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Documento 32013D0035

2013/645/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 26 settembre 2013 , relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2013/35)

GU L 301 del 12.11.2013, pagg. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/04/2015; abrogato da 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/645/oj

12.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/6


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 settembre 2013

relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2013/35)

(2013/645/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3, e 18.2,

visto l’indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti di politica monetaria e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) e la decisione BCE/2013/6, del 20 marzo 2013, sulle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio (2),

Considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni ordinarie ai sensi delle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono fissate nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 e nella decisione BCE/2013/6.

(2)

L’indirizzo BCE/2013/4, del 20 marzo 2013 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 (3) e la decisione BCE/2013/22, del 5 luglio 2013, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (4), ha stabilito misure temporanee relative all’idoneità delle garanzie per operazioni di credito dell’Eurosistema.

(3)

Ai sensi della sezione 1.6 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(4)

Il 17 luglio 2013, il Consiglio direttivo ha deciso di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo dei rischi modificando i criteri di idoneità e gli scarti di garanzia applicati alle garanzie accettate nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e adottando misure supplementari per migliorare la coerenza complessiva del sistema e la sua applicazione pratica.

(5)

È opportuno che le decisioni menzionate nel considerando 4 siano inserite in una decisione della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche e integrazioni di talune disposizioni dell’indirizzo BCE/2011/14

1.   Le regole di condotta per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità stabiliti nella presente decisione si applicano congiuntamente ad altri atti giuridici dell’Eurosistema relativi agli strumenti e alle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema e, in particolare, all’indirizzo BCE/2011/14.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e l’indirizzo BCE/2011/14 e/o le relative misure di attuazione a livello nazionale, prevale la presente decisione. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell’indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nella presente decisione.

Articolo 2

Richieste di informazioni

1.   Nel quadro di politica monetaria dell’Eurosistema di cui al Capitolo 1 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ed ottenere le informazioni pertinenti necessarie all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle operazioni di politica monetaria.

2.   Tale diritto non pregiudica altri diritti specificamente attribuiti all’Eurosistema di richiedere informazioni relative a operazioni di politica monetaria.

Articolo 3

Criteri di idoneità comuni per le attività negoziabili

1.   I seguenti paragrafi si interpretano in combinato disposto con i requisiti di idoneità comuni dell’Eurosistema per le attività negoziabili menzionati al paragrafo 1 della sezione 6.2.1.1 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 e le misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili di cui alla sezione 6.4.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14.

2.   Gli strumenti di debito idonei saranno dotati di:

a)

i)

un capitale fisso e incondizionato (5); ovvero

ii)

un capitale incondizionato che sia ancorato forfettariamente a un unico tasso di inflazione dell’area dell’euro ad un momento dato e non contenga altre strutture complesse; e (6)

b)

i)

cedola a tasso fisso, cedola zero (zero coupon) o cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati che non possono dar luogo a interessi negativi, ovvero

ii)

cedola variabile che non può dar luogo a interessi negativi ed ha la struttura di seguito descritta: tasso della cedola = (tasso di riferimento * 1) ± x, con f ≤ tasso della cedola ≤ c, in cui

1)

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito elencati ad un momento dato:

a)

un tasso del mercato monetario in euro quale ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR o indici analoghi,

b)

un tasso di swap a scadenza costante quale ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA;

c)

il rendimento di un titolo di stato dell’area dell’euro o determinato in base a un indice collegato a diversi titoli di stato con scadenza al massimo annuale, ovvero

d)

un tasso di inflazione dell’area dell’euro fornito da Eurostat o da un istituto nazionale di statistica di uno Stato membro come l’HICP,

e deve corrispondere al tasso di riferimento di cui alla lettera a) ii) che precede nel caso in cui il rimborso del capitale sia collegato a un tasso di riferimento, e

2)

f (tasso cedolare massimo), c (tasso cedolare minimo) l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono espressi in cifra fissa e predeterminati all’emissione, suscettibili di variazione nel tempo, in cui f, c e x sono maggiori o uguali a zero ed l è maggiore di zero durante il ciclo di vita dell’attività. Per le cedole variabili collegate a un tasso di inflazione di riferimento, l sarà pari a uno.

