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Documento 32007R0958

Regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007 , relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8)

GU L 211 dell' 11.8.2007, pagg. 8–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 007 pag. 139 - 161

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2014; abrogato da 32013R1073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/958/oj

11.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/8


REGOLAMENTO (CE) N. 958/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 luglio 2007

relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento

(BCE/2007/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1, che, ai fini dell’adempimento dei propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche solo tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione e per ciò che risulta necessario per l’espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali. In base all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98, i fondi d’investimento (FI) rientrano tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l’altro nell’ambito delle statistiche monetarie e bancarie. Inoltre, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di specificare quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti.

(2)

Al fine di adempiere i propri compiti e di controllare le attività finanziarie diverse da quelle svolte dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), il SEBC richiede informazioni statistiche di elevata qualità sull’attività dei FI. L’obiettivo principale di queste informazioni è quello di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo del settore dei FI negli Stati membri partecipanti, visti come un unico territorio economico.

(3)

Al fine di limitare gli oneri di segnalazione, si consente alle BCN di raccogliere le informazioni necessarie sui FI dagli operatori soggetti all’obbligo di segnalazione nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche rispondenti anche ad altri fini statistici, purché ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi statistici nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti dichiaranti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici.

(4)

La disponibilità di dati sulle operazioni finanziarie facilita una più approfondita analisi a fini di politica monetaria e d’altra natura. I dati sulle operazioni finanziarie, così come quelli sulle consistenze, sono altresì utilizzati per elaborare altre statistiche, in particolare i conti finanziari dell’area dell’euro.

(5)

Sebbene i regolamenti adottati ai sensi all’articolo 34.1 dello statuto non conferiscano alcun diritto e non impongano alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti, l’articolo 5 dello statuto si applica a tutti gli Stati membri, che abbiano adottato l’euro o meno. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 chiarisce che l’articolo 5 dello statuto, congiuntamente all’articolo 10 (ex articolo 5) del trattato, comporta l’obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri non partecipanti ritengono idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e la realizzazione tempestiva dei preparativi in campo statistico necessari per divenire Stati membri partecipanti.

(6)

Sebbene il presente regolamento si rivolga essenzialmente ai FI, poiché è possibile che informazioni complete sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI non siano ottenibili direttamente dai FI, risulta necessario includere altri soggetti tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

(7)

Il regime sanzionatorio della BCE di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 si applicherà ai FI.

(8)

Al più tardi entro il 2012, il Consiglio direttivo valuterà se consentire solo agli Stati membri il cui settore dei fondi di investimento, in termini di attività totali, rappresenti meno di una percentuale minima delle attività complessive gestite nell’area dell’euro, di utilizzare il metodo aggregato di segnalazione previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

per «FI» si intende un organismo di investimento collettivo che:

a)

investe in attività finanziarie e non finanziarie, ai sensi dell’allegato II, nella misura in cui abbia per oggetto l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico; e

b)

è costituito conformemente al diritto comunitario o nazionale assumendo:

i)

la forma contrattuale (come fondo comune d’investimento gestito da una società di gestione);

ii)

la forma fiduciaria (come «unit trust»);

iii)

la forma societaria (come società d’investimento); oppure

iv)

ogni altro meccanismo analogo.

La definizione di FI comprende:

a)

gli organismi le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo dalle attività dell’organismo; e

b)

gli organismi che hanno un numero fisso di quote emesse e i cui azionisti devono acquistare o vendere le quote esistenti quando accedono o abbandonano il fondo.

La definizione di FI non comprende:

a)

i fondi pensione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 2533/98; e

b)

i fondi comuni monetari ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (2).

Ai fini della definizione di FI, il termine «pubblico» comprende i piccoli investitori, gli investitori professionali e quelli istituzionali,

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro,

per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro,

per «soggetto dichiarante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98,

per «residente» si intende residente ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, e in mancanza di una dimensione fisica significativa per un soggetto giuridico, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui ordinamento giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto,

per «IFM» si intende un’istituzione finanziaria monetaria ai sensi del paragrafo 1 della parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13),

per «AIF» si intendono gli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 2533/98,

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il FI in questione.

Articolo 2

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono i FI residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti. Gli stessi FI o, nel caso di FI che non hanno personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i loro legali rappresentanti, sono responsabili della segnalazione delle informazioni statistiche richieste a norma del presente regolamento.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ai fini della raccolta delle informazioni sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI (paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I), gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione includono le IFM e gli AIF che non siano FI. Le BCN possono concedere deroghe a tali soggetti a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I. Le BCN si accertano, tempestivamente, che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono istituire e mantenere un elenco degli AIF dichiaranti che non sono FI, conformemente ai principi stabiliti al paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I.

Articolo 3

Deroghe

1.   Le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di attività totali, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze, in ciascuno Stato membro partecipante. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con decorrenza dall’inizio di ogni anno. I FI a cui si applicano tali deroghe segnalano unicamente, su base trimestrale: le consistenze di fine trimestre sulle quote/partecipazioni emesse dai FI; e, se del caso, i corrispondenti aggiustamenti o operazioni trimestrali da rivalutazione.

