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Documento 32005D0011

2005/831/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 17 novembre 2005 , relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (BCE/2005/11)

GU L 311 del 26.11.2005, pagg. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, pagg. 621–622 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 007 pag. 192 - 193
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 007 pag. 192 - 193

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2010; abrogato da 32010D0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/831/oj

26.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/41


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 novembre 2005

relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti

(BCE/2005/11)

(2005/831/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consentire la destinazione di fondi ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro, è necessario riformulare la decisione BCE/2002/9, del 21 novembre 2002, relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (1). Inoltre, per ragioni operative, è più opportuno distribuire il reddito della Banca centrale europea (BCE) derivante dalle banconote in euro in circolazione un’unica volta per ogni esercizio finanziario, anziché trimestralmente.

(2)

La decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all’emissione di banconote in euro (2) fissa la distribuzione alle banche centrali nazionali (BCN) delle banconote in euro in circolazione in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. L’articolo 4 della decisione BCE/2001/15 e l’allegato alla medesima attribuiscono alla BCE l’8 % dell’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La BCE detiene saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN in proporzione alle quote di queste nello schema di capitale sottoscritto, per un valore equivalente all’ammontare delle banconote in euro che la stessa emette.

(3)

In forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (3), i saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono remunerati al tasso di riferimento. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2001/16, tale remunerazione è liquidata attraverso pagamenti via Target.

(4)

Il sesto considerando della decisione BCE/2001/16 stabilisce che, in linea di principio, il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(5)

Nel distribuire il proprio reddito maturato sulla remunerazione dei crediti interni all’Eurosistema vantati nei confronti delle BCN in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, la BCE dovrebbe prendere in considerazione una stima del proprio risultato dell’esercizio finanziario che tenga debitamente conto della necessità di destinare dei fondi ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro, nonché dell’esistenza di accantonamenti che possano essere imputati a compensazione delle spese anticipate.

(6)

Nel determinare l’ammontare del profitto netto della BCE da trasferire al fondo di riserva generale ai sensi dell’articolo 33.1 dello Statuto, il Consiglio direttivo dovrebbe tenere in considerazione che ciascuna parte del profitto corrispondente al reddito derivante dalle banconote in euro dovrebbe essere integralmente distribuita alle BCN,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che hanno adottato l’euro conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea;

b)

per «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti;

c)

per «saldi interni all’Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti sorgenti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, quale risultato dell’applicazione dell’articolo 4 della decisione BCE/2001/15;

d)

per «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» si intende il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, quale risultato dell’applicazione dell’articolo 2 della decisione BCE/2001/16.

Articolo 2

Distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione

1.   Il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione è integralmente dovuto alle BCN nello stesso anno finanziario in cui matura ed è distribuito alle stesse in proporzione delle rispettive quote versate nel capitale sottoscritto della BCE.

2.   La BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro conseguito in ciascun esercizio finanziario il secondo giorno lavorativo dell’anno successivo.

3.   L’ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo della BCE presa in conformità dello statuto, quanto alle spese affrontate dalla BCE in relazione all’emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.

Articolo 3

Deroga all’articolo 2

In deroga all’articolo 2:

1)

Il Consiglio direttivo decide prima della fine di ciascun esercizio finanziario di non distribuire parzialmente o interamente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ai sensi dell’articolo 2 per un ammontare tale da assicurare che il reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale anno, qualora, in base ad una stima motivata redatta dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero un profitto netto annuale inferiore all’ammontare di reddito derivante dalle banconote in euro previsto.

2)

Il Consiglio direttivo può decidere prima della fine di ciascun esercizio finanziario di trasferire parzialmente o interamente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro.

Articolo 4

Disposizioni finali

1.   La decisione BCE/2002/9 è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

2.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 novembre 2005.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 323 del 28.11.2002, pag. 49.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione BCE/2004/9 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 17).

(3)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55. Decisione modificata dalla decisione BCE/2003/22 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 39).


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