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Documento 32002O0006

Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 settembre 2002, sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2002/6)

GU L 270 del 8.10.2002, pagg. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 003 pag. 180 - 182
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 003 pag. 180 - 182
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 003 pag. 180 - 182
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 10 tomo 003 pag. 180 - 182
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 10 tomo 003 pag. 180 - 182
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 10 tomo 003 pag. 180 - 182
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 180 - 182
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 180 - 182
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 003 pag. 180 - 182
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 118 - 120
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 118 - 120
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 003 pag. 68 - 70

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 01/06/2015; abrogato da 32015O0011 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

32002O0006

Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 settembre 2002, sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2002/6)

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 08/10/2002 pag. 0014 - 0016


Indirizzo della Banca centrale europea

del 26 settembre 2002

sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE

(BCE/2002/6)

(2002/777/CE)

Il CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo, il secondo e il terzo trattino dell'articolo 105, paragrafo 2,

visto l'articolo 12.1 e l'articolo 14.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l'articolo 3.1, primo, secondo e terzo trattino, con l'articolo 18.2 e con l'articolo 30.6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al primo, secondo e terzo trattino dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato, tra i compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC vi è quello di definire ed attuare la politica monetaria della Comunità, di svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111 del trattato e di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri.

(2) La Banca centrale europea (BCE) ritiene necessario adottare, così come tutte le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (BCN), norme minime di comportamento: i) nello svolgimento di operazioni di politica monetaria e ii) nello svolgimento di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e iii) nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE nei limiti in cui le BCN agiscono in qualità di rappresentanti della BCE, in conformità dell'Indirizzo BCE/2000/1, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea(1), come da ultimo modificato dall'Indirizzo BCE/2001/12(2).

(3) L'articolo 38.1 dello statuto stabilisce che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle BCN hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

(4) I membri del consiglio direttivo della BCE hanno convenuto nella riunione del consiglio direttivo del 16 maggio 2002 un protocollo di intesa in materia connessa(3).

(5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Norme minime di comportamento applicabili alla BCE e alle BCN nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione le attività di riserva in valuta della BCE

Nello svolgimento di attività o operazioni collegate a operazioni di politica monetaria, a operazioni sui cambi con le riserve in valuta della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, la BCE e tutte le BCN garantiscono che le regole interne relative, siano esse codici di condotta, regolamenti sul personale o qualunque altro tipo di norme interne, siano conformi alle norme minime di comportamento, tenendo conto delle leggi nazionali applicabili e delle pratiche del mercato del lavoro.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le regole interne della BCE e delle BCN dovrebbero contenere disposizioni vincolanti che assicurino che tutte le attività o operazioni della BCE e delle BCN collegate a operazioni di politica monetaria e a operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE, nonché la gestione delle attività di riserva della BCE, siano conformi alle norme minime di comportamento.

Le norme qui enunciate sono applicabili a:

- i membri del comitato esecutivo della BCE quando non siano nell'esercizio delle proprie funzioni di membri del consiglio direttivo,

- i membri degli organi decisionali delle BCN diversi dai membri del consiglio direttivo della BCE (e loro supplenti designati conformemente all'articolo 4.4 del regolamento interno della Banca centrale europea) che siano nell'esercizio delle proprie funzioni di membri del consiglio direttivo,

- tutti i dipendenti della BCE che prendono parte ad attività o ad operazioni collegate a operazioni di politica monetaria, a operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e alla gestione delle attività di riserva della BCE, e

- tutti i dipendenti delle BCN che prendono parte ad attività o ad operazioni collegate a operazioni di politica monetaria, a operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e alla gestione delle attività di riserva della BCE

(i membri del comitato esecutivo della BCE e degli organi decisionali delle BCN sono in seguito collettivamente denominati "organi decisionali" e gli impiegati della BCE e delle BCN sono in seguito collettivamente denominati "il personale").

Le norme minime di comportamento non sono stabilite nell'intento di escludere o pregiudicare gli effetti di qualunque altra disposizione più rigorosa che sia contenuta nelle regole interne della BCE e delle BCN e che riguardi il personale e gli organi decisionali, né tantomeno di pregiudicare gli effetti dell'articolo 38.1 dello statuto.

2. SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI CON LE CONTROPARTI DEL MERCATO DA PARTE DELLA DIREZIONE

Il controllo sulle attività del personale coinvolto in operazioni con le controparti del mercato rientra nella responsabilità della direzione competente. Sarebbe opportuno che le autorizzazioni e competenze secondo cui gli operatori del mercato e il personale ausiliario adempiono ai propri doveri vengano messe chiaramente per iscritto.

3. SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI

Gli organi decisionali e il personale sono tenuti ad astenersi dal prendere parte a qualunque transazione economica o finanziaria che possa essere d'impedimento alla propria indipendenza e imparzialità.

Gli organi decisionali e il personale dovrebbero evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi.

4. DIVIETO DI INSIDER TRADING

La BCE e le BCN non dovrebbero consentire agli organi decisionali e al personale di realizzare comportamenti di insider trading, né tantomeno di trasmettere a terzi informazioni riservate non pubbliche ottenute sul posto di lavoro. Inoltre, gli organi decisionali e il personale, nel condurre operazioni finanziarie di carattere privato, non possono utilizzare informazioni non pubbliche collegate al SEBC di cui siano venuti a conoscenza sul posto di lavoro.

Si intende per insider trading l'attività di chiunque, in ragione dell'esercizio del proprio ufficio, professione o funzioni, abbia accesso a determinate informazioni di natura specifica, potenzialmente rilevanti per le operazioni di politica monetaria, per le operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e per la gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, prima che siano rese pubbliche, e ne tragga vantaggio in piena consapevolezza, mediante l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, di attività (inclusi titoli trasferibili) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati) intimamente connessi alle informazioni in questione.

Sarebbe opportuno che la BCE e le BCN predisponessero misure appropriate dirette ad accertare la conformità delle transazioni finanziarie effettuate dagli organi decisionali e dal personale alle norme in esame. Inoltre, tali meccanismi dovrebbero essere strettamente limitati al controllo sulle operazioni potenzialmente rilevanti per le operazioni di politica monetaria, le operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e per la gestione delle attività di riserva in valuta della BCE. Tale controllo dovrebbe essere esercitato solo in presenza di ragioni che lo rendano necessario.

5. INVITI E DONI

Gli organi decisionali e il personale non possono sollecitare doni e inviti da parte di terzi nell'ambito dello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e della gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, né possono accettare doni e inviti il cui valore ecceda un importo trascurabile o conforme alle usanze, di carattere finanziario o non finanziario, nel caso in cui questi possano ostacolare la propria indipendenza e imparzialità.

Il personale dovrebbe tenere informata la direzione riguardo a qualunque tentativo da parte di una controparte di offrire tali doni o inviti.

Articolo 2

Modifiche all'Indirizzo BCE/2000/1

L'articolo 3 bis e l'allegato 4 dell'Indirizzo BCE/2000/1 sono abrogati.

Articolo 3

Verifica

Al più tardi entro il 15 ottobre 2002 le BCN comunicano alla BCE i dettagli dei testi e dei mezzi attraverso cui intendono conformarsi al presente indirizzo, se ciò non è già avvenuto nel contesto dell'applicazione dell'Indirizzo BCE/2001/5(4).

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Le BCN degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato sono destinatarie del presente indirizzo.

2. Il presente indirizzo entra in vigore il 30 novembre 2002.

3. Il presente indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2002.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24.

(2) GU L 310 del 28.11.2001, pag. 31.

(3) GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.

(4) GU L 190 del 12.7.2001, pag. 26.

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