore.
Articolo 5
Remunerazione
La BCE paga, a titolo di interessi sui saldi del conto a nome dei prestatori, un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 12 maggio 2010.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2010.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.