3.   Le strutture non comprese nel paragrafo 2 sono considerate inidonee. Risulterà inapplicabile, di conseguenza, l’elenco delle strutture cedolari escluse dal secondo sottoparagrafo del paragrafo 1 della sezione 6.2.1.1 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14. Le attività comprese nell’elenco di attività idonee alla data di entrata in vigore della presente decisione, divenute inidonee in forza del paragrafo 2, rimarranno idonee per i 12 mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione.

4.   In caso di cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon), fisse o variabili, la verifica dell’idoneità dell’attività rispetto alla sua struttura cedolare, sarà basata sull’intero ciclo di vita dell’attività sia in un’ottica retrospettiva che prospettica.

5.   Le cedole idonee non devono presentare opzioni a favore dell’emittente, cioè non devono consentire modifiche nella definizione della struttura cedolare nel ciclo di vita dello strumento dipendenti da una decisione dell’emittente, né in un ottica retrospettiva né in una prospettica.

6.   Cessa di trovare applicazione il secondo paragrafo della sezione 6.7 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 4

Criterio di idoneità supplementare per i titoli garantiti da mutui su immobili a carattere commerciale

Impregiudicati i criteri di idoneità di cui alla sezione 6.2.1.1.2 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14, le attività che producono flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da mutui su immobili a carattere commerciale (commercial-mortgage backed securities, CMBS) non dovranno includere prestiti che risultino in qualsiasi momento strutturati, sindacati o a leva. Ai fini del presente articolo i termini «prestito strutturato», «prestito sindacato» e «prestito a leva» hanno lo stesso significato di cui ai punti da 4 a 6 dell’articolo 3, paragrafo 6 dell’indirizzo BCE/2013/4.

Articolo 5

Criteri di idoneità specifici per le obbligazioni garantite

1.   I seguenti paragrafi si interpretano in combinato disposto con i criteri di idoneità aggiuntivi per le obbligazioni garantite specificati nella sezione 6.2.1.1.3 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14.

2.   Ai fini della sezione 6.2.1.1.3, lettera b) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, un’entità è considerata parte di un gruppo consolidato o a esso affiliata se esistono stretti legami tra le entità coinvolte come descritte nella sezione 6.2.3.2. L’appartenenza o l’affiliazione a un gruppo si determina al momento in cui le quote senior del titolo emesso a fronte di un’operazione di cartolarizzazione sono trasferite nel patrimonio separato delle obbligazioni garantite, in conformità alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (7).

3.   Le obbligazioni garantite inserite nell’elenco di attività idonee al 30 marzo 2013 beneficeranno di un periodo di grandfathering fino al 28 novembre 2014. Riaperture di emissioni «a rubinetto» di tali obbligazioni garantite potranno altresì beneficiare di un periodo di grandfathering purché dal 31 marzo 2013, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano i requisiti specificati alla sezione 6.2.1.1.3, lettere da a) a c) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 non siano aggiunte al patrimonio separato.

4.   I paragrafi da 1 a 3 che precedono sono interpretati facendo salve le disposizioni di cui alla decisione BCE/2013/6 sulle regole in merito all’uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio

Articolo 6

Elevati standard di credito supplementari per attività negoziabili

1.   La valutazione della qualità creditizia effettuata da un’istituzione esterna specializzata nella valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Istitution, ECAI) di attività negoziabili diverse da titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, di cui alla sezione 6.3.2, lettera a) (Valutazione della qualità creditizia effettuata da una ECAI) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, è soggetta ai criteri di seguito indicati:

i)

almeno una valutazione della qualità creditizia formulata da un’ECAI accettata (8) sull’emissione ovvero, in assenza di un rating sull’emissione da parte della stessa ECAI, sul programma/serie di emissione nell’ambito della quale l’attività è emessa, deve raggiungere la soglia di qualità creditizia scelta dall’Eurosistema (9). La BCE pubblica la soglia di qualità creditizia per tutte le ECAI accettate, come stabilito ai sensi della sezione 6.3.1 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 (10). Se, sulla stessa emissione o, se del caso, per lo stesso programma/serie di emissione sono disponibili più valutazioni della qualità creditizia, si applica la regola del first-best, ossia viene selezionata la migliore valutazione disponibile per l’emissione o, se del caso per il programma/serie di emissione. Se la valutazione della qualità creditizia sull’emissione o, se del caso, sul programma/serie di emissione individuata secondo la regola del first-best non raggiunge la soglia di qualità creditizia scelta dall’Eurosistema, l’attività è inidonea, anche ove esista una garanzia accettabile ai sensi della sezione 6.3.2, lettera c) dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14. In mancanza di una valutazione di qualità creditizia da parte di un’ECAI sull’emissione o, se del caso, sul programma/serie di emissione, affinché l’attività possa ritenersi idonea, la miglior valutazione di qualità creditizia da parte di un’ECAI sull’emittente o sul garante [se la garanzia è accettabile ai sensi della sezione 6.3.2, lettera c) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14] deve raggiungere la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema;