2.   Possono essere concesse deroghe ai FI soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Le categorie di FI a cui le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo. I FI a cui si applicano tali deroghe sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento con una frequenza compatibile con i loro obblighi contabili concernenti i tempi della valutazione delle loro attività.

3.   I FI hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa di cui all’articolo 6. Se un FI esercita tale facoltà, deve ottenere il consenso della BCN competente prima di qualsiasi cambiamento nell’applicazione di tali deroghe.

Articolo 4

Elenco dei FI a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo può istituire e mantenere un elenco dei FI sottoposti alla disciplina del presente regolamento, inclusi, se del caso, i loro sotto-fondi, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2. L’elenco può basarsi su elenchi esistenti di FI vigilati da autorità nazionali, laddove tali elenchi siano disponibili, completati da altri FI rientranti nella definizione di FI di cui all’articolo 1.

2.   Le BCN e la BCE assicurano che i FI interessati abbiano accesso all’elenco dei FI a fini statistici, e i relativi aggiornamenti, in modo adeguato, inclusi la via elettronica, internet, oppure, su richiesta dei soggetti dichiaranti interessati, su supporto cartaceo.

3.   L’elenco dei FI a fini statistici ha unicamente uno scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione elettronica disponibile di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

Articolo 5

Segnalazione disaggregata per fondo

1.   Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono i dati sulle proprie attività e passività su base disaggregata per fondo.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, se un FI separa le proprie attività in diversi sotto-fondi in modo tale che le quote/partecipazioni relative a ciascun sotto-fondo siano garantite in maniera indipendente da attività differenti, ciascun sotto-fondo viene considerato come un FI distinto.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, previa approvazione e in conformità delle istruzioni della BCN competente, i FI possono segnalare le proprie attività e passività come gruppo, a condizione che ciò conduca a risultati analoghi alla segnalazione disaggregata per fondo.

Articolo 6

Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili

1.   Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono, in conformità dell’allegato I:

a)

su base trimestrale, i dati sulle consistenze di fine trimestre sulle attività e passività dei FI, e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione; e

b)

su base mensile, i dati sulle consistenze di fine mese sulle quote/partecipazioni emesse dai FI e, se del caso, i corrispondenti aggiustamenti o operazioni mensili da rivalutazione.

2.   Previa approvazione e in conformità delle istruzioni della BCN competente, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono informazioni statistiche sulla base di uno dei due metodi di segnalazione specificati all’allegato I, conformemente alle definizioni dell’allegato II.

3.   Le BCN possono decidere di raccogliere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), su base mensile anziché trimestrale.

Articolo 7

Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione

1.   Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalano gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione, conformemente alle istruzioni della BCN competente, per le informazioni aggregate fornite secondo il metodo aggregato o combinato di cui all’allegato I.

2.   In base al metodo combinato di cui all’allegato I, le BCN possono effettuare un calcolo approssimativo delle operazioni in titoli dalle informazioni disaggregate per titolo oppure raccogliere direttamente le operazioni su base disaggregata per titolo.

3.   Ulteriori requisiti e indicazioni concernenti la raccolta degli aggiustamenti e delle operazioni da rivalutazione figurano all’allegato III.

Articolo 8

Norme contabili

1.   I principi contabili seguiti dai FI ai fini della segnalazione statistica di cui al presente regolamento sono quelli definiti nella pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (3) o, se la precedente disposizione non è applicabile, in tutte le altre norme nazionali o internazionali in materia applicabili ai FI.

2.   Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri partecipanti, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda a fini statistici.

Articolo 9

Termini

1.   Al fine di rispettare le scadenze di cui al paragrafo 2, le BCN decidono entro quale termine devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti a norma dell’articolo 6.

2.   Le BCN trasmettono alla BCE:

a)

le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali aggregati entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati raccolti dai FI; e

b)

le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, basati sui dati mensili sulle quote/partecipazioni emesse dai FI raccolti presso i FI o sui dati effettivi a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 10

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   Le informazioni statistiche richieste sono segnalate dai FI alla BCN competente conformemente ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti all’allegato IV.

2.   Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione a cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente alle caratteristiche nazionali. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscono le informazioni statistiche richieste e consentono di effettuare un controllo accurato della conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti all’allegato IV.

Articolo 11

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, di scissione o di riorganizzazione che possano produrre effetti sull’assolvimento dei propri obblighi statistici, il soggetto dichiarante interessato, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e a tempo debito prima che l’operazione inizi a produrre effetti, informa la BCN competente in merito alle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 12

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, tali diritti sono esercitati dalle BCN quando un’istituzione compresa tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti all’allegato IV.

Articolo 13

Prima segnalazione

La prima segnalazione ha inizio con i dati mensili e trimestrali per dicembre 2008.

