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Documento 32004D0011(01)

2004/525/CE:Decisione della Banca centrale europea, del 3 giugno 2004, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea (BCE/2004/11)

GU L 230 del 30.6.2004, pagg. 56–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 267M del 12.10.2005, pagg. 10–14 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 263 - 267
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 263 - 267
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 003 pag. 78 - 82

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 18/04/2016; abrogato da 32016D0003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/525/oj

30.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/56


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 giugno 2004

riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea

(BCE/2004/11)

(2004/525/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1 e l’articolo 4, paragrafo 6,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3 e l’articolo 36.1,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del quinto trattino dell’articolo 47.2 dello statuto,

visto il parere del Comitato del personale della BCE,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 (di seguito denominato «regolamento OLAF») prevede che l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito denominato «l’Ufficio») avvii e svolga indagini contro la frode amministrativa (di seguito «indagini interne») all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA, o sulla base di essi, allo scopo di combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee. Conformemente al regolamento OLAF, le indagini interne possono avere ad oggetto fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi del personale di tali istituzioni, organi e organismi, perseguibile a seconda del caso in sede disciplinare o penale, o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica né lo statuto del personale delle Comunità europee né il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito «statuto del personale»).

(2)

Per quanto riguarda la BCE, tali attività e obblighi professionali, in particolare gli obblighi relativi alla moralità professionale e al segreto professionale, sono stabiliti a) nelle condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, b) nelle norme sul personale della Banca centrale europea, c) nell’allegato I delle condizioni di impiego relativo alle norme applicabili al personale impiegato su base temporanea e d) norme della Banca centrale europea applicabili al personale impiegato su base temporanea; ulteriori direttive sono inoltre contenute e) nel codice di condotta della Banca centrale europea (2) e f) nel codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (3) (di seguito congiuntamente denominati «condizioni di impiego della BCE»).

(3)

Il regolamento OLAF, nell’articolo 4, paragrafo 1, prevede che nel contesto della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e della lotta contro le frodi e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee, l’Ufficio «svolge le indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi»; e nell’articolo 4, paragrafo 6, prevede che ciascuna istituzione, organo e organismo adotti una decisione che «contiene norme riguardanti in particolare: a) l’obbligo per i membri, funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organi, nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli organismi, di cooperare con gli agenti dell’Ufficio e di informarli; b) le procedure che gli agenti dell’Ufficio devono osservare nell’esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone interessate da un’indagine interna». Conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l’Ufficio può avviare un’indagine solo sulla base di sospetti sufficientemente seri (4).

(4)

Il regolamento OLAF stabilisce (articolo 4, paragrafo 1, secondo comma) che tali indagini interne siano condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dello statuto del personale. Le indagini interne dell’Ufficio sono altresì soggette all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e di altri principi e diritti fondamentali comuni agli Stati membri e riconosciuti dalla Corte di giustizia, quali ad esempio la riservatezza della consulenza legale («legal privilege»).

(5)

Le indagini interne sono condotte in conformità delle procedure stabilite nel regolamento OLAF e nelle decisioni di attuazione adottate da ciascuna istituzione, organo o organismo. Nell’adozione della decisione di attuazione, la BCE è tenuta a giustificare ogni limitazione alle indagini interne che influisca sugli specifici compiti e obblighi ad essa attribuiti dagli articoli 105 e 106 del trattato. Tali limitazioni da una parte assicurano la riservatezza necessaria per talune informazioni della BCE e dall’altra attuano l’obiettivo del legislatore di rafforzare la lotta contro le frodi. Al di là di tali specifici compiti e obblighi, la BCE è da considerarsi, anche ai fini della presente decisione, un’entità pubblica simile ad altre istituzioni e organi comunitari.

