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Documento 32011D0006(01)

2011/342/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 9 maggio 2011 , che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2011/6)

GU L 158 del 16.6.2011, pagg. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 004 pag. 303 - 304

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/342/oj

16.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/37


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 maggio 2011

che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea

(BCE/2011/6)

(2011/342/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio può affidare alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio si è avvalso di tale possibilità e ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), ha affidato alla BCE il compito di assicurare il segretariato del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), fornendo in tal modo assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. In tale ambito, la BCE elaborerà o deterrà anche documenti riguardanti le proprie attività e politiche o decisioni relative al CERS, che saranno considerati documenti della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (3).

(2)

Poiché ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010 il segretariato del CERS garantisce l’applicazione della decisione BCE/2004/3, che definisce le condizioni e i limiti sulla base dei quali il CERS deve consentire l’accesso ai propri documenti, la BCE dovrebbe adeguare la decisione BCE/2004/3 in modo da riflettere il fatto che la BCE elaborerà o deterrà documenti riguardanti le proprie attività e politiche o decisioni relative al CERS, che saranno considerati documenti della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3.

(3)

È necessario garantire che la BCE possa negare l’accesso a documenti riguardanti le proprie attività e politiche o decisioni, ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 5 e 6, del trattato, elaborati o detenuti dalla stessa in materia di stabilità finanziaria, inclusi quelli relativi al suo sostegno al CERS, laddove la loro divulgazione potrebbe minare la tutela dell’interesse pubblico in ordine alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione.

(4)

Dovrebbero essere apportate alla decisione BCE/2004/3 anche le modifiche necessarie al fine di riflettere i mutamenti terminologici e la nuova numerazione degli articoli a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione BCE/2004/3 è modificata come segue:

1)

l’articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

alla lettera a) è aggiunto il seguente trattino:

«—

alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro;»

b)

i termini «della Comunità», «comunitaria» e «comunitario» sono sostituiti da «dell’Unione»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il periodo seguente:

«Per quanto attiene alle richieste di accesso ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico, si applica la decisione CERS/2011/5 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 3 giugno 2011, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), adottata sulla base dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (5).

3)

all’articolo 8 i riferimenti all’articolo 230 sono sostituiti da riferimenti all’articolo 263, e i riferimenti all’articolo 195 da riferimenti all’articolo 228 del trattato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 18 giugno 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 maggio 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.

(3)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.

(4)  GU C 176 del 16.6.2011, pag. 3.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.»;


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