Articolo 14

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, addí 27 luglio 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(3)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

PARTE 1

Metodo di segnalazione

1.

La BCE deve elaborare regolarmente l’importo aggregato delle attività e passività per i FI di tutti gli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, in termini di consistenze e operazioni.

2.

Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione devono fornire le informazioni statistiche secondo uno dei due seguenti metodi di segnalazione:

a)

metodo combinato: consiste nel fornire:

su base trimestrale: i) informazioni disaggregate per titolo per i titoli con codici di identificazione accessibili al pubblico detenuti dai FI; ii) informazioni aggregate, disaggregate per categorie di strumenti/scadenza, valute e controparti, per le attività e passività diverse dai titoli e per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico; e iii) informazioni aggregate o disaggregate per titolo sui titolari di quote/partecipazioni emesse dai FI, come ulteriormente specificato nella parte 2 del presente allegato. La BCN competente può richiedere ai soggetti dichiaranti di fornire informazioni disaggregate per titolo, per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico o disaggregate per voce per le attività e passività diverse dai titoli; e

su base mensile, informazioni disaggregate per titolo che indichino separatamente tutte le quote/partecipazioni emesse dai FI.

Come indicato nella tabella 2, oltre ai dati relativi ai campi che devono essere segnalati nell’ambito della segnalazione disaggregata per titolo al fine di ricavare le informazioni aggregate sui titoli, la BCN competente può decidere di raccogliere anche i dati sulle operazioni su base disaggregata per titolo.

I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, conformemente alle istruzioni della BCN competente, in termini di: i) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio; o ii) operazioni.

Previa approvazione della BCN competente, i soggetti dichiaranti che forniscono i dati trimestrali richiesti su base disaggregata per titolo hanno la facoltà di segnalare i dati mensili richiesti su base aggregata, anziché fornire informazioni disaggregate per titolo.

b)

metodo aggregato: consiste nel fornire:

su base trimestrale, una serie completa di informazioni aggregate, disaggregate per categorie di strumenti/scadenza, valute e controparti, relative alle attività e passività dei FI; e

su base mensile, informazioni aggregate relative alle quote/partecipazioni emesse dai FI.

Le informazioni trimestrali e mensili devono essere segnalate in termini di consistenze e, conformemente alle istruzioni della BCN competente, in termini di: i) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio; o ii) operazioni.

3.

Le informazioni che devono essere fornite alla BCN su base disaggregata per titolo secondo il metodo combinato sono specificate nella tabella 2. Gli obblighi di segnalazione trimestrale aggregata per le consistenze sono specificati nella tabella 1 e quelli per le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio sono specificati nella tabella 3. Gli obblighi di segnalazione mensile aggregata per le consistenze e le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio sono specificati nella tabella 4.

PARTE 2

Residenza e settore economico dei titolari di quote/partecipazione di FI

1.

I soggetti dichiaranti forniscono, su base trimestrale, i dati sulla residenza dei titolari di quote/partecipazioni di FI emesse da FI degli Stati membri partecipanti, disaggregati per residenti nazionali, residenti di altri Stati membri partecipanti e residenti del resto del mondo. Le controparti nazionali e di altri Stati membri partecipanti sono ulteriormente disaggregate per settore.

2.

Con riguardo alle quote/partecipazioni nominative, i FI emittenti, o i loro legali rappresentanti, forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse. Se un FI emittente non è in grado di identificare direttamente la residenza e il settore del titolare, esso segnala i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili.

3.

Con riguardo alle quote/partecipazioni al portatore, i soggetti dichiaranti forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni di FI secondo il metodo stabilito dalla BCN competente. Tale obbligo è limitato a una delle opzioni seguenti o a una loro combinazione, da scegliersi avendo riguardo all’organizzazione dei mercati interessati e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello Stato membro in questione. Tale obbligo sarà controllato periodicamente dalla BCN.

a)

FI emittenti:

i FI emittenti, o i loro legali rappresentanti, o i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse. Le informazioni possono essere fornite dal soggetto che colloca le quote/partecipazioni o da qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’emissione, riacquisto o trasferimento delle quote/partecipazioni;

b)

IFM e AIF depositari di quote/partecipazioni di FI:

in quanto soggetti dichiaranti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di depositari di quote/partecipazioni di FI forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse dai FI residenti e tenute in deposito per conto del titolare o di un altro intermediario che agisce ugualmente come depositario. Tale opzione è applicabile se: i) il depositario distingue le quote/partecipazioni di FI tenute in deposito per conto dei titolari da quelle tenute per conto di altri depositari; e ii) la maggior parte delle quote/partecipazioni di FI sono depositate presso istituzioni residenti nazionali classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF);

c)

IFM e AIF segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi per oggetto quote/partecipazioni di un FI residente:

in quanto soggetti dichiaranti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi ad oggetto quote/partecipazioni di un FI residente, forniscono i dati disaggregati per residenza e per settore dei titolari delle quote/partecipazioni emesse da FI residenti e trattate per conto del titolare o di un altro intermediario anch’esso coinvolto nell’operazione. Tale opzione è applicabile se: i) la copertura della segnalazione è esauriente, ossia copre sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti dichiaranti; ii) sono forniti dati accurati su acquisti e vendite con non residenti degli Stati membri partecipanti; iii) le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote/partecipazioni sono trascurabili; e iv) l’ammontare delle quote/partecipazioni detenute dai non residenti degli Stati membri partecipanti emesse dai FI residenti è ridotto;

d)

Se le opzioni da a) a c) non trovano applicazione, i soggetti dichiaranti, inclusi le IFM e gli AIF che non sono FI, segnalano i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili.