(6)

In casi eccezionali, la circolazione al di fuori della BCE di talune informazioni riservate, di cui la BCE sia in possesso ai fini dell’espletamento dei propri compiti, potrebbe danneggiare seriamente il suo funzionamento. In tali casi, la decisione relativa alla concessione o meno all’Ufficio dell’accesso alle informazioni, o alla loro trasmissione all’Ufficio, sarà presa dal Comitato esecutivo. L’accesso alle informazioni nel contesto delle decisioni di politica monetaria o delle operazioni collegate alla gestione delle attività di riserva in valuta e agli interventi sui mercati dei cambi sarà concesso a condizione che tali informazioni abbiano più di un anno. Ulteriori limitazioni, quali quelle sulle informazioni ricevute dalle autorità incaricate della vigilanza prudenziale riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi e sulle informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sulle specifiche tecniche delle banconote in euro presenti e future, non hanno un carattere temporaneo. Sebbene tali informazioni, la cui circolazione al di fuori della BCE potrebbe danneggiare seriamente il suo funzionamento, siano state circoscritte dalla presente decisione a specifiche aree di attività, è necessario prevedere la possibilità di adattare la decisione a qualunque sviluppo imprevisto in modo tale da garantire alla BCE la possibilità di continuare a svolgere i compiti attribuitile dal trattato.

(7)

La presente decisione prende in considerazione il fatto che i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE, che non siano anche membri del Comitato esecutivo della BCE, esercitano, in aggiunta alle proprie funzioni connesse al SEBC, anche funzioni legate al loro mandato nazionale. L’esercizio di tali funzioni legate al mandato nazionale è soggetto al diritto nazionale, che esula dal campo di applicazione delle indagini interne dell’Ufficio. La presente decisione si applica pertanto esclusivamente alle attività professionali di tali soggetti, intraprese nell’ambito della loro funzione di membri degli organi decisionali della BCE. Nella misura in cui i membri del Consiglio generale sono suscettibili di essere coinvolti dalle indagini interne svolte dall’Ufficio, il loro contributo è stato preso in considerazione nella redazione della presente decisione.

(8)

L’articolo 38.1 dello statuto stabilisce che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale. In virtù dell’articolo 8 del regolamento OLAF, l’Ufficio e i suoi dipendenti sono soggetti alle medesime norme sulla riservatezza e sul segreto professionale applicabili al personale della BCE in virtù dello statuto e delle condizioni di impiego della BCE.

(9)

In virtù dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento OLAF, le autorità nazionali competenti offrono all’Ufficio il loro supporto nelle indagini relative alla BCE, in conformità delle disposizioni nazionali. Il governo della Repubblica federale di Germania e la BCE sono firmatari di un accordo sulla sede (Headquarter Agreement), del 18 settembre 1998 (5) , attuativo del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee nei confronti della BCE e contenente disposizioni sull’inviolabilità dei suoi locali, archivi e comunicazioni, nonché sui privilegi e sulle immunità diplomatici dei membri del Comitato esecutivo della BCE.

(10)

Conformemente all’articolo 14 del regolamento OLAF, ogni funzionario o altro agente delle Comunità europee può presentare al direttore dell’Ufficio un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall’Ufficio nell’ambito di un’indagine interna, in linea con l’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale. Analogamente, la medesima procedura dovrebbe applicarsi nei confronti di reclami presentati al direttore dell’Ufficio dal personale della BCE o dai membri di un organo decisionale della BCE e l’articolo 91 dello statuto del personale dovrà essere applicato alle decisioni aventi ad oggetto tali reclami,

DECIDE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione si applica:

ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tali organi decisionali della BCE,

ai membri del Comitato esecutivo della BCE,

ai membri degli organi direttivi o a qualunque membro del personale delle banche centrali nazionali che partecipino alle riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE in qualità di supplenti e/o accompagnatori, in materie collegate a tale funzione,

(di seguito congiuntamente denominati «partecipanti agli organi decisionali»), e

ai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, soggetti alle condizioni di impiego della BCE,

ai soggetti che lavorano per la BCE su un presupposto diverso da un contratto di impiego, in materie collegate alle attività da essi svolte per la BCE,

(di seguito congiuntamente denominati «dipendenti della BCE»).

Articolo 2

Obbligo di cooperare con l’Ufficio

Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e dello statuto, e nel rispetto delle procedure stabilite nel regolamento OLAF e delle norme stabilite nella presente decisione, i partecipanti agli organi decisionali e i dipendenti della BCE assicurano piena cooperazione agli agenti dell’Ufficio nel portare avanti le indagini interne e prestano l’assistenza necessaria alle indagini.

