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Documento 32007D0015(01)

2007/850/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 22 novembre 2007 , che modifica la decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (BCE/2007/15)

GU L 333 del 19.12.2007, pagg. 86–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2010; abrog. impl. da 32010D0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/850/oj

19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/86


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 novembre 2007

che modifica la decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002

(BCE/2007/15)

(2007/850/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC»), e in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32 dello statuto del SEBC stabilisce norme generali per la distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro. Le norme generali stabilite nell’articolo 32 dello statuto SEBC si applicano anche al reddito monetario che risulta dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione.

(2)

L’articolo 32.5 dello statuto SEBC specifica che la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE. Ai sensi dell’articolo 32.7 dello statuto SEBC, il consiglio direttivo è competente ad adottare tutte le altre misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 32. Ciò include la competenza a prendere in considerazione altri fattori nel decidere sulla ripartizione del reddito risultante dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione. In tale contesto, i principi di parità di trattamento e correttezza richiedono che si tenga conto del periodo di tempo durante il quale le banconote in euro ritirate erano state emesse. Lo schema di distribuzione per questo specifico reddito deve riflettere pertanto sia la quota pertinente nel capitale della BCE e la lunghezza della fase di emissione.

(3)

Il ritiro delle banconote in euro necessita di essere regolato da decisioni separate da adottarsi ai sensi dell’articolo 5 della decisione BCE/2003/4, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (1).

(4)

La presente decisione fa salve le responsabilità delle autorità emittenti, ai sensi della decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all’emissione delle banconote in euro (2).

(5)

L’articolo 14, paragrafo 2, dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (3) stabilisce che il sistema TARGET2 sostituisca l’attuale sistema TARGET. Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro migreranno a TARGET2 secondo un programma specificato nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2. Inoltre, talune BCN degli Stati membri che non hanno adottato l’euro saranno connesse a TARGET2 in virtù di un accordo separato con la BCE e le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro. È quindi necessario aggiornare i riferimenti a «TARGET» nella decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (4).

(6)

Sono altresì necessarie alcune ulteriori modifiche della decisione BCE/2001/16 relativamente alla misurazione del reddito monetario e al trattamento delle banconote in euro predistribuite,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione BCE/2001/16 è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è modificato come segue:

le seguenti definizioni sono inserite dopo la definizione di «tasso di cambio giornaliero di riferimento»:

«n)

per “banconote in euro ritirate” si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del consiglio direttivo adottata ai sensi dell’articolo 5 della decisione BCE/2003/4;

o)

per “schema di emissione” si intende lo schema di capitale sottoscritto, in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate;

p)

per “fase di emissione”, in relazione a un tipo o serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l’ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell’aggregato del passivo;

q)

per “cancellare” si intende eliminare le banconote in euro ritirate dalla voce di bilancio “banconote in circolazione”.»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Laddove il valore degli attivi accantonabili di una BCN ecceda o non corrisponda al valore del proprio aggregato del passivo, la differenza è compensata applicando il tasso di riferimento al valore della differenza.»;

3)

Il seguente articolo 5 bis è inserito dopo l’articolo 5:

«Articolo 5 bis

Calcolo e distribuzione del reddito che risulta dalla cancellazione di banconote in euro

1.   Le banconote in euro ritirate rimangono parte dell’aggregato del passivo fino a che non vengano scambiate o cancellate, a seconda di cosa avvenga per primo.

2.   Il consiglio direttivo può decidere di cancellare le banconote in euro ritirate, nel qual caso specifica la data di cancellazione e la somma totale dell’accantonamento da effettuarsi per le banconote in euro ritirate in attesa di essere scambiate.

3.   Le banconote in euro ritirate sono cancellate come segue:

a)

alla data di cancellazione, le voci di bilancio “banconote in circolazione” della BCE e delle BCN sono ridotte della somma totale delle banconote in euro ritirate ancora in circolazione. A tal fine, le reali somme di banconote in euro ritirate che erano state messe in circolazione sono adattate sulla base delle loro somme pro rata, calcolate secondo lo schema di emissione, e le differenze sono compensate tra la BCE e le BCN;

b)

l’ammontare adattato di banconote in euro ritirate è cancellato dalla voce di bilancio “banconote in circolazione” e spostato sul conto dei profitti e delle perdite delle BCN;

c)

ciascuna NCB prevede accantonamenti per le banconote in euro ritirate in attesa di essere scambiate. L’accantonamento è equivalente alla quota della BCN pertinente nella somma complessiva dell’accantonamento calcolato sulla base dello schema di emissione.

4.   Le banconote in euro ritirate che sono scambiate dopo la data di cancellazione sono registrate nei libri contabili della BCN che le ha accettate. L’afflusso di banconote in euro ritirate è ridistribuito tra le BCN almeno una volta all’anno applicando lo stesso schema di emissione e le differenze sono compensate tra loro. Ciascuna BCN compensa la somma pro rata rispetto al proprio accantonamento o, nel caso in cui l’afflusso ecceda l’accantonamento, registra una spesa corrispondente nel proprio conto dei profitti e delle perdite.

5.   Il consiglio direttivo rivede la somma complessiva dell’accantonamento su base annuale.»;

4)

l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I della presente decisione;

5)

l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II della presente decisione;

6)

tutti i riferimenti contenuti nella decisione BCE/2001/16 a «TARGET» sono da intendersi come riferimenti a «TARGET2» una volta che la BCN pertinente sia migrata a TARGET2.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 novembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione BCE/2006/25 (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 13).

(3)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.

(4)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55. Decisione modificata da ultimo dalla decisione BCE/2006/7 (GU L 148 del 2.6.2006, pag. 56).


ALLEGATO I

L’allegato I della decisione BCE/2001/16 è modificato come segue:

il sottoparagrafo seguente è inserito alla fine del paragrafo 1 nella parte A:

«Qualora la data della sostituzione del contante cada in un giorno di chiusura di TARGET/TARGET2, il passivo di una nuova BCN dell’Eurosistema che risulti dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (1) e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante, formano parte dell’aggregato del passivo (come parte dei conti corrispondenti sotto la voce del passivo 10.4 dello SPA) fino a che il passivo non diventi parte delle passività interne all’Eurosistema risultanti dalle operazioni TARGET/TARGET2.


(1)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39


ALLEGATO II

L’allegato II della decisione BCE/2001/16 è modificato come segue:

il paragrafo seguente è inserito alla fine della parte A, dopo il paragrafo che termina con «al 31 dicembre 2002»:

«6)

crediti che risultano dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensei dell’indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante (parte della voce dell’attivo 4.1 dello SPA fino alla data della sostituzione del contante e di seguito parte dei conti corrispondenti sotto la voce dell’attivo 9.5 dello SPA), ma solo fino a che tali crediti formino parte dei crediti interni all’Eurosistema che risulta dalle operazioni TARGET/TARGET2.»


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