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Documento 32009O0011

Indirizzo della Banca centrale europea, del 28 maggio 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2009/11)

GU L 139 del 5.6.2009, pagg. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 003 pag. 189 - 189

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/429/oj

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/34


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 maggio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali

(BCE/2009/11)

(2009/429/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

La sostituzione del sistema basato su due livelli con un quadro di riferimento per le garanzie idonee comune a tutte le operazioni di credito dell’Eurosistema, richiede la modifica della definizione di «riserva» nell’indirizzo BCE/2006/4 del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali situate al di fuori dell’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1).

(2)

L’indirizzo BCE/2006/4 deve anche essere modificato al fine di disporre un servizio specifico standardizzato di gestione delle riserve dell’Eurosistema, ovvero l’introduzione di servizi di deposito a tempo determinato a titolo di principale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2006/4 è modificato come segue.

1.

Nell’articolo 1 la definizione di «riserve» è sostituita dalla seguente:

«—

per “riserve” si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire il contante e tutti i titoli che sono inclusi nel quadro di riferimento unico previsto nella banca dati delle attività idonee dell’Eurosistema, che contiene le attività idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema e che è pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di: i) sia i titoli rientranti nel “gruppo di emittenti 3” (ossia, società o altri emittenti) sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, i titoli rientranti nella “categoria di liquidità V” (titoli garantiti da attività); ii) le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale; iii) i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali; iv) le altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.»

2.

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

servizi di deposito a tempo determinato:

a titolo di agente, o

a titolo di principale;».

Articolo 2

1.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Il presente indirizzo entra in vigore il 1o luglio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 maggio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54.


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