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Documento 32011D0008(01)

2011/397/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 21 giugno 2011 , sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (BCE/2011/8)

GU L 176 del 5.7.2011, pagg. 52–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 15 tomo 028 pag. 129 - 135

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 26/02/2015; abrogato da 32013D0054(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/397/oj

5.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/52


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 giugno 2011

sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro

(BCE/2011/8)

(2011/397/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC») prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

(2)

La politica ambientale dell’Unione è basata sul principio di integrazione ambientale, sancito dall’articolo 11 del trattato, secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Tenendo conto di tale principio, l’Eurosistema promuove una buona gestione ambientale basata sulla serie di norme ISO 14000.

(3)

In virtù dell’articolo 9 del trattato, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse, tra l’altro, alla tutela della salute umana. Tenendo conto di tale principio, è di fondamentale importanza per l’Eurosistema evitare e ridurre al minimo qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del pubblico e dei lavoratori coinvolti nella produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro. L’Eurosistema sostiene una buona gestione della salute e della sicurezza in linea con le politiche dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1) e con la serie di norme OHSAS 18000.

(4)

Per tali ragioni è opportuno introdurre procedure di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza al fine di garantire che solo i fabbricanti che rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente e di salute e sicurezza siano accreditati per svolgere l’attività di produzione delle banconote in euro.

(5)

Al fine di monitorare la prestazione ambientale e in materia di salute e sicurezza dei fabbricanti di banconote in euro e di materie prime delle banconote in euro nel modo più attento possibile, la BCE ha necessità di raccogliere regolarmente da tali fabbricanti dati sull’impatto sull’ambiente e sulla salute e la sicurezza della loro produzione di banconote in euro e di materie prime delle banconote in euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

b)

per «materie prime delle banconote in euro» si intendono la carta, l’inchiostro, la banda metallica e il filo usati per la produzione delle banconote in euro;

c)

per «luogo di fabbricazione» si intende qualunque locale utilizzato dal fabbricante, o che esso intenda utilizzare, per un’attività di produzione delle banconote in euro;

d)

per «fabbricante» si intende qualunque soggetto che sia o intenda essere coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro;

e)

per «accreditamento ambientale» si intende lo status, la cui portata è stabilita nell’articolo 3, accordato dalla BCE ad un fabbricante a conferma del fatto che la sua produzione di banconote in euro si conforma ai requisiti stabiliti nella sezione II;

f)

per «accreditamento in materia di salute e sicurezza» si intende lo status, la cui portata è stabilita nell’articolo 4, accordato dalla BCE ad un fabbricante a conferma del fatto che la sua produzione di banconote in euro si conforma ai requisiti stabiliti nella sezione III;

g)

per «fabbricante accreditato» si intende un fabbricante cui sia stato accordato l’accreditamento ambientale e l’accreditamento in materia di salute e sicurezza;

h)

per «autorità di certificazione» si intende un’autorità di certificazione indipendente che valuta i sistemi di gestione ambientale o i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei fabbricanti ed è abilitata a certificare che un fabbricante soddisfi i requisiti della serie di norme ISO 14000 o OHSAS 18000;

i)

per «attività di produzione delle banconote in euro» si intende la produzione delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro;

j)

per «giorno lavorativo della BCE» si intende un giorno da lunedì a venerdì, ad esclusione delle festività della BCE;

k)

per «produzione di lastre» si intende la produzione di lastre per la stampa per le tecnologie di stampa offset e di stampa calcografica utilizzate per la produzione delle banconote;

l)

per «singola produzione» si intende una produzione formata da vari lotti composti dalle stesse materie prime da parte degli stessi fornitori, la cui composizione è totalmente omogenea e non introduce sostanze nuove né le stesse sostanze con variazioni di concentrazione eccedenti il limite, come specificato dalla BCE separatamente.

Articolo 2

Principi generali

1.   Un fabbricante può svolgere attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se allo stesso la BCE accorda l’accreditamento ambientale e l’accreditamento in materia di salute e sicurezza per tale attività.

