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Documento 32011D0019(01)
2011/749/: Decision of the European Central Bank of 15 November 2011 amending Decision ECB/2007/7 concerning the terms and conditions of TARGET2-ECB (ECB/2011/19)
2011/749/: Decisione della Banca centrale europea, del 15 novembre 2011 , che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2011/19)
2011/749/: Decisione della Banca centrale europea, del 15 novembre 2011 , che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2011/19)
GU L 303 del 22.11.2011, pagg. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 007 pag. 150 - 151
Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022D0911
22.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/44 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 novembre 2011
che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
(BCE/2011/19)
(2011/749/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,
visto l’Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Indirizzo BCE/2007/2 è stato modificato dall’Indirizzo BCE/2011/15 del 14 ottobre 2011 che modifica l’Indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2), tra l’altro, al fine di: a) includere i «motivi prudenziali» tra i criteri in base ai quali possano essere respinte le richieste di partecipazione a TARGET2 e possa essere disposta nei confronti di un partecipante la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 ovvero dell’accesso al credito infragiornaliero; e b) riflettere i nuovi obblighi per i partecipanti a TARGET2 connessi alle misure amministrative e restrittive introdotte rispettivamente dagli articoli 75 e 215 del trattato. |
(2) |
È pertanto necessario modificare l’allegato alla decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (3) al fine di inserire taluni elementi dell’Indirizzo BCE/2011/15 nei termini e nelle condizioni di TARGET2-BCE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
L’allegato alla decisione BCE/2007/7 che contiene i termini e le condizioni di TARGET2-BCE è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 21 novembre 2011.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 novembre 2011
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.
(2) GU L 279 del 26.10.2011, pag. 5.
(3) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.
ALLEGATO
L’allegato alla decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1 sono sostituite le definizioni seguenti:
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2) |
all’articolo 6, paragrafo 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
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3) |
all’articolo 28, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
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4) |
l’articolo 33 è modificato come segue:
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