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Documento 32011O0015

Indirizzo della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2011 , che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2011/15)

GU L 279 del 26.10.2011, pagg. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2012; abrogato da 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2011/704/oj

26.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/5


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 ottobre 2011

che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2011/15)

(2011/704/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP).

(2)

È opportuno apportare alcune modifiche all’indirizzo BCE/2007/2 al fine di: a) tenere conto della necessità di includere i «motivi prudenziali» tra i criteri in base ai quali saranno respinte le richieste di partecipazione a TARGET2 e potrebbe essere disposta nei confronti di un partecipante la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 ovvero dell’accesso al credito infragiornaliero; e b) riflettere i nuovi obblighi per i partecipanti a TARGET2 connessi alle misure amministrative e restrittive introdotte rispettivamente da gli articoli 75 e 215 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’indirizzo BCE/2007/2

1.   Nell’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2007/2, la definizione di «periodo transitorio» è sostituita dalla seguente:

«—

“per periodo transitorio” si intende, con riferimento a ciascuna BC dell’Eurosistema, il periodo di quattro anni che ha inizio al momento in cui la BC dell’Eurosistema migra alla SSP, salvo quanto altrimenti deciso caso per caso dal Consiglio direttivo con riferimento a funzioni o servizi specifici.»

2.   Gli allegati II, III e V dell’indirizzo BCE/2007/2 sono modificati conformemente all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2011.

Articolo 3

Destinatari e misure di attuazione

1.   Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Le banche centrali nazionali partecipanti inviano alla BCE le misure mediante le quali intendono conformarsi al presente indirizzo entro il 21 ottobre 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.


ALLEGATO

1.

L’allegato II è modificato come segue:

a)

nell’articolo 1, le definizioni dei termini «beneficiario» e «ordinante» sono sostituite dalle seguenti:

«—

“per beneficiario” (payee), eccetto quando il termine è utilizzato nell’articolo 39 del presente allegato, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,

per “ordinante” (payer), eccetto quando il termine è utilizzato nell’articolo 39 del presente allegato, si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,»;

b)

l’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

tale partecipazione, a giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come descritte nel [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.»;

c)

l’articolo 34, paragrafo 2, lettera e), è modificato dal seguente:

«e)

si verifica qualunque altro evento riguardante il partecipante che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali; e/o»;

d)

l’articolo 39 è modificato come segue:

i)

il titolo «Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro e questioni connesse» è sostituito dal seguente: «Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse»;

ii)

è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   I partecipanti, laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell’articolo 75 o dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche con riferimento alla notifica e/o all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente relativamente all’elaborazione delle operazioni. Inoltre:

a)

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che è ordinante:

i)

il partecipante effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l’autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l’autorizzazione;

ii)

il partecipante non immette alcun ordine di bonifico in TARGET2 finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l’autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;

b)

qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che sia beneficiario, il partecipante effettua la notifica o ottiene l’autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l’autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l’autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini “fornitore di servizi di pagamento”, “ordinante” e “beneficiario” hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.»;

2.

l’allegato III è modificato come segue:

a)

il punto contrassegnato dalla lettera h) della definizione di «evento di default» è sostituito dal seguente:

«h)

il caso in cui la partecipazione di un soggetto a un altro sistema componente di TARGET2 e/o a un sistema ancillare sia stata sospesa o cessata;»

b)

il titolo «Sospensione o cessazione del credito infragiornaliero» è sostituito dal seguente: «Sospensione, limitazione o cessazione del credito infragiornaliero»;

c)

il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.

a)

Le BCN partecipanti dispongono la sospensione o la cessazione dell’accesso al credito infragiornaliero al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:

i)

il conto che il soggetto detiene presso la BCN partecipante è sospeso o chiuso;

ii)

il soggetto considerato non soddisfa più uno qualunque dei requisiti previsti nel presente allegato per la concessione di credito infragiornaliero;

iii)

una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l’attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del soggetto ovvero la nomina di un liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del soggetto in questione, ovvero ha deciso l’attuazione di ogni altra procedura analoga;

iv)

il soggetto è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte dall’Unione.

b)

Le BCN partecipanti possono disporre la sospensione o la cessazione dell’accesso al credito infragiornaliero del partecipante se una BCN dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 dello stesso ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettere da b) a e) dell’allegato II, ovvero nel caso si verifichino uno o più eventi di default [diversi da quelli previsti dalla lettera a) dell’articolo 34, paragrafo 2].

c)

Qualora l’Eurosistema decida di sospendere, limitare o escludere le controparti dall’accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi del Capitolo 2.4 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7, le BCN partecipanti conseguentemente danno attuazione a tale decisione rispetto all’accesso al credito infragiornaliero, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle rispettive BCN.

d)

Le BCN partecipanti possono decidere di sospendere, limitare o escludere un partecipante dall’accesso al credito infragiornaliero per motivi prudenziali se ritengono che tale partecipante presenti rischi. In tali casi, la BCN ne dà immediata notifica alla BCE nonché alle altre BCN partecipanti e alle BC connesse per iscritto. Laddove opportuno, il Consiglio direttivo decide in merito all’uniforme attuazione delle misure prese in tutti i sistemi componenti di TARGET2.»;

d)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.

Laddove una BCN partecipante decida la sospensione, la limitazione o la cessazione dell’accesso al credito infragiornaliero di una controparte di politica monetaria dell’Eurosistema, tale decisione non ha effetto fino all’approvazione della BCE.»;

3.

nell’allegato V, l’articolo 4, paragrafo 16, lettera b), le parole «appendice IA» sono sostituite dalle parole «appendice IV» e le parole «allegato V» sono sostituite dalle parole «allegato II».


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