2.   I requisiti stabiliti dalla BCE ai fini dell’accreditamento ambientale e di quello in materia di salute e sicurezza sono da intendersi come requisiti minimi. I fabbricanti possono adottare e attuare standard ambientali e/o in materia di salute e sicurezza più severi, ma la BCE valuta esclusivamente l’adempimento da parte del fabbricante dei requisiti stabiliti nella presente decisione.

3.   Il Comitato esecutivo, sentito il parere del Comitato per le banconote, è competente ad adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza di un fabbricante, e ne informa il Consiglio direttivo.

4.   Un fabbricante accreditato può svolgere un’attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente presso il luogo di fabbricazione per il quale è stato accordato: a) l’accreditamento ambientale; e b) l’accreditamento in materia di salute e sicurezza, nonostante altri eventuali accreditamenti accordati in virtù di altro atto giuridico della BCE.

5.   Eventuali costi e perdite connesse che un fabbricante sopporti in conseguenza dell’applicazione della presente decisione sono a carico del fabbricante.

6.   La BCE stabilisce separatamente i dettagli tecnici dei requisiti che i fabbricanti devono soddisfare per ottenere l’accreditamento ambientale e l’accreditamento in materia di salute e sicurezza.

Articolo 3

Accreditamento ambientale

1.   L’accreditamento in base alla serie di norme ISO 14000 sui sistemi di gestione ambientale segue la procedura stabilita nella sezione II. Un fabbricante può svolgere attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se la BCE ha accordato allo stesso l’accreditamento ambientale per tale attività.

2.   Può essere accordato l’accreditamento ambientale per un’attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

si conformi alle serie di norme ISO 14001 presso uno specifico luogo di fabbricazione per una particolare attività di produzione delle banconote in euro e l’autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;

b)

il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia;

c)

il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.

3.   Il Comitato esecutivo può, sulla base di una valutazione caso per caso, concedere delle deroghe rispetto al requisito dell’ubicazione di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), sentito il parere del Comitato per le banconote. Ogni decisione al riguardo è notificata senza indugio al Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo osserva ogni decisione del Consiglio direttivo in materia.

4.   L’accreditamento ambientale è accordato ai fabbricanti per tre anni, salvo che venga adottata una decisione ai sensi dell’articolo 13 o 14.

5.   È necessaria la previa approvazione in forma scritta della BCE, perché un fabbricante provvisto di accreditamento ambientale possa esternalizzare la produzione di banconote in euro o di materie prime delle banconote in euro in altro luogo di fabbricazione o a qualunque terzo, incluse le società controllate e consociate.

Articolo 4

Accreditamento in materia di salute e sicurezza

1.   L’accreditamento in base alla serie di norme OHSAS 18001 sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza segue la procedura stabilita nella sezione III. Un fabbricante può svolgere attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se la BCE ha accordato allo stesso l’accreditamento in materia di salute e sicurezza per tale attività.

2.   Può essere accordato l’accreditamento in materia di salute e sicurezza per un’attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

si conformi alle serie di norme OHSAS 18001 presso uno specifico luogo di fabbricazione per una particolare attività di produzione delle banconote in euro e l’autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine;

b)

il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia;

c)

il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia.

3.   Il Comitato esecutivo può, sulla base di una valutazione caso per caso, concedere delle deroghe rispetto al requisito dell’ubicazione di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), sentito il parere del Comitato per le banconote. Ogni decisione al riguardo è notificata senza indugio al Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo osserva ogni decisione del Consiglio direttivo in materia.

4.   L’accreditamento in materia di salute e sicurezza è accordato ai fabbricanti per tre anni, salvo che venga adottata una decisione ai sensi dell’articolo 13 o 14.

5.   È necessaria la previa approvazione in forma scritta della BCE, perché un fabbricante provvisto di accreditamento in materia di salute e sicurezza possa esternalizzare la produzione di banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro in altro luogo di fabbricazione o a qualunque terzo, incluse le società controllate e consociate.

