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Documento 32008R1052

Regolamento (CE) n. 1052/2008 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2008/10)

GU L 282 del 25.10.2008, pagg. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 005 pag. 78 - 80

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 25/06/2021; abrogato da 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1052/oj

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2008 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull’applicazione di riserve obbligatorie minime

(BCE/2008/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») e in particolare l’articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19.1 dello statuto del SEBC prevede che il consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2531/98 prevede che la BCE possa, su base non discriminatoria, esentare le istituzioni dall’obbligo di detenere le riserve minime in linea con i criteri stabiliti dalla BCE.

(3)

La BCE ritiene necessario restringere i criteri per la concessione delle esenzioni dagli obblighi di riserva e, inoltre, aggiungere un nuovo criterio che riguarda la possibilità di concedere un’esenzione alle istituzioni sottoposte a misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro che comportano il congelamento dei fondi o la restrizione dell’uso dei fondi di un’istituzione o sono altrimenti soggette ad una decisione del consiglio direttivo della BCE che sospende o esclude il loro accesso alle operazioni di mercato libero o alle operazioni operazione di rifinanziamento marginale dell’eurosistema.

(4)

Alla luce dell’esperienza passata, è altresì necessario modificare il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3) per raffinare la definizione dei componenti dell’aggregato soggetto a riserva rispetto al quale sono calcolate le riserve minime e le disposizioni relative alla concessione di un’esenzione dagli obblighi di segnalazione separata per le istituzioni che detengono riserve minime attraverso un intermediario.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) prevede anche dei criteri generali che disciplinano il periodo di mantenimento per le istituzioni che vengono sottoposte agli obblighi di riserva della BCE a causa dell’adozione dell’euro da parte dello Stato membro nel quale esse sono stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, i paragrafi 2 e 3, sono sostituiti da quanto segue:

«2.   Un’istituzione, senza essere tenuta a presentare alcuna richiesta, è esentata dall’obbligo di riserva fin dall’inizio del periodo di mantenimento nel quale la sua autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia, ovvero nel quale un’autorità giudiziaria, o altra autorità competente di uno Stato membro partecipante, abbia adottato la decisione di sottoporre l’istituzione a procedure di liquidazione.

La BCE può esentare dall’obbligo di riserva, senza discriminazioni, le seguenti istituzioni:

a)

istituzioni soggette a misure di riorganizzazione;

b)

istituzioni soggette al congelamento dei fondi e/o altre misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato che restringono l’uso dei loro fondi o a una decisione del consiglio direttivo della BCE di sospendere o escludere il loro accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’eurosistema;

c)

istituzioni per le quali l’obiettivo del regime di riserva della BCE non sarebbe raggiunto tramite l’imposizione nei loro confronti dell’obbligo di riserva. Nel decidere in merito a tali esenzioni, la BCE tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:

i)

l’istituzione è autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici;

ii)

all’istituzione è fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;

iii)

l’istituzione è soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

3.   La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all’obbligo di riserva. La BCE pubblica, inoltre, un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall’essere soggetti a quanto segue:

a)

misure di riorganizzazione;

b)

congelamento dei fondi e/o altre misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del trattato che restringono l’uso dei loro fondi o a una decisione del consiglio direttivo della BCE di sospendere o escludere il loro accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’eurosistema.

Le istituzioni possono fare affidamento su tali elenchi per decidere se le proprie passività sono dovute ad un’altra istituzione anch’essa soggetta all’obbligo di riserva. L’inclusione di un’istituzione in tali elenchi non implica di per sé che essa sia soggetta all’obbligo di riserva ai sensi dell’articolo 2.»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le seguenti passività sono escluse dall’aggregato soggetto a riserva:

a)

passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell’elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3;

b)

passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, l’istituzione deve essere in grado di fornire alla pertinente BCN partecipante la prova dell’importo effettivo delle passività detenute nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell’elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, nonché dell’importo effettivo delle passività detenute nei confronti della BCE o di una BCN partecipante, al fine di escluderle dall’aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere fornita per i titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi, l’istituzione può applicare una detrazione forfettaria all’ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi dall’aggregato soggetto a riserva. L’importo di tale detrazione forfettaria è pubblicato dalla BCE con le stesse modalità di pubblicazione previste per l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Un coefficiente di riserva pari allo 0 % si applica alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)]:

a)

depositi con scadenza originaria superiore a due anni;

b)

depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;

c)

pronti contro termine;

d)

titoli di debito emessi con scadenza originaria superiore a due anni.»;

4)

l’articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Riserve detenute su base consolidata

Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica riguardante il proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)], detengono riserve minime per il tramite di un’istituzione del gruppo che agisce da intermediario esclusivamente per tali istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10. Nel ricevere l’autorizzazione da parte della BCE di effettuare segnalazioni statistiche dell’aggregato soggetto a riserva consolidato per le istituzioni del gruppo, l’istituzione che agisce da intermediario per il gruppo è esentata automaticamente dalle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 6 e soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui all’articolo 5, paragrafo 2.»

5)

è aggiunto il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Allargamento dell’area dell’euro

1.   Il consiglio direttivo della BCE delega al comitato esecutivo della BCE il potere di decidere, nei casi in cui uno Stato membro adotti l’euro conformemente al trattato sulle seguenti questioni, dopo aver preso in considerazione, se del caso, il parere del comitato per le operazioni di mercato del SEBC:

a)

le date del periodo di mantenimento transitorio per l’applicazione degli obblighi di riserve minime alle istituzioni stabilite in quello Stato membro, con la data iniziale che corrisponde a quella dell’adozione dell’euro in quello Stato membro;

b)

la modalità di calcolo dell’aggregato soggetto a riserva ai fini della determinazione del livello di riserve minime che è necessario che siano detenute dalle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l’euro durante il periodo di mantenimento transitorio, tenendo conto del quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13); e

c)

il limite temporale entro il quale il calcolo e la verifica delle riserve minime deve essere effettuato da parte delle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l’euro e dalla loro banca centrale, rispetto al periodo di mantenimento transitorio.

Il comitato esecutivo pubblica una dichiarazione sulla propria decisione almeno due mesi prima della data di adozione dell’euro in quello Stato membro.

2.   Il consiglio direttivo della BCE delega ulteriormente al comitato esecutivo della BCE il potere di autorizzare le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti a dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per i periodi di mantenimento che coincidono con, e sono successivi al periodo di mantenimento transitorio, le passività dovute alle istituzioni situate nello Stato membro che adotta l’euro, anche se al momento in cui le riserve minime sono calcolate, tali istituzioni non sono ancora comprese nell’elenco delle istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3. In tal caso, le decisioni prese dal comitato esecutivo della BCE ai sensi del presente paragrafo possono specificare ulteriormente la modalità in cui si effettua la deduzione di tali passività.

3.   Tutte le decisioni del comitato esecutivo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono prontamente notificate al consiglio direttivo della BCE, e il comitato esecutivo della BCE rispetta qualunque decisione in materia adottata dal consiglio direttivo della BCE.»

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 ottobre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.


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