4.

Se le quote/partecipazioni nominative o quelle al portatore sono emesse per la prima volta o se l’evoluzione del mercato richiede un cambiamento di opzione o di combinazione di opzioni, le BCN possono concedere deroghe per un anno rispetto agli obblighi stabiliti nei paragrafi 2 e 3.

PARTE 3

Tavole di segnalazione

Tavola 1

Consistenze

Dati da fornire su base trimestrale

 

A.

Residenti nazionali (totale)

B.

Altri Stati membri partecipanti (totale)

C.

Resto del mondo (totale)

D.

Non altrimenti classificato

 

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM — Totale

 

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM — Totale

 

di cui Stati membri non partecipanti

di cui US

di cui Giappone

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S. 123 + S. 124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S. 14 + S. 15)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S. 123 + S. 124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S. 14 + S. 15)

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Depositi e crediti da prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Totale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate, escluse quote/partecipazioni in FI e fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui quote/partecipazioni in FI e fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Attività non finanziarie (incluse immobilizzazioni/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Crediti e depositi ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Quote/partecipazioni in FI (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I FI che adottano il metodo aggregato segnalano tutte le voci, incluse le celle in nero e in grigio.

I FI che adottano il metodo combinato segnalano: i) le celle in nero; ii) le informazioni richieste nella tabella 2 per i titoli raccolti su base disaggregata per titolo; e iii) le celle in grigio per titoli che non sono raccolti su base disaggregata per titolo.


Tavola 2

Informazioni richieste disaggregate per titolo

Quando si usa il metodo combinato, i dati per i campi della tabella qui di seguito devono essere segnalati per ogni titolo classificato nelle categorie di titoli «titoli diversi dalle azioni», «azioni e altre partecipazioni» e «quote/partecipazioni emesse da fondi d’investimento» secondo le seguenti norme:

a)

i dati per il campo 1 devono essere segnalati;

b)

nel caso in cui la BCN competente non raccolga direttamente le informazioni disaggregate per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati i dati per almeno due dei tre campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; i campi 2 e 4; oppure i campi 3 e 4);

c)

nel caso in cui la BCN competente raccolga direttamente le informazioni disaggregate per titolo sulle operazioni, devono essere segnalati anche i dati per i seguenti campi:

i)

campo 5; oppure campi 6 e 7; e

ii)

campo 4; oppure campi 2 e 3;

d)

la BCN competente può altresì richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati per il campo 8;

e)

la BCN competente può decidere di raccogliere dati soltanto per il campo 2 nei casi b) e c), punto ii), di cui sopra. In tal caso, la BCN deve controllare, ed informare la BCE, almeno una volta l’anno, che non sia pregiudicata la qualità dei dati aggregati segnalati dalla BCN, inclusa la frequenza e la portata delle revisioni.


Campo

Titolo

1

Codice di identificazione dei titoli

2

Numero delle partecipazioni o importo nominale aggregato

3

Prezzo

4

Importo complessivo

5

Operazioni

6

Titoli acquistati (attività) o emessi (passività)

7

Titoli venduti (attività) o rimborsati (passività)

8

Valuta di registrazione del titolo


Tavola 3

Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione

Dati da fornire su base trimestrale

 

A.

Residenti nazionali (totale)

B.

Altri Stati membri partecipanti (totale)

C.

Resto del mondo (totale)

D.

Non altrimenti classificato

 

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM - Totale

 

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM - Totale

 

di cui Stati membri non partecipanti

di cui US

di cui Giappone

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S. 123 + S. 124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S. 14 + S. 15)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S. 123 + S. 124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S. 14 + S. 15)

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Depositi e crediti da prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Totale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

MINIMO

 

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

 

MINIMO

 

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

oltre 1 anno fino a 2 anni

 

MINIMO

 

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

 

MINIMO

 

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

oltre 2 anni

 

MINIMO

 

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

 

MINIMO

 

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

3

Azioni e altre partecipazioni

 

MINIMO

 

 

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

 

MINIMO

 

 

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

di cui azioni quotate, escluse quote/partecipazioni in FI e fondi comuni monetari

 

MINIMO

 

 

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

 

MINIMO

 

 

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

di cui quote/partecipazioni in FI e fondi comuni monetari

 

MINIMO

MINIMO

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO

MINIMO

 

 

 

 

 

 

MINIMO

MINIMO

MINIMO

MINIMO

 

4

Attività non finanziarie (incluse immobilizzazioni/capitale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO (3)

5

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO (3)

6

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Crediti e depositi ricevuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Quote/partecipazioni in FI (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO

9

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO (3)

10.

