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Documento 32006R1637

Regolamento (CE) n. 1637/2006 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2006 , in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Slovenia (BCE/2006/15)

GU L 306 del 7.11.2006, pagg. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, pagg. 327–328 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 007 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 007 pag. 286 - 287
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 61 - 62

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1637/oj

7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1637/2006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2006

in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Slovenia

(BCE/2006/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e il primo trattino dell’articolo 47, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998 sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (2),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (5);

considerando quanto segue:

(1)

L’introduzione dell’euro in Slovenia il 1o gennaio 2007 comporta che, a partire da tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in Slovenia saranno soggetti al regime dell’obbligo di riserva.

(2)

L’integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dalla Banca centrale europea (BCE) prevede che vengano adottate disposizioni transitorie al fine di assicurare un’agevole integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, ivi compresa la Slovenia.

(3)

L’articolo 5 dello statuto, in combinato disposto con l’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di prevedere e attuare a livello nazionale tutte le misure idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ad assolvere gli obblighi di segnalazione statistica della BCE e ad assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento», «aggregato soggetto a riserva» e «Stato membro partecipante» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Slovenia

1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate in Slovenia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 16 gennaio 2007.

2.   L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Slovenia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2006. Le istituzioni situate in Slovenia segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Banka Slovenije in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le istituzioni situate in Slovenia che beneficiano di tale deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) calcolano l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2006.

3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Slovenia, o in alternativa la Banka Slovenije, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua tale calcolo, lo sottopone all’altra parte consentendo a quest’ultima il tempo sufficiente per verificarlo e presentare eventuali revisioni al più tardi entro l’11 dicembre 2006. Le riserve minime calcolate, e le loro eventuali revisioni, sono confermate da entrambe le parti al più tardi entro il 12 dicembre 2006. Qualora la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare delle riserve minime entro il 12 dicembre 2006, si considera che abbia preso atto del fatto che l’ammontare calcolato si applichi al periodo di mantenimento transitorio.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti

1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) non è alterato dall’esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Slovenia.

2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 13 dicembre 2006 e il 16 gennaio 2007 e quello compreso tra il 17 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia calcolano le loro riserve minime, per il periodo di mantenimento compreso tra il 13 dicembre 2006 e il 16 gennaio 2007 e quello compreso tra il 17 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007, sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre 2006 e al 30 novembre 2006 rispettivamente e presentano una tavola in conformità della nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostri le istituzioni situate in Slovenia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra le istituzioni situate in Slovenia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2006, in gennaio 2007 e in febbraio 2007, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia calcolano le proprie riserve minime sulla base del bilancio al 30 settembre 2006 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostri le istituzioni situate in Slovenia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra le istituzioni situate in Slovenia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002 (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1).

(2)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42).


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