EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea
Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 32004O0004
Guideline of the European Central Bank of 21 April 2004 amending Guideline ECB/2001/3 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2004/4)
Indirizzo della Banca centrale europea del 21 aprile 2004 che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (BCE/2004/4)
Indirizzo della Banca centrale europea del 21 aprile 2004 che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (BCE/2004/4)
GU L 205 del 9.6.2004, pagg. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 15/03/2006
9.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/1 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 21 aprile 2004
che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target)
(BCE/2004/4)
(2004/501/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 105, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell’articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, e dell’articolo 3.1, quarto trattino, dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) promuovono il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 22 dello statuto, la BCE e le BCN possono predisporre i mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi. |
(3) |
L’indirizzo BCE/2001/3, del 26 aprile 2001, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (1) dovrebbe essere modificato in modo da tener conto di quanto segue: in primo luogo, della decisione del Consiglio direttivo del 24 ottobre 2002 secondo la quale le BCN dei dieci paesi aderenti all’Unione europea il 1o maggio 2004 dovrebbero avere il diritto di collegarsi a Target, senza essere a ciò obbligati; in secondo luogo, delle modifiche relative alle commissioni pagabili in relazione al meccanismo di indennizzo di Target. |
(4) |
In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Disposizioni di modifica
L’indirizzo BCE/2001/3 è modificato come segue:
1) |
L’articolo 2 è modificato come segue: La prima frase del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente: «I sistemi RTGS degli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono collegarsi a Target purché soddisfino i requisiti minimi comuni di cui all’articolo 3 e siano in grado di trattare l’euro come una valuta estera a fianco della propria divisa nazionale.» |
2) |
A decorrere dal 1o agosto 2004, l’articolo 8 è modificato come segue:
|
3) |
L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente indirizzo. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il 1o maggio 2004.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 aprile 2004.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2003/6 (GU L 113 del 7.5.2003, pag. 10).