EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 31998Q1215

Regolamento interno della Banca centrale europea

GU L 338 del 15.12.1998, pagg. 28–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 21/04/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1998/1215/oj

31998Q1215

Regolamento interno della Banca centrale europea

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 15/12/1998 pag. 0028 - 0033


REGOLAMENTO INTERNO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»), in particolare, l'articolo 12, paragrafo 3, di detto statuto,

HA DECISO DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

CAPITOLO PRELIMINARE

Articolo 1

Trattato e statuto

Il presente regolamento interno integra il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato») e lo statuto. I termini contenuti nel presente regolamento interno hanno il significato loro assegnato nel trattato e nello statuto.

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 2

Data e luogo di riunione del consiglio direttivo

2.1. La data delle riunioni è decisa dal consiglio direttivo su proposta del presidente. In linea di principio, il consiglio si riunisce regolarmente in base a un programma stabilito dal consiglio direttivo stesso con debito anticipo rispetto all'inizio di ogni anno solare.

2.2. Il presidente convoca una riunione del consiglio direttivo su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

2.3. Il presidente può inoltre convocare riunioni del consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

2.4. Il consiglio direttivo tiene di norma le proprie riunioni nei locali della Banca centrale europea (in seguito denominata «BCE»).

2.5. Le riunioni possono inoltre essere tenute in teleconferenza, salvo obiezione di almeno tre governatori.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo

3.1. Salvo quanto quivi disposto, la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo è limitata ai relativi membri, al presidente del Consiglio dell'Unione europea e a un membro della Commissione delle Comunità europee.

3.2. Ciascun governatore può di norma essere accompagnata da una persona per le fasi riunioni non concernenti deliberazioni sulla politica monetaria.

3.3. Qualora un governatore non si in grado di partecipare, ha facoltà di nominare per iscritto un supplente, fermo restando l'articolo 4. Tale comunicazione scritta è inviata al presidente con debito anticipo rispetto alla riunione.

3.4. Il Consiglio può inoltre invitare altre persone alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno.

Articolo 4

Votazione

4.1. Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.

4.2. Il consiglio direttivo procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente avvierà inoltre la procedura di votazione su richiesta di uno dei membri.

4.3. Le astensioni non impediscono l'adozione da parte del consiglio direttivo di decisioni in forza dell'articolo 41, paragrafo 2, dello statuto.

4.4. Se un membro del consiglio direttivo è impossibilitato a votare per un periodo di tempo prolungato (superiore a un mese), ha facoltà di nominare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

4.5. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, dello statuto, qualora un governatore non sia in grado di votare su una decisione da assumere ai sensi degli articolo 28, 29, 30, 32, 33 e 51 dello statuto, il suo sostituito ha facoltà di esprimere il proprio voto ponderato.

4.6. Il presidente ha facoltà di indire votazioni a scrutino segreto su richiesta di tre membri del consiglio direttivo. Se una decisione riguarda personalmente i membri del consiglio direttivo in forza dell'articolo 11, paragrafi 1, 3 o 4, dello statuto, la votazione viene sempre effettuata a scrutino segreto. In tal casi, i membri interessati non partecipano al voto.

4.7. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezioni di almeno tre membri del consiglio direttivo. Una procedura scritta richiede: i) di norma, non meno di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del consiglio direttivo; ii) la firma personale di ciascun membro del consiglio direttivo (o del suo sostituto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4); e iii) la registrazione di ogni decisione nei verbali della riunione successiva del consiglio direttivo.

Articolo 5

Organizzazione delle riunioni del consiglio direttivo

5.1. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è adottato dal consiglio direttivo. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal comitato esecutivo e inviato, unitamente ai relativi documenti, ai membri del consiglio direttivo e agli altri partecipanti autorizzati almeno otto giorni prima della riunione in oggetto, salvo casi di urgenza. In quest'ultimo caso, il comitato esecutivo agisce in modo opportuno tenendo conto delle circostanze. Il consiglio direttivo ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio su proposta del presidente o di un membro del consiglio direttivo. Una voce è cancellata dall'ordine del giorno su richiesta di almeno tre membri del consiglio se i relativi documenti non sono stati inviati ai membri a tempo debito.

5.2. I verbali dei lavori del consiglio direttivo sono presentati ai suoi membri per l'approvazione nel corso della riunione successiva (o prima, se necessario, mediante procedura scritta) e sono firmati dal presidente.

CAPITOLO II

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 6

Data e luogo delle riunioni del comitato esecutivo

6.1. La data delle riunioni è decisa dal comitato esecutivo su proposta del presidente.

6.2. Il presidente ha inoltre facoltà di convocare riunioni del comitato esecutivo ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 7

Votazione

7.1. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, dello statuto, perché il comitato esecutivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri. In caso contrario, il presidente ha facoltà di convocare una riunione straordinaria in cui le decisioni potranno essere prese senza tener conto del quorum.

7.2. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno due membri del comitato esecutivo.

7.3. I membri del comitato esecutivo interessati personalmente da una possibile decisione in forza dell'articolo 11, paragrafi 1, 3 o 4, dello statuto non partecipano alle votazioni.

Articolo 8

Organizzazione delle riunioni del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo decide circa l'organizzazione delle proprie riunioni.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Articolo 9

Comitati del Sistema europeo di banche centrali

9.1. I comitati del Sistema europeo di banche centrali (in seguito denominati «comitati SEBC»), composti da rappresentanti della BCE e della banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro partecipante, sono formati per supportare il lavoro del Sistema europeo di banche centrali (in seguito denominato «SEBC»).