SEZIONE II

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AMBIENTALE

Articolo 5

Richiesta di avvio del procedimento

1.   Un fabbricante che intenda svolgere un’attività di produzione di banconote presenta per iscritto alla BCE richiesta di avvio del procedimento di accreditamento ambientale. Tale richiesta include quanto segue:

a)

l’indicazione del luogo di fabbricazione e della sua ubicazione;

b)

copia del certificato ISO 14001 per il luogo indicato;

c)

una sintesi in inglese della più recente relazione annuale di controllo emessa dall’autorità di certificazione;

d)

una relazione annuale in inglese contenente la descrizione delle prestazioni del suo sistema di gestione ambientale interno redatta utilizzando il modello fornito dalla BCE.

2.   La BCE verifica se la documentazione presentata dal fabbricante nella richiesta di avvio del procedimento è completa e informa il fabbricante dell’esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine solo una volta, dandone comunicazione scritta al fabbricante. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere informazioni aggiuntive al fabbricante in relazione ai requisiti elencati al paragrafo 1. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell’esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento delle ulteriori informazioni.

3.   La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento e informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi entro i termini indicati al paragrafo 2 quando:

a)

il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1;

b)

non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 2 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo;

c)

la BCE ha revocato il suo accreditamento ambientale e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accreditamento è proibita;

d)

l’ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti stabiliti nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o c).

Articolo 6

Accreditamento ambientale

1.   In caso di decisione positiva sulla richiesta di avvio del procedimento di cui all’articolo 5, paragrafo 2, la BCE attribuisce al fabbricante l’accreditamento ambientale.

2.   La decisione della BCE che accorda l’accreditamento ambientale individua chiaramente:

a)

il nome del fabbricante;

b)

il luogo di fabbricazione per il quale è accordato l’accreditamento ambientale e il suo indirizzo esatto;

c)

la data di scadenza dell’accreditamento ambientale;

d)

qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere da b) a c).

3.   L’accreditamento ambientale è accordato ai fabbricanti per un periodo rinnovabile di tre anni. Qualora un fabbricante cui sia stato accordato l’accreditamento ambientale presenti nuovamente richiesta di accreditamento prima della data di scadenza di quello precedentemente ottenuto, tale accreditamento rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1.

4.   Qualora la BCE rigetti la richiesta di accreditamento ambientale, il fabbricante può avviare il procedimento di revisione stabilito nell’articolo 15.

SEZIONE III

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Articolo 7

Richiesta di avvio del procedimento

1.   Un fabbricante che intenda svolgere un’attività di produzione di banconote presenta alla BCE per iscritto richiesta di avvio del procedimento di accreditamento in materia di salute e sicurezza. Tale richiesta include quanto segue:

a)

l’indicazione del luogo di fabbricazione e della sua ubicazione;

b)

copia del certificato OHSAS 18001 per il luogo specificato;

c)

una sintesi in inglese della più recente relazione annuale di controllo emessa dall’autorità di certificazione;

d)

una relazione annuale in lingua inglese contenente la descrizione delle prestazioni del suo sistema di gestione per la salute e sicurezza interno redatta utilizzando il modello fornito dalla BCE.

2.   La BCE verifica se la documentazione presentata dal fabbricante nella richiesta di avvio del procedimento è completa e informa il fabbricante dell’esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine solo una volta, dandone avviso scritto al fabbricante. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere informazioni aggiuntive al fabbricante in relazione ai requisiti elencati al paragrafo 1. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell’esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento delle ulteriori informazioni.

3.   La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento e informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi entro i termini indicati al paragrafo 2 quando:

a)

il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1;

b)

non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 2 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo;

c)

è stato revocato l’accreditamento in materia di salute e sicurezza del fabbricante e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accreditamento è proibita;

d)

l’ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o c).