ii)

per il rating di emissioni o programmi/serie di emissioni da parte di ECAI, al fine di verificare l’esistenza di un elevato standard di credito per attività negoziabili non si opera alcuna distinzione in base alla scadenza originaria dell’attività. Sono accettabili i rating attribuiti da un’ECAI all’emissione o al programma/serie di emissione che raggiungano la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema. Per quanto attiene al rating attribuito dall’ECAI all’emittente/garante, una valutazione accettabile della qualità creditizia da parte dell’ECAI dipende dalla scadenza originaria dell’attività. È operata una distinzione tra attività a breve termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria pari o inferiore a 390 giorni, e attività a lungo termine per tali intendendosi quelle con scadenza superiore a 390 giorni. Per attività a breve termine, sono accettabili rating a breve e lungo termine dell’emittente e rating a lungo termine del garante assegnati dall’ECAI, in base alla regola del first-rule. Per attività a lungo termine, sono accettabili esclusivamente rating a lungo termine dell’emittente e del garante assegnati dall’ECAI.

2.   La soglia di qualità creditizia applicabile alle attività emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione soggette a obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito, secondo quanto specificato dal quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia precisata alla sezione 6.3.2., lettera b) «Valutazione della qualità creditizia di titoli garantiti da attività effettuata da una ECAI» dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, corrisponde a un grado di qualità creditizia (Credit Quality Step, CQS) di livello 2 in base alla scala di rating armonizzata dell’Eurosistema [«singola A» (11)] tanto all’emissione che durante il ciclo del titolo emesso a fronte dell’operazione di cartolarizzazione. Restano invariati gli altri requisiti imposti dalla sezione 6.3.2, lettera b) «Valutazione della qualità creditizia di titoli garantiti da attività effettuata da una ECAI», dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.

3.   I titoli emessi a fronte di operazioni non conformi ai requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito rimangono soggetti ai requisiti di verifica di qualità creditizia previsti alla sezione 6.3.2, lettera b), sulla verifica della qualità creditizia di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione effettuata da ECAI dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14.

4.   In mancanza della valutazione di una ECAI sulla qualità creditizia del rating di emissione ovvero, se del caso, del programma/serie di emissione, gli elevati standard creditizi per le attività negoziabili diverse dai titoli emessi a fronte di un’operazione di cartolarizzazione, potranno essere definiti sulla base delle garanzie prestate da terzi finanziariamente solidi, secondo quanto previsto dalla sezione 6.3.2, lettera c) dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14. La solidità finanziaria del garante è giudicata sulla base della rispondenza alla soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema dei rating di lungo periodo del garante assegnati dall’ECAI. Il garantito dovrà soddisfare i requisiti stabiliti ai punti da i) a iv) della sezione 6.3.2 lettera c), dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 7

Determinazione degli scarti di garanzia

La valutazione di qualità creditizia utilizzata per determinare l’idoneità in base alla sezione 6.3.2 e 6.3.3 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 troverà applicazione al fine di determinare lo scarto di garanzia applicabile ai sensi della sezione 6.4.1 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 8

Categorie di scarti di garanzia e scarti di garanzia per attività negoziabili e non negoziabili

1.   Le categorie di liquidità per le attività negoziabili, come specificato nelle misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili menzionate nella Tabella 6 della sezione 6.4.2 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14, sono indicate come categorie soggette a scarto di garanzia in tutta la sezione, senza mutare la collocazione delle attività idonee nelle rispettive categorie.

2.   Gli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili, come specificato nelle misure di controllo del rischio per le attività negoziabili menzionate nella tabella 7 della sezione 6.4.2 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14, saranno sostituiti dagli scarti stabiliti nell’allegato I alla presente decisione.