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I FI che adottano il metodo aggregato segnalano tutte le celle contrassegnate con «MINIMO». Le BCN possono estendere tale requisito anche alle celle in nero e in grigio che non contengono il termine «MINIMO».

I FI che adottano il metodo combinato segnalano: i) le celle in nero contrassegnate con «MINIMO»; ii) le celle in grigio contrassegnate con «MINIMO» per i titoli che non sono raccolti su base disaggregata per titolo; e iii) nel caso in cui la BCN competente raccolga direttamente informazioni disaggregate per titolo sulle operazioni, le informazioni richieste nella tabella 2 per i titoli raccolti su base disaggregata per titolo.

Le BCN possono estendere questo obbligo a: i) le celle in nero non contrassegnate con il termine «MINIMO»; e ii) le celle in grigio non contrassegnate dal termine «MINIMO» per i titoli che non sono raccolte su base disaggregata per titolo.


Tavola 4

Consistenze: aggiustamenti o operazioni da rivalutazione

Dati da fornire su base mensile

 

A.

Residenti nazionali (totale)

B.

Altri Stati membri partecipanti (totale)

C.

Resto del mondo (totale)

D.

Non altrimenti classificato

 

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

 

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM - Totale

Totale

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S. 123 + S. 124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S. 14 + S. 15)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S. 123 + S. 124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S. 14 + S. 15)

PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Quote/partecipazioni in FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Se il soggetto dichiarante non è in grado di identificare direttamente la residenza e il settore del titolare, segnala i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili. In caso di azioni al portatore, le informazioni possono essere raccolte da IFM o AIF, diversi dai fondi di investimento (come specificato all’articolo 2, paragrafo 2, e al paragrafo 3, della parte 2, dell’allegato I del presente regolamento).

(2)  Se il soggetto dichiarante non è in grado di identificare direttamente la residenza e il settore del titolare, segnala i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili. In caso di azioni al portatore, le informazioni possono essere raccolte da IFM o AIF, diversi dai fondi di investimento (come specificato all’articolo 2, paragrafo 2, e al paragrafo 3, della parte 2, dell’allegato I del presente regolamento).

(3)  Le BCN possono esonerare i FI dal segnalare questa voce, nel caso in cui le consistenze trimestrali di cui alla tabella 1 rappresentino meno del 5 % delle quote/partecipazioni emesse dai FI.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI

Parte 1

Definizioni delle categorie di strumenti

Questa tabella fornisce una descrizione di tipo dettagliata delle varie categorie di strumenti, che le BCN traspongono in categorie applicabili a livello nazionale, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento (1). Le definizioni si riferiscono al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95).

TABELLA A

Definizioni delle categorie di strumenti delle attività e passività dei FI

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizione delle caratteristiche principali

1.

Depositi e crediti

Ai fini dello schema di segnalazione, si tratta di fondi prestati dai FI, che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da un unico certificato (anche se è diventato negoziabile). Include attività sotto forma di depositi:

depositi presso le IFM:

a)

depositi trasferibili: depositi (in moneta nazionale o in valuta estera) di cui si può esigere la conversione immediata in moneta o che sono trasferibili tramite assegno, ordine di pagamento, registrazioni di addebitamento o simili, senza alcuna limitazione significativa o senza il pagamento di una penale (SEC 95, paragrafi 5.42-5.44);

b)

altri depositi: tutte le disponibilità in depositi diversi dai depositi trasferibili. Tali depositi non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e non sono convertibili in moneta o in depositi trasferibili senza una significativa limitazione o senza il pagamento di una penale. Questa sottocategoria include i depositi vincolati e i depositi a risparmio (SEC 95, paragrafi 5.45-5.49),

disponibilità in titoli non negoziabili

Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni non negoziabili e che non possono essere scambiate in mercati secondari (cfr. anche «crediti negoziati»),

crediti negoziati

I crediti che di fatto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti sotto la voce dell’attivo «depositi e crediti», a condizione che siano rappresentati da un unico certificato e che siano, in linea generale, negoziati solo occasionalmente,

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

Contropartita del contante pagato in cambio dell’acquisto di titoli da parte dei FI ad un determinato prezzo con l’impegno fermo a rivendere quei titoli (o altri simili) ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura (cfr. la categoria 7).

Questa voce include anche le disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti.

2.

Titoli diversi dalle azioni

Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni, che sono negoziabili e che vengono di norma scambiati sui mercati secondari, o che possono essere compensati sul mercato, e che non danno al titolare alcun tipo di diritto di proprietà sull’istituzione emittente.

