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Documento 32013O0014

2013/234/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 maggio 2013 , che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2013/14)

GU L 138 del 24.5.2013, pagg. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 006 pag. 89 - 89

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/234/oj

24.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/19


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 maggio 2013

che modifica l’Indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali

(BCE/2013/14)

(2013/234/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l’articolo 23,

Considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo BCE/2006/4 del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1) dovrebbe affrontare la questione delle controparti soggette a misure restrittive in materia di anti-riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2006/4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

All’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2006/4 è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

dichiarano che il cliente conferma al membro dell’Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura ad esso applicabile, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «BCN»).

2.   Le BCN si conformano al presente Indirizzo a partire da sei settimane dopo l’avvenuta notifica.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 maggio 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54.


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