Articolo 8

Accreditamento in materia di salute e sicurezza

1.   In caso di decisione positiva sulla richiesta di avvio del procedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 2, la BCE attribuisce al fabbricante l’accreditamento in materia di salute e sicurezza.

2.   La decisione della BCE che accorda l’accreditamento in materia di salute e sicurezza individua chiaramente:

a)

il nome del fabbricante;

b)

il luogo di fabbricazione per il quale è accordato l’accreditamento in materia di salute e sicurezza e il relativo indirizzo esatto;

c)

la data di scadenza dell’accreditamento in materia di salute e sicurezza;

d)

qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere b) e c).

3.   L’accreditamento in materia di salute e sicurezza è accordato ai fabbricanti per un periodo rinnovabile di tre anni. Qualora un fabbricante accreditato in materia di salute e sicurezza presenti nuovamente richiesta di accreditamento prima della data di scadenza del suo precedente accreditamento, il suo accreditamento rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1.

4.   Qualora la BCE rigetti la richiesta di accreditamento in materia di salute e sicurezza, il fabbricante può avviare il procedimento di revisione di cui all’articolo 15.

SEZIONE IV

OBBLIGHI CONTINUATIVI

Articolo 9

Obblighi continuativi dei fabbricanti con accreditamento

1.   Il fabbricante accreditato informa la BCE per iscritto e senza immotivato ritardo di quanto segue:

a)

dell’inizio di eventuali procedure di liquidazione o di riorganizzazione, o di qualunque procedura analoga che lo riguardi;

b)

della nomina di un commissario liquidatore, un curatore fallimentare, un amministratore o altro soggetto avente simili funzioni, in relazione al fabbricante;

c)

dell’eventuale intenzione di subappaltare o far partecipare terze parti nell’attività di produzione delle banconote in euro per le quali il fabbricante ha un accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza;

d)

di ogni eventuale modifica realizzata dopo che l’attribuzione dell’accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza sia stata accordata, che incida o possa incidere sul rispetto dei requisiti per l’accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza;

e)

di ogni eventuale modifica relativa al controllo del fabbricante accreditato a seguito di una modifica del suo assetto proprietario o per qualsiasi altra ragione.

2.   Il fabbricante accreditato fornisce alla BCE, con riferimento al luogo di fabbricazione pertinente:

a)

copia del certificato relativo al suo sistema di gestione ambientale e per la salute e la sicurezza, ogni qualvolta il certificato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è rinnovato.

b)

per ogni anno civile ed entro quattro mesi dalla fine dell’anno, le sintesi, tradotte in inglese, delle ultime relazioni di controllo esterno in materia di gestione ambientale e per la salute e la sicurezza emesse dalle pertinenti autorità di certificazione;

c)

per ogni anno civile ed entro quattro mesi dalla fine dell’anno, relazioni annuali in inglese sulla prestazione dei suoi sistemi di gestione ambientale e di gestione per la salute e la sicurezza secondo i modelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d);

d)

per ogni anno civile ed entro quattro mesi dalla fine dell’anno, informazioni di natura generale e dati ambientali circa i consumi e le emissioni annuali causati dall’attività di produzione delle banconote in euro così come stabilito nel questionario ambientale fornito dalla BCE.

3.   Qualora il fabbricante accreditato sia una stamperia, provvede inoltre a:

a)

eseguire analisi sulle sostanze chimiche specificate nell’elenco di cui all’articolo 10, paragrafo 1, condotte dai laboratori indicati nell’elenco di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Tali analisi sono eseguite sulle banconote in euro finite secondo procedure operative standard stabilite separatamente almeno una volta per ciascuna singola produzione e ulteriormente ogni volta che il fabbricante accreditato ritenga opportuno monitorare la conformità con i limiti di accettabilità delle sostanze chimiche. Il fabbricante accreditato riferisce alla BCE circa gli esiti di ogni singola analisi su campione utilizzando il modello di relazione sull’analisi fornito dalla BCE.