3.   Gli scarti applicati alle attività cartolarizzate comprese nella categoria V di scarto di garanzia, specificati nella sezione 6.4.2 lettera d) dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14, sono pari al 10 % a prescindere dalla scadenza o dalla struttura delle cedole.

4.   Obbligazioni garantite per uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia aggiuntivo. Tale scarto aggiuntivo è applicato direttamente al valore dell’intera emissione di singoli strumenti di debito nella forma di una diminuzione della valutazione pari a) all’8 % per le obbligazioni garantite per uso proprio con CQS di livello1&2 e b) al 12 % per obbligazioni garantite per uso proprio con CQS di livello 3. A tali fini, per «obbligazioni garantite per uso proprio» si intendono obbligazioni bancarie garantite emesse da una controparte o da entità ad essa strettamente collegate ed utilizzati per una percentuale maggiore del 75 % dell’importo nozionale da tale controparte e/o dall’entità ad essa strettamente collegata.

5.   Gli scarti di garanzia applicati ad attività non negoziabili, come specificato nelle misure di controllo dei rischi dell’Eurosistema alla Tavola 9 della sezione 6.4.3 dell’indirizzo BCE/2011/14, sono sostituite dagli scarti di garanzia stabiliti nell’allegato II della presente decisione.

6.   Lo scarto di garanzia per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali specificati nella sezione 6.4.3.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 è pari al 39,5 % dell’importo nozionale.

Articolo 9

Misure previste in caso di inadempimento e in via prudenziale

1.   Le misure che le pertinenti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN devono assicurare, secondo quanto prescritto alla sezione I.7 dell’allegato II all’indirizzo BCE/2011/14, sono soggette alle condizioni precisate nei seguenti paragrafi.

2.   In caso di adempimento ovvero in via prudenziale, la BCN ha il diritto di adottare le seguenti misure:

a)

sospendere, limitare o escludere l’accesso della controparte alle operazioni di mercato aperto;

b)

sospendere, limitare o escludere l’accesso della controparte alle operazioni dell’Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti;

c)

risolvere tutti gli accordi e le transazioni in essere;

d)

richiedere il rimborso anticipato dei crediti non ancora scaduti o con scadenza indeterminata;

e)

utilizzare i depositi ricevuti dalla controparte presso la BCN a compensazione dei propri crediti nei confronti di quest’ultima;

f)

sospendere l’adempimento delle obbligazioni verso la controparte finché non siano state soddisfatte le sue ragioni di credito verso la controparte stessa.

3.   La BCN può inoltre essere legittimata ad adottare le seguenti misure:

a)

pretendere interessi di mora;

b)

pretendere l’indennizzo delle perdite subite in seguito all’inadempimento della controparte.

4.   Infine, per motivi prudenziali, la BCN può rifiutare, limitare l’uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi ad attività presentate dalla relativa controparte per garantire operazioni di finanziamento dell’Eurosistema.

5.   La BCN ha in ogni momento facoltà di realizzare senza indebito ritardo tutte le attività fornite in garanzia, in modo da essere legittimata a recuperare il valore del credito accordato se la controparte non ripiana sollecitamente la propria esposizione debitoria.

6.   Al fine di assicurare l’attuazione uniforme delle misure imposte, il Consiglio direttivo della BCE ha facoltà di decidere in merito alle misure, compresa la sospensione, la limitazione o l’esclusione rispetto all’accesso alle operazioni di mercato dell’Eurosistema o alle operazioni dell’Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.

Articolo 10

Chiarimento della definizione di Paese del SEE

1.   Ai fini della disciplina delle garanzie dell’Eurosistema, tra i Paesi del SEE si intendono compresi tutti gli Stati membri dell’UE, a prescindere dalla loro formale adesione al SEE oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

2.   La definizione di Paesi SEE contenuta nell’appendice 2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 (Glossario) deve intendersi modificata in tal senso.

Articolo 11

Rettifiche all’attuazione degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione

1.   Salva la sezione 6.2.1.1.2 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14 e la relativa appendice 8, l’Eurosistema può accettare quali garanzie idonee attività cartolarizzate con punteggio inferiore ad A1 decorso il pertinente periodo transitorio, sulla base di una valutazione condotta caso per caso e purché sia fornita una spiegazione adeguata del mancato raggiungimento del punteggio obbligatorio. Per ciascuna spiegazione adeguata il Consiglio direttivo precisa un livello massimo di tolleranza e il relativo orizzonte temporale. L’orizzonte temporale prescriverà che la qualità dei dati relativi ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione debba migliorare entro un dato termine.