Questa voce include:

disponibilità in titoli (rappresentati o meno da certificati) che attribuiscono al titolare il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione,

crediti negoziabili che sono stati ristrutturati in un ampio numero di certificati identici che possono essere scambiati in mercati secondari (cfr. anche «crediti negoziati» nella categoria 1),

crediti subordinati nella forma di titoli di debito,

a fini di coerenza con il trattamento delle operazioni tipo pronti contro termine, i titoli dati in prestito secondo gli schemi delle operazioni di prestito titoli rimangono iscritti nel bilancio del proprietario originario (e non vengono iscritti in quello dell’acquirente temporaneo), quando ci sia un impegno fermo, non una semplice opzione, a invertire l’operazione (cfr. anche la categoria 7).

Una disaggregazione per scadenza è richiesta per le disponibilità in titoli diversi dalle azioni. Ciò significa la scadenza all’emissione (scadenza originaria) e si riferisce al periodo durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato.

3.

Azioni e altre partecipazioni

Disponibilità in titoli che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Questi titoli danno generalmente diritto ai titolari ad una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e ad una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. Questa categoria include quattro sottocategorie principali:

quote/partecipazioni in FI e fondi comuni monetari,

azioni quotate, escluse le quote/partecipazioni in FI e fondi comuni monetari,

azioni non quotate, escluse le quote/partecipazioni in FI e fondi comuni monetari: azioni non quotate (SEC 95, paragrafi 5.90-5.93),

altre partecipazioni: tutte le forme di partecipazione diverse da quelle classificate nelle summenzionate sottocategorie (SEC 95, paragrafi 5.94 e 5.95).

3a.

Azioni e altre partecipazioni di cui azioni quotate, escluse le quote/partecipazioni in FI e fondi comuni monetari

Azioni quotate in una borsa riconosciuta o in un altro mercato secondario (SEC 95, paragrafi 5.90-5.93).

3b.

Titoli e altre partecipazioni di cui quote/partecipazioni in FI e fondi comuni monetari

Questa voce comprende le disponibilità di quote/partecipazioni emesse da FI e fondi comuni monetari inclusi nell’elenco di FI e IFM a fini statistici.

I fondi comuni monetari sono organismi d'investimento collettivo le cui quote/partecipazioni presentano, in termini di liquidità, un’elevata sostituibilità con i depositi e che investono prevalentemente in strumenti di mercato monetario e/o in quote/partecipazioni di fondi comuni monetari e/o in altri titoli di debito trasferibili con durata residua non superiore ad un anno, e/o in depositi bancari, e/o che intendono realizzare un rendimento prossimo al tasso d’interesse sugli strumenti del mercato monetario. I fondi comuni monetari sono definiti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie.

I FI sono definiti all’articolo 1 del presente regolamento.

4.

Strumenti finanziari derivati

Conformemente agli attuali principi statistici internazionali, gli strumenti finanziari derivati cha hanno un valore di mercato dovrebbero essere soggetti, in linea di principio, all’iscrizione in bilancio. Gli strumenti derivati hanno un valore di mercato quando sono scambiati su mercati organizzati, ossia borse valori, o in circostanze in cui possono essere regolarmente compensati su mercati non regolamentati (OTC).

Sotto questa voce, devono essere segnalati i seguenti strumenti finanziari derivati:

opzioni, negoziabili o fuori borsa,

warrant,

future, purché aventi un valore di mercato in quanto negoziabili o compensabili, e

swap, purché aventi un valore di mercato in quanto negoziabili o compensabili.

Gli strumenti finanziari derivati soggetti a iscrizione in bilancio dovrebbero essere iscritti al loro valore di mercato, ossia al prezzo di mercato prevalente o a uno equivalente (valore equo).

Gli strumenti derivati devono essere iscritti in bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo devono essere iscritti nel lato dell’attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio. Gli strumenti finanziari derivati possono essere iscritti su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate diversamente dal valore di mercato, esse devono essere segnalate come tali.

5.

Attività non finanziarie (incluse le immobilizzazioni)

Questa voce comprende:

investimenti in immobilizzazioni materiali (ad esempio abitazioni, altri fabbricati e strutture, fabbricati non residenziali) e oggetti di valore (ad esempio metalli preziosi), e

attività non finanziarie, materiali o immateriali, che i FI intendono utilizzare ripetutamente per più di un anno. Includono terreni e fabbricati occupati dai FI, nonché attrezzature, software e altre infrastrutture.

6.

Altre attività

Questa rappresenta la voce residuale del lato dell’attivo del bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono anche richiedere sotto la presente voce disaggregazioni individuali di:

interessi esigibili maturati su depositi e crediti,

interessi maturati su titoli diversi da azioni,

importi da affitti maturati sui fabbricati,

importi esigibili non connessi con l’attività principale dei FI.


CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizioni delle caratteristiche principali

7.