b)

presentare una relazione per ogni anno civile e entro quattro mesi dalla fine dell’anno, sulla prestazione dei laboratori che hanno svolto le analisi di cui alla lettera a) utilizzando un modello di relazione sulla prestazione fornito dalla BCE;

c)

stipulare contratti di fornitura con fornitori di materie prime per la produzione delle banconote in euro includendo l’obbligo per tali fornitori di materie prime per la produzione delle banconote in euro di garantire che le sostanze chimiche contenute nelle materie prime delle banconote in euro da essi prodotte, una volta analizzate nelle banconote in euro finite secondo il paragrafo 3, lettera a), non eccedano i limiti di accettabilità di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Per soddisfare tale requisito, il fabbricante accreditato munisce i fornitori di materie prime delle banconote in euro di tutta la documentazione pertinente. I fornitori di materie prime delle banconote in euro hanno facoltà di utilizzare i laboratori di cui all’elenco previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, per le proprie esigenze di analisi;

d)

garantire che eventuali imprese di produzione di lastre alle quali si affida all’esterno l’attività abbiano valide certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 per i propri luoghi di produzione interessati.

4.   Il fabbricante accreditato osserva il regime di riservatezza in merito ai dettagli tecnici relativi ai requisiti ambientali e per la salute e la sicurezza di cui all’articolo 2, paragrafo 6.

Articolo 10

Obblighi continuativi della BCE

1.   La BCE stabilisce un elenco di sostanze chimiche da analizzare e i loro limiti di accettabilità. Fatto salvo l’articolo 19, il superamento di tali limiti di accettabilità, incluse le ipotesi previste all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), non influisce sull’accreditamento in materia di salute e sicurezza del fabbricante.

2.   La BCE mantiene aggiornato un elenco di laboratori da utilizzare per l’analisi della presenza e della concentrazione delle sostanze chimiche incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1. I metodi di analisi da applicare sono stabiliti separatamente.

3.   La BCE informa i fabbricanti accreditati di eventuali aggiornamenti degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2.

SEZIONE V

CONSEGUENZE DELLA DIFFORMITÀ

Articolo 11

Difformità

Qualora un fabbricante accreditato non adempia gli obblighi di cui all’articolo 9 o qualora le informazioni fornite alla BCE in virtù dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) e d) e dell’articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b) siano incomplete, ciò costituisce una difformità rispetto ai requisiti per l’accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza.

Articolo 12

Rilievi in forma scritta

1.   La BCE solleva un rilievo in forma scritta nei confronti del fabbricante accreditato in caso di difformità del tipo di cui all’articolo 11, fissando un termine entro il quale tale fabbricante può porre rimedio alla difformità.

2.   Nel rilievo in forma scritta si stabilisce che: a) ove non sia stato posto rimedio alla difformità entro il termine di cui al paragrafo 1; o b) qualora sussista un secondo caso di difformità entro il termine di cui al paragrafo 1, la BCE adotta una decisione ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 13

Sospensione dell’accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza in relazione ai nuovi ordini

1.   Ove non sia stato posto rimedio alla difformità entro il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o qualora sussista un secondo rilievo di difformità ma il fabbricante dimostri che sarà in grado di correggere tale difformità, la BCE adotta una decisione a mezzo della quale:

a)

fissa, dopo aver consultato il fabbricante accreditato, un termine entro cui questi debba porre rimedio alla difformità;

b)

sospende l’accreditamento di tale fabbricante rispetto alla capacità di questi di accettare nuovi ordini per l’attività di produzione di banconote in euro in questione, o di partecipare alle gare d’appalto relative all’attività di produzione di banconote in euro, fino alla scadenza del termine di cui alla lettera a) ovvero, qualora non sia stato posto rimedio alla difformità entro tale termine, fino a che sia stato posto rimedio alla difformità.