2.   La lista completa delle spiegazioni adeguate e i relativi livelli e orizzonti temporali di tolleranza è accessibile sul sito Internet della BCE e contiene, tra l’altro, la descrizione delle attività e dei sistemi informatici preesistenti.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2013.

2.   Eccezionalmente l’articolo 8, paragrafo 4 si applica a decorrere dal 1o novembre 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22.

(3)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23.

(4)  GU L 195 del 18.7.2013, pag. 27.

(5)  Le obbligazioni con warrant o con altri diritti analoghi connessi non sono considerate idonee.

(6)  Strumenti di debito con capitale figurativo ancorato ad un unico tasso di inflazione dell’area del’leuro ad un momento dato sono altresì ammissibili a condizione che la struttura della cedola sia conforme alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii.1.d) e sia collegata al medesimo tasso di inflazione.

(7)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(8)  L’elenco dell’insieme di ECAI, ICAS, RT terzi e loro fornitori accettati è pubblicato sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(9)  Una valutazione effettuata da un’ECAI relativa a un programma/serie di emissione è rilevante solo se specificamente riferita a quella attività e la stessa ECAI non ha attribuito un diverso rating all’emissione.

(10)  Tale informazione è pubblicata sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(11)  Un rating «singola A» corrisponde almeno ai rating «A3» di Moody’s, «A-» di Fitch o Standard & Poor’s o «AL» di DBRS.


ALLEGATO I

LIVELLI DEGLI SCARTI DI GARANZIA APPLICATI ALLE ATTIVITÀ IDONEE NEGOZIABILI

 

Categoria di scarti di garanzia

Qualità del credito

Scadenza residua

(in anni)

Categoria I

Categoria II (1)

Categoria III (1)

Categoria IV (1)

Categoria V (1)

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

 

Gradi 1 e 2 (da AAA a A-) (2)

0-1

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

1-3

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

3-5

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

5-7

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

7-10

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

> 10

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Scadenza residua

(in anni)

Categoria I

Categoria II (1)

Categoria III (1)

Categoria IV (1)

Categoria V (1)

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

 

Grado 3 (da BBB + a BBB-) (2)

0-1

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Non idoneo

1-3

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

3-5

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

5-7

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

7-10

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

> 10

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


(1)  I singoli i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, le obbligazioni bancarie garantite (le obbligazioni bancarie garantite di tipo jumbo, le obbligazioni bancarie garantite tradizionali e altre obbligazioni bancarie garantite) nonché le obbligazioni bancarie non garantite che sono teoricamente valutate in conformità alla sezione 6.5 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14 sono soggette a uno scarto di garanzia aggiuntivo. Tale scarto di garanzia è applicato direttamente al livello della valutazione teorica del singolo strumento di debito sotto forma di una diminuzione della valutazione del 5 %. Inoltre, un’ulteriore diminuzione della valutazione è applicata alle obbligazioni garantite per uso proprio. La diminuzione della valutazione è dell’8 per cento per le obbligazioni garantite con CQS 1&2 e del 12 per cento per le obbligazioni garantite per uso proprio con CQS3.

(2)  Rating specificati nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema, pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu).


ALLEGATO II

LIVELLI DEGLI SCARTI DI GARANZIA APPLICATI AI CREDITI CON TASSI DI INTERESSE FISSI

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Scadenza residua (in anni)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata capitale nominale in essere assegnato dalla BCN

Gradi 1 e 2 (da AAA a A-)

0-1

10,0

12,0

1-3

12,0

16,0

3-5

14,0

21,0

5-7

17,0

27,0

7-10

22,0

35,0

> 10

30,0

45,0

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Scadenza residua (in anni)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata capitale nominale in essere assegnato dalla BCN

Grado 3 (da BBB+ a BBB-)

0-1

17,0

19,0

1-3

29,0

34,0

3-5

37,0

46,0

5-7

39,0

52,0

7-10

40,0

58,0

> 10

42,0

65,0


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