Crediti e depositi ricevuti

Importi dovuti ai creditori dai FI, diversi da quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili. Questa voce comprende:

crediti: crediti concessi ai FI dichiaranti che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da un unico certificato (anche se è diventato negoziabile),

operazioni di pronti contro termine: contropartita del contante ricevuto in cambio di titoli/oro venduti dai FI ad un determinato prezzo con l’impegno fermo a riacquistare quei titoli/oro (o altri simili) a un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dai FI in cambio di titoli/oro trasferiti a terzi («acquirenti temporanei») devono essere classificati sotto la categoria «operazioni di pronti contro termine» nel caso in cui ci sia un impegno fermo, non una semplice opzione, ad invertire l’operazione. Ciò comporta che i FI mantengono un’effettiva proprietà (economica) dei titoli/oro sottostanti durante l’operazione. Da questo punto di vista, il trasferimento della proprietà non è la caratteristica principale per la determinazione del trattamento delle operazioni tipo pronti contro termine. Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli/oro ricevuti attraverso un’operazione di pronti contro termine, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli/oro e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli/oro.

Le tre seguenti varianti di operazioni tipo pronti contro termine sono strutturate in modo tale da soddisfare le condizioni necessarie per poter essere trattate come crediti garantiti. Quindi, gli importi ricevuti dai FI (in cambio di titoli/oro temporaneamente trasferiti a terzi) sono classificati sotto la categoria «operazioni di pronti contro termine»:

importi ricevuti in cambio di titoli/oro trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di operazioni di pronti contro termine,

importi ricevuti in cambio di titoli/oro trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di prestito titoli (contro garanzia in contante),

importi ricevuti in cambio di titoli/oro trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di operazione di pronti contro termine (con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego).

8.

Quote/partecipazioni in FI

Quote o partecipazioni, incluse quelle in forma di capitale azionario, emesse da FI compresi nell’elenco dei FI a fini statistici. Questa voce rappresenta le passività totali nei confronti degli azionisti dei FI. I fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati dai FI dichiaranti in previsione di pagamenti o obbligazioni future sono altresì compresi in questa categoria.

Ai fini del presente regolamento:

per «quote/partecipazioni in FI nominative» si intendono quelle quote/partecipazioni in FI che, in conformità della legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, incluse le informazioni sulla residenza e sul settore del titolare,

per «quote/partecipazioni in FI al portatore» si intendono quelle quote/partecipazioni in FI che, in conformità della legislazione nazionale, non contengono una registrazione dell’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, o che contengono una registrazione, ma essa non contiene informazioni sulla residenza e sul settore del titolare.

9.

Strumenti finanziari derivati

Cfr. la categoria 4.

10.

Altre passività

Questa rappresenta la voce residuale del lato del passivo del bilancio, definita come «passività non incluse altrove».

Le BCN possono anche richiedere sotto la presente voce disaggregazioni individuali di:

titoli di debito emessi

Titoli diversi dalle azioni emessi dai FI, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente,

interessi maturati dovuti su crediti e depositi,

importi dovuti non connessi con l’attività principale dei FI (importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali, etc.),

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi (pensioni, dividendi, etc.),

posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante,

importi netti dovuti a fronte del futuro regolamento di operazioni in titoli.

Parte 2

Definizioni degli attributi titolo per titolo

TABELLA B

Definizioni degli attributi titolo per titolo

Campo

Descrizione

Codice di identificazione dei titoli

Un codice che identifica esclusivamente un titolo. Può trattarsi del numero internazionale di identificazione dei titoli (codice ISIN) o di un altro codice di identificazione dei titoli, secondo le istruzioni della BCN.

Numero delle partecipazioni o importo nominale aggregato

Numero delle partecipazioni relative ad un titolo, o l’importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni.

Prezzo

Prezzo per partecipazione relativa ad un titolo, o percentuale dell’importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni. Il prezzo è, di regola, il prezzo di mercato o è vicino ad esso. Le BCN possono chiedere anche gli interessi maturati sotto questa posizione.

Importo complessivo

L’importo complessivo per un titolo. Nel caso di titoli negoziati in partecipazioni, tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il prezzo per partecipazione. In caso di titoli negoziati in importi e non in partecipazioni, tale importo è pari all’importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso in percentuale.

L’importo complessivo è, in linea di principio, pari al valore di mercato o vicino ad esso. Le BCN possono chiedere anche gli interessi maturati sotto questa posizione.

Operazioni

La differenza tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite (titoli sul lato dell’attivo) o tra le emissioni e i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione.

Titoli acquistati (attività) o emessi (passività)

Il totale degli acquisti (titoli sul lato dell'attivo) o delle emissioni (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione.

Titoli venduti (attività) o rimborsati (passività)

Il totale delle vendite (titoli sul lato dell’attivo) o dei rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell’operazione.

Valuta di registrazione del titolo

Codice ISO o l’equivalente della valuta utilizzata per esprimere il prezzo e/o le consistenze del titolo.

Parte 3

Definizioni dei settori

Il SEC 95 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Le controparti situate sul territorio degli Stati membri partecipanti sono individuate secondo il proprio settore nazionale conformemente all’elenco di FI e IFM a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario della BCE «Guida alla classificazione statistica della clientela».

TABELLA C

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

1.