Articolo 3

Obbligo di riferire su attività illecite

1.   I dipendenti della BCE a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l’esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee, oppure di fatti gravi lesivi di tali interessi finanziari e connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei dipendenti della BCE o di un partecipante agli organi decisionali, perseguibile a seconda del caso in sede disciplinare o penale, devono senza indugio fornire tali elementi di fatto al direttore Revisione interna, all’alto dirigente competente per la loro unità operativa o al membro del Comitato esecutivo primariamente responsabile per la loro unità operativa. Questi ultimi trasmettono senza indugio gli elementi di fatto al direttore generale Segretariato e Servizi linguistici. I dipendenti della BCE non subiscono in alcun modo trattamenti ingiusti o discriminatori in conseguenza dell’aver comunicato le informazioni di cui al presente articolo.

2.   I partecipanti agli organi decisionali che siano a conoscenza delle prove di cui al paragrafo 1 informano il direttore generale Segretariato e Servizi linguistici o il presidente della BCE.

3.   Qualora il direttore generale Segretariato e Servizi linguistici o, se del caso, il presidente della BCE, riceva gli elementi di fatto conformemente ai paragrafi 1 o 2, esso, fatto salvo l’articolo 4 della presente decisione, li trasmette senza indugio all’Ufficio e informa la direzione Revisione interna e, se del caso, il presidente della BCE.

4.   Qualora un dipendente della BCE o un partecipante agli organi decisionali sia in possesso di elementi di fatto concreti che rafforzino il sospetto di un caso di frode o di corruzione o di un’altra attività illecita secondo il paragrafo 1 e, allo stesso tempo, abbia motivi sufficienti per ritenere che la procedura prevista nei paragrafi che precedono non consenta, nel caso di specie, una segnalazione efficace all’Ufficio di tali elementi di fatto, esso può riferire direttamente all’Ufficio, venendo meno la necessità di conformarsi al dettato dell’articolo 4.

Articolo 4

Cooperazione con l’Ufficio con riferimento alle informazioni delicate

1.   In casi eccezionali nei quali la circolazione di alcune informazioni al di fuori della BCE possa pregiudicare gravemente il funzionamento della BCE, la decisione avente ad oggetto la concessione all’Ufficio dell’accesso alle informazioni o la loro trasmissione ad esso sarà presa dal Comitato esecutivo. Ciò riguarda le informazioni sulle decisioni di politica monetaria o le operazioni collegate alla gestione delle attività di riserva in valuta e agli interventi sui mercati dei cambi, a condizione che tali informazioni abbiano meno di un anno, le informazioni ricevute dalle autorità incaricate della vigilanza prudenziale riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi o le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sulle specifiche tecniche delle banconote in euro.

2.   Ciascuna di tali decisioni del Comitato esecutivo tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali il grado di delicatezza dell’informazione necessaria all’Ufficio per l’indagine, la sua importanza per l’indagine e la serietà del sospetto, come presentato al presidente della BCE da parte dell’Ufficio, di un dipendente della BCE o di un partecipante agli organi decisionali, e il grado di rischio per il futuro funzionamento della BCE. Se l’accesso è negato, la decisione deve indicare i motivi del rifiuto. In relazione alle informazioni ricevute dalle autorità incaricate della vigilanza prudenziale riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi, il Comitato esecutivo può decidere di concedere l’accesso all’Ufficio, a meno che l’autorità incaricata della vigilanza prudenziale pertinente ritenga che la divulgazione delle informazioni in questione metta in pericolo la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi.

3.   Nel caso particolarmente eccezionale in cui le informazioni relative a una particolare area di attività della BCE siano, per la propria delicatezza, equivalenti alle categorie di informazioni di cui al paragrafo 1, il Comitato esecutivo può provvisoriamente decidere di non concedere all’Ufficio l’accesso a tali informazioni. Il paragrafo 2 si applica alle decisioni che abbiano un termine di validità di massimo di sei mesi. Successivamente, all’Ufficio sarà concesso l’accesso alle informazioni considerate, a meno che il Consiglio direttivo non abbia nel frattempo modificato la presente decisione inserendo la categoria di informazioni in questione fra le categorie contenute nel paragrafo 1. Il Consiglio direttivo espone le ragioni della modifica della presente decisione.

