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Documento 32013O0014
2013/234/EU: Guideline of the European Central Bank of 15 May 2013 amending Guideline ECB/2006/4 on the Eurosystem’s provision of reserve management services in euro to central banks and countries located outside the euro area and to international organisations (ECB/2013/14)
2013/234/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 maggio 2013 , che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2013/14)
2013/234/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 maggio 2013 , che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2013/14)
GU L 138 del 24.5.2013, pagg. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 006 pag. 89 - 89
Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018O0014
24.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/19 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 maggio 2013
che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali
(BCE/2013/14)
(2013/234/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l’articolo 23,
Considerando quanto segue:
(1) |
L’Indirizzo BCE/2006/4 del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1) dovrebbe affrontare la questione delle controparti soggette a misure restrittive in materia di anti-riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2006/4, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifica
All’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2006/4 è aggiunta la seguente lettera f):
«f) |
dichiarano che il cliente conferma al membro dell’Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura ad esso applicabile, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.» |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «BCN»).
2. Le BCN si conformano al presente Indirizzo a partire da sei settimane dopo l’avvenuta notifica.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 maggio 2013
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54.