EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea
Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 32008O0006
Guideline of the European Central Bank of 26 August 2008 amending Guideline ECB/2002/7 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of quarterly financial accounts (ECB/2008/6)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 agosto 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2008/6)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 agosto 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2008/6)
GU L 259 del 27.9.2008, pagg. 12–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 17 tomo 002 pag. 146 - 148
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/08/2014; abrogato da 32013O0024
27.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 259/12 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 agosto 2008
che modifica l’indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali
(BCE/2008/6)
(2008/758/CE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1 e 5.2, l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3,
visto l’articolo 9 dell’indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (1),
visto l’articolo 14.1 del regolamento interno della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il programma di trasmissione rivisto del Sistema europeo dei conti del 1995 (di seguito «SEC 95») (2) ha reso necessaria l’introduzione di principi più efficaci di codificazione dei dati statistici. Al fine di contribuire all’armonizzazione complessiva delle norme di trasmissione per le statistiche dei conti finanziari attraverso tutta l’Unione europea, i principi di codificazione stabiliti nell’allegato II dell’indirizzo BCE/2002/7 dovrebbero essere in linea con quelli del programma di trasmissione del SEC 95. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 9 dell’indirizzo BCE/2002/7, il comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) è autorizzato ad effettuare modifiche di natura tecnica agli allegati dell’indirizzo BCE/2002/7 a condizione che essi non modifichino l’assetto concettuale sottostante e che non producano effetti sugli oneri di segnalazione. |
(3) |
L’armonizzazione dei principi di codificazione di cui al presente indirizzo costituisce una modifica tecnica che non comporta cambiamenti all’assetto concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione dei dati e alle rispettive deroghe stabilite negli allegati I e III dell’indirizzo BCE/2002/7, né produce effetti sugli oneri di segnalazione. |
(4) |
Il Comitato esecutivo ha preso in considerazione il parere del comitato per le statistiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Sostituzione dei principi di trasmissione e codificazione
L’allegato dell’indirizzo BCE/2002/7 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente indirizzo.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il 1o ottobre 2008.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 agosto 2008.
Per il Comitato esecutivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 334 dell’11.12.2002, pag. 24.
(2) Come stabilito nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Principi di trasmissione e di codificazione
Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche descritte nell’articolo 2, le BCN utilizzano lo strumento fornito dal SEBC basato sulla rete di telecomunicazione “ESCB-NET”. Il formato del messaggio messo a punto per tale scambio elettronico d’informazioni statistiche è il “Gesmes/TS format”. Ciascuna serie temporale è codificata utilizzando la famiglia di codici dei conti economici integrati, come indicato qui di seguito.
Famiglia di codici dei conti economici integrati
Numero |
Nome |
Descrizione |
Codice |
1 |
Frequenza |
Indica la frequenza delle serie segnalate |
CL_FREQ |
2 |
Area di riferimento |
Codice paese ISO alfanumerico a due cifre dello Stato membro che fornisce i dati |
CL_AREA_EE |
3 |
Indicatore delle rettifiche |
Indica se è stato effettuato un qualunque tipo di rettifica delle serie temporali, come rettifiche stagionali e/o per giornata lavorativa |
CL_ADJUSTMENT |
4 |
Valutazione |
Fornisce informazione sulla valutazione del prezzo |
CL_ESA95TP_PRICE |
5 |
Operazione |
Specifica il tipo di conto (ad esempio bilanci, operazioni finanziarie e altri flussi) |
CL_ESA95TP_TRANS |
6 |
Attività |
Indica la categoria di attività o passività finanziarie |
CL_ESA95TP_ASSET |
7 |
Settore |
Identifica il settore istituzionale della segnalazione |
CL_ESA95TP_SECTOR |
8 |
Area di contropartita |
Identifica l’area di residenza del settore di contropartita |
CL_AREA_EE |
9 |
Settore di contropartita |
Identifica il settore istituzionale di contropartita |
CL_ESA95TP_SECTOR |
10 |
Debito/credito |
Identifica le (modifiche nelle) attività o le (modifiche nelle) passività |
CL_ESA95TP_DC_AL |
11 |
Consolidamento |
Indica lo stato del consolidamento |
CL_ESA95TP_CONS |
12 |
Taglio |
Unità di misura |
CL_ESA95TP_DENOM |
13 |
Suffisso |
Identifica le tabelle incluse nell’indirizzo BCE/2002/7 |
CL_ESA95TP_SUFFIX» |