IFM

Le banche centrali nazionali residenti, gli enti creditizi residenti così come definiti dal diritto comunitario e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio (quantomeno in termini economici) [regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)].

2.

Amministrazioni pubbliche

Unità residenti la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinati al mercato, rivolti al consumo individuale e collettivo, e/o nella redistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali (SEC 95, paragrafi 2.68-2.70).

3.

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari

Società e quasi-società finanziarie (escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione) la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali diverse dalle IFM in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o dagli strumenti ad essi strettamente assimilabili, o dalle riserve tecniche di assicurazione (SEC 95, paragrafi 2.53-2.56). Sono anche inclusi gli ausiliari finanziari che consistono in tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste in attività finanziarie ausiliarie (SEC 95, paragrafi 2.57-2.59). Sono da ricomprendersi i FI come definiti dal presente regolamento.

4.

Imprese di assicurazione e fondi pensione

Società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dalla trasformazione dei rischi individuali in rischi collettivi (SEC 95, paragrafi 2.60-2.67).

5.

Società non finanziarie

Società e quasi-società la cui funzione non è di intermediazione finanziaria, ma principalmente di produzione di beni e servizi non finanziari (SEC 95, paragrafi 2.21-2.31).

6.

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie (SEC 95, paragrafi 2.75-2.88).


(1)  In altre parole, queste tabelle non costituiscono elenchi di singoli strumenti finanziari.


ALLEGATO III

AGGIUSTAMENTI O OPERAZIONI DA RIVALUTAZIONE

1.

Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica devono segnalare gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione conformemente all’articolo 7 del presente regolamento. Nel caso in cui gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalino aggiustamenti da rivalutazione, questi comprenderanno le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio o solo le variazioni dei prezzi nel periodo di riferimento, previa approvazione della BCN competente. Nel caso in cui l’aggiustamento da rivalutazione includa solo le rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi, la BCN competente raccoglie le informazioni necessarie che devono comprendere come minimo una disaggregazione per valuta in sterline inglesi, dollari americani, yen giapponesi e franchi svizzeri, al fine di ricavare le rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio.

2.

Le «operazioni finanziarie» si riferiscono a quelle operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie. Le operazioni finanziarie sono misurate in termini di differenza tra le consistenze di fine periodo, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute ad elementi derivanti da «aggiustamenti da rivalutazione» (dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La BCE richiede informazioni statistiche al fine di raccogliere le operazioni in forma di aggiustamenti comprendenti «riclassificazioni e altri aggiustamenti» e rivalutazioni dei «prezzi e dei tassi di cambio». Le operazioni finanziarie in linea generale devono essere conformi al SEC 95, ma possono discostarsene in ragione delle prassi nazionali.

3.

Le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» si riferiscono alle fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività derivanti da variazioni dei prezzi delle attività e passività e/o dei tassi di cambio che influenzano i valori espressi in euro delle attività e passività denominate in una valuta estera. L’aggiustamento relativo alla rivalutazione dei prezzi delle attività/passività si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione delle attività/passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività/passività sono registrate o negoziate. La rivalutazione dei prezzi comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di fine periodo derivanti dalle variazioni del valore di riferimento al quale sono registrate, ossia guadagni/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l’euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività/passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni/perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati relativi alle operazioni. In linea di principio, le «rivalutazioni dei prezzi e tassi di cambio» comprendono anche le variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia guadagni/perdite realizzati; tuttavia, sussistono prassi nazionali diverse in proposito.


ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Gli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione statistica devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE.

1)   Requisiti minimi per la trasmissione

a)

le segnalazioni alle BCN devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalle BCN;

c)

devono essere identificate la persona/le persone che fungono da referenti dei soggetti dichiaranti;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle BCN devono essere rispettate; e

e)

in caso di segnalazione disaggregata per titolo, il soggetto dichiarante deve, se richiesto dalla BCN competente, fornire ulteriori informazioni (ad esempio nome dell’emittente, data di emissione) necessarie per identificare i titoli i cui codici di identificazione dei titoli siano erronei oppure non accessibili al pubblico.

2)   Requisiti minimi per l’accuratezza

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette:

tutti i vincoli lineari devono essere rispettati (ad esempio attività e passività devono quadrare, i sottototali devono sommarsi ai totali), e

i dati devono essere coerenti su tutte le frequenze.

b)

i soggetti dichiaranti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati forniti;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete: le lacune esistenti vanno evidenziate, spiegate alle BCN e, se del caso, colmate il più presto possibile;

d)

le informazioni statistiche non devono contenere lacune continue e strutturali;

e)

i soggetti dichiaranti devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati; e

f)

i soggetti dichiaranti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati.

3)   Requisiti minimi per la conformità concettuale

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel regolamento;

b)

all’occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti dichiaranti controllano e quantificano a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento; e

c)

i soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti.

4)   Requisiti minimi per le revisioni

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie vengono accompagnate da una nota esplicativa.


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