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Documento 32013D0022(01)

2013/388/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 5 luglio 2013 , concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2013/22)

GU L 195 del 18.7.2013, pagg. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/08/2014; abrogato da 32014D0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/388/oj

18.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/27


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 luglio 2013

concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

(BCE/2013/22)

(2013/388/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare la sezione 1.6, nonché le sezioni 6.3.1, 6.3.2 e 6.4.2 dell’allegato I,

visto l’indirizzo BCE/2013/4, del 20 marzo 2013, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 (2) e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli 5 e 7,

considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14.

(2)

Ai sensi della sezione 1.6 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, il consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della sezione 6.3.1 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito sulla base di ogni informazione che possa considerare rilevante.

(3)

La decisione BCE/2013/13, del 2 maggio 2013, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (3) ha temporaneamente sospeso, in via eccezionale, i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro. A seguito dell’avvio da parte della Repubblica di Cipro di un’attività di gestione del debito concernente i suoi strumenti di debito negoziabili, il consiglio direttivo ha ritenuto che l’adeguatezza, quali garanzie per le operazioni dell’Eurosistema, degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro ne fosse negativamente influenzata, e ha deciso di abrogare la decisione BCE/2013/13 il 28 giugno 2013 (4).

(4)

A seguito della conclusione dell’attività di gestione del debito e della conferma che la Repubblica di Cipro rispetta le condizioni del programma di risanamento economico e finanziario ad essa applicabile, il consiglio direttivo ha poi stimato che gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro abbiano attualmente uno standard di qualità sufficiente per assicurare la loro idoneità quali garanzie per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(5)

Il consiglio direttivo ha pertanto deciso che l’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema debba essere nuovamente ripristinata, fatta salva l’applicazione a tali strumenti di specifici scarti di garanzia diversi da quelli di cui alla sezione 6.4.2 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.

(6)

Ai sensi dell’articolo 7 dell’indirizzo BCE/2013/4, la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti da parte del governo di uno Stato membro dell’area dell’euro sottoposto ad un programma dell’Unione europea e/o Fondo monetario internazionale, salvo che il consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 dello stesso indirizzo, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, solo l’Irlanda, la Repubblica ellenica e il Portogallo sono considerati Stati membri dell’area dell’euro conformi a un programma dell’Unione europea e/o Fondo monetario internazionale. Pertanto è richiesta un’ulteriore decisione del consiglio direttivo per derogare alla soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema per gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro.

(7)

Questa misura eccezionale troverà applicazione in via temporanea, finché il consiglio direttivo ritenga possibile ripristinare la normale applicazione dei criteri di idoneità dell’Eurosistema e del sistema di controllo dei rischi per le operazioni di politica monetaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sospensione di alcune disposizioni dell’indirizzo BCE/2011/14 e idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

1.   I requisiti minimi dell’Eurosistema per la qualità creditizia, specificati nelle regole del quadro di riferimento in materia di valutazione della qualità creditizia dell’Eurosistema per le attività negoziabili nella sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi per gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro. Pertanto ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7 dell’indirizzo BCE/2013/4, la Repubblica di Cipro è considerata uno Stato membro dell’area dell’euro conforme a un programma dell’Unione europea e/o Fondo monetario internazionale.

2.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro sono soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all’allegato I della presente decisione.

3.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l’indirizzo BCE/2011/14 e l’indirizzo BCE/2013/4, come attuati a livello nazionale da parte delle BCN, prevale la presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23.

(3)  GU L 133 del 17.5.2013, pag. 26.

(4)  Decisione BCE/2013/21, del 28 giugno 2013, che abroga la decisione BCE/2013/13 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 75).


ALLEGATO

Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

Titoli di Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


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