Articolo 5

Assistenza da parte della BCE nelle investigazioni interne

1.   Nell’avviare un’indagine interna della BCE, il dirigente competente per la sicurezza della BCE dà agli agenti dell’Ufficio accesso ai locali della BCE, dietro presentazione sia di un’autorizzazione scritta che mostri la loro identità e la loro funzione di agenti dell’Ufficio, sia di un mandato scritto del direttore dell’Ufficio indicante la materia oggetto dell’indagine. Il presidente, il vicepresidente e il direttore Revisione interna ne sono informati immediatamente.

2.   La direzione Revisione interna assiste l’Ufficio nell’organizzazione pratica delle indagini.

3.   I dipendenti della BCE e i partecipanti agli organi decisionali forniscono tutte le informazioni necessarie agli agenti dell’Ufficio che conducono un’indagine, a meno che l’informazione necessaria sia suscettibile di essere considerata delicata ai sensi dell’articolo 4, in tal caso sarà il Comitato esecutivo a decidere. La direzione Revisione interna prende nota di tutte le informazioni fornite.

Articolo 6

Informazione dell’interessato

1.   Laddove risulti possibile il coinvolgimento personale di dipendenti della BCE o di un partecipante a un organo decisionale, l’interessato è rapidamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l’indagine stessa. Ad ogni modo, non si può trarre conclusioni che riguardino personalmente un dipendente della BCE o un partecipante a un organo decisionale, una volta che l’indagine sia stata conclusa senza aver dato modo all’interessato di esprimere il proprio parere su tutti i fatti che lo riguardano, compresa ogni prova esistente contro di esso. L’interessato ha il diritto di non rispondere, di non effettuare un atto di auto incriminazione e di ricorrere a rappresentanza legale.

2.   Nei casi in cui vi sia necessità di mantenere segretezza assoluta ai fini dell’indagine e in cui sia richiesto l’uso di procedure investigative che ricadono nel quadro del rinvio ad un’autorità giudiziaria nazionale, il rispetto dell’obbligo di invitare un dipendente della BCE o un partecipante a un organo decisionale ad esprimere il proprio parere può essere rinviato per un periodo di tempo determinato, in accordo con il presidente o con il vicepresidente.

Articolo 7

Informazioni riguardo all’archiviazione dell’indagine

Qualora al termine di un’indagine interna non risultino validi elementi a carico del dipendente della BCE o contro un partecipante a un organo decisionale contro cui siano state fatte delle accuse, l’indagine interna viene archiviata con decisione del direttore dell’Ufficio che informa l’interessato per iscritto.

Articolo 8

Domanda diretta a togliere l’immunità

Sono trasmesse al direttore dell’Ufficio, affinché esprima un parere, tutte le domande provenienti da autorità di polizia o da autorità giudiziarie nazionali dirette a togliere l’immunità di un dipendente della BCE o di un membro del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo o del Consiglio generale coinvolto in possibili casi di frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità. Il presidente o il vicepresidente della BCE decide sull’immunità dei dipendenti della BCE e il Consiglio direttivo decide sull’immunità dei membri del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo o del Consiglio generale.

Articolo 9

Modifica alle condizioni di impiego per il personale della BCE

Le condizioni di impiego per il personale della BCE sono modificate come segue:

1)

La seguente frase è aggiunta alla fine della seconda frase dell’articolo 4, lettera a):

«Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea».

2)

La frase introduttiva dell’articolo 5, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b)

A meno che non sia altrimenti previsto nella decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, i membri del personale, senza la previa autorizzazione del Comitato esecutivo, non:».

Articolo 10

Modifica all’allegato I delle condizioni di impiego per il personale della BCE

L’allegato I delle condizioni di impiego relativo alle norme applicabili al personale impiegato su base temporanea è modificato come segue:

1)

La seguente frase è aggiunta alla fine della seconda frase dell’articolo 4:

«Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella Decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea».

2)

La frase introduttiva dell’articolo 10, lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b)

A meno che non sia altrimenti previsto nella decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea, i membri del personale impiegati su base temporanea, senza la previa autorizzazione del Comitato esecutivo, non:».

Articolo 11

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 giugno 2004.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(2)  GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.

(3)  GU C 76 dell’8.3.2001, pag. 12.

(4)  Causa C-11/00 Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea, Raccolta della giurisprudenza 2003, pag. I-7147.

(5)  Gazzetta ufficiale federale (Bundesgesetzblatt) n. 45, 1998 del 27.10.1998 e n. 12, 1999 del 6.5.1999.


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