2.   Qualora il fabbricante non dimostri che sarà in grado di correggere la difformità di cui al paragrafo 1, la BCE adotta una decisione ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 14

Revoca dell’accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza

1.   La BCE revoca l’accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza di un fabbricante: a) qualora questi non sia in grado di rettificare una propria difformità entro il termine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a); ovvero b) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

2.   Nella decisione di revoca, la BCE specifica la data a partire dalla quale il fabbricante può richiedere nuovamente l’accreditamento.

Articolo 15

Procedimento di revisione

1.   Se la BCE adotta una decisione in virtù della quale:

a)

rigetta una richiesta di avvio del procedimento di accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza;

b)

rifiuta di accordare l’accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza;

c)

decide ai sensi degli articoli da 12 a 14;

il fabbricante, ovvero il fabbricante accreditato, può presentare richiesta scritta di revisione della decisione al Consiglio direttivo, entro 30 giorni lavorativi della BCE decorrenti dalla notifica di tale decisione. Il fabbricante, o il fabbricante accreditato, indica i motivi e ogni informazione a sostegno di tale richiesta.

2.   Se il fabbricante o il fabbricante accreditato ne fa esplicita richiesta e ne indica i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere l’applicazione della decisione sottoposta a revisione.

3.   Il Consiglio direttivo rivede la decisione e comunica per iscritto la sua decisione motivata al fabbricante o al fabbricante accreditato entro due mesi, decorrenti dalla ricezione della richiesta.

4.   L’applicazione dei paragrafi da 1 a 3 fa salvi i diritti di cui agli articoli 263 e 265 del trattato.

SEZIONE VI

PRESTAZIONE AMBIENTALE

Articolo 16

Informazioni sulla prestazione ambientale del fabbricante accreditato

Al fine di valutare più adeguatamente la prestazione ambientale dei fabbricanti accreditati, la BCE ha facoltà di richiedere informazioni specifiche o chiarimenti in relazione ai dati forniti nel questionario ambientale della BCE di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera d). Ove necessario, la BCE può richiedere al fabbricante accreditato un incontro presso la sede della BCE. La BCE può inoltre decidere, con il consenso del fabbricante accreditato e nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza in vigore riguardo al fabbricante accreditato, di effettuare una visita in loco. Il fabbricante accreditato può anche invitare la BCE a effettuare una visita in loco per chiarire i dati forniti nel questionario ambientale della BCE.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Registro degli accreditamenti della BCE

1.   La BCE mantiene un registro degli accreditamenti ambientali e in materia di salute e sicurezza che:

a)

elenca i fabbricanti cui è stato accordato l’accreditamento ambientale o in materia di salute e sicurezza, nonché i relativi luoghi di fabbricazione;

b)

indica in relazione a ciascun luogo di fabbricazione l’attività di produzione delle banconote in euro per cui è stato attribuito l’accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza;

c)

registra la scadenza di ogni accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza.

2.   Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell’articolo 13, registra la durata della sospensione.

3.   Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell’articolo 14, rimuove il nome del fabbricante dal registro.

4.   La BCE rende disponibile alle BCN e ai fabbricanti accreditati un elenco di tutti i fabbricanti accreditati contenuti nel registro nonché i relativi aggiornamenti.

Articolo 18

Relazione annuale

1.   La BCE, sulla base delle informazioni fornite dai fabbricanti accreditati, predispone una relazione annuale sull’impatto ambientale dell’attività di produzione delle banconote in euro e i suoi effetti su salute e sicurezza.

2.   La BCE divulga al pubblico le informazioni sugli impatti generali ambientali e su salute e sicurezza della produzione di banconote in euro in conformità al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (2).

Articolo 19

Disposizione transitoria

A partire dalla produzione di banconote in euro del 2016, le BCN non valideranno banconote in euro contenenti sostanze chimiche in eccesso rispetto ai limiti di accettabilità di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a partire dalla produzione di banconote in euro del 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Disponibili all’indirizzo http://osha.europa.eu

(2)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.


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