9.2. Il consiglio direttivo fissa i mandati dei comitati SEBC e ne nomina i relativi presidenti. Di regola, il presidente è un rappresentante della BCE. Sia il consiglio direttivo, sia il comitato esecutivo hanno il diritto di richiedere ai comitati SEBC studi su argomenti specifici.

9.3. I comitati SEBC riferiscono al consiglio direttivo tramite il comitato esecutivo. Il comitato di supervisione bancaria non ha l'obbligo di riferire tramite il comitato esecutivo ogniqualvolta agisca da luogo di consultazione su questioni non legate alle funzioni di supervisione del SEBC, quali definite nel trattato e nello statuto.

9.4. Ciascuna banca centrale nazionale di uno Stato membro non partecipante può inoltre nominare un rappresentante che partecipi alle riunioni di un comitato SEBC ogniqualvolta questo tratti questioni rientranti nei campi di competenza del consiglio generale. Detti rappresentanti possono inoltre essere invitati a partecipare a riunioni ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente di un comitato e dal comitato esecutivo.

9.5. Per questioni specifiche di interesse diretto della Commissione delle Comunità europee, rappresentanti dei servizi della Commissione possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei comitati SEBC. I rappresentanti di altri organi comunitari e terzi possono inoltre essere invitati ogniqualvolta sia ritenuto appropriato.

9.6. La BCE fornisce assistenza di segretariato ai comitati SEBC.

Articolo 10

Struttura interna

10.1. Previa consultazione del consiglio direttivo, il comitato esecutivo decide su numero, nome e rispettiva competenza di ciascuna delle unità operative della BCE. Tale decisione è resa pubblica.

10.2. Tutte le unità operative della BCE sono poste sotto la direzione del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo decide circa le responsabilità individuali dei propri membri in relazione alle unità operative della BCE e provvede ad informare il consiglio direttivo, il consiglio generale e il relativo personale della BCE. Tali decisioni sono prese soltanto in presenza di tutti i membri del comitato esecutivo e non possono essere essere recepite con il voto contrario del presidente.

Articolo 11

Personale della BCE

11.1. Ciascun componente del personale della BCE è informato sulla propria posizione all'interno della struttura della BCE, sulla propria posizione gerarchica e sulle proprie responsabilità professionali.

11.2. Fermi restando gli articoli 36 e 47 dello statuto, il comitato esecutivo attua norme organizzative (qui si seguito chiamate «circolari amministrative»). Tali norme sono vincolanti per il personale della BCE.

11.3. Il comitato esecutivo attua e aggiorna un codice di comportamento volto a orientare i propri membri e i componenti del proprio personale.

CAPITOLO IV

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE NEGLI INCARICHI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 12

Rapporti fra consiglio direttivo e consiglio generale

12.1. Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il consiglio direttivo adotti:

- pareri in virtù degli articoli 4 e 25, paragrafo 1, dello statuto;

- raccomandazioni della BCE nel campo statistico, in virtù dell'articolo 42 dello statuto;

- la relazione annuale;

- regole sulla uniformazione delle norme contabili e di rendiconto sulle operazioni;

- misure per l'applicazione dell'articolo 29 dello statuto;

- le condizioni di impiego del personale della BCE;

- nel quadro dei preparativi per la fissazione irrevocabile dei cambi, un parere della BCE in forza dell'articolo 109 L, paragrafo 5, del trattato o relativo ad atti legali CE da adottare in caso di abrogazione di una deroga.

12.2. Ogniqualvolta si richieda al consiglio generale la presentazione di osservazioni in forza del paragrafo precedente, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza (che deve essere giustificata nella richiesta), tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere l'eventuale ricorso alla procedura scritta.

12.3. In conformità dell'articolo 47, paragrafo 4, dello statuto, il presidente informa il consiglio generale sulle decisioni adottate dal consiglio direttivo.

Articolo 13

Rapporti fra comitato esecutivo e consiglio generale

13.1. Il consiglio generale della BCE ha l'opportunità di presentare osservazioni prima che il comitato esecutivo:

- dia attuazione ad atti giuridici del consiglio direttivo per i quali, in conformità del precedente articolo 12, paragrafo 1, sia richiesto il contributo del consiglio generale;

- adotti, in virtù dei poteri delegati dal consiglio direttivo secondo l'articolo 12, paragrafo 1, dello statuto, atti giuridici per cui, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, sia richiesto il contributo del consiglio generale.

13.2. Ogniqualvolta si richieda al consiglio generale la presentazione di osservazioni ai sensi del paragrafo precedente, esso ha a disposizione un arco di tempo ragionevole, non inferiore a dieci giorni lavorativi, per pronunciarsi. In caso di urgenza (che deve essere giustificata nella richiesta), tale periodo può essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Il presidente ha facoltà di decidere il ricorso alla procedura scritta.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

Articolo 14

Delega dei poteri

14.1. La delega dei poteri del consiglio direttivo al comitato esecutivo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo paragrafo, ultimo periodo, dello statuto è notificata alle parti interessate, o pubblicata se opportuno, nelle questioni aventi effetti legali su terzi. Gli atti adottati su delega sono comunicati tempestivamente al consiglio direttivo.

14.2. Il libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, istituito in conformità delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 39 dello statuto, è distribuito alle parti interessate.

Articolo 15

Procedura di azione del bilancio preventivo

15.1. Il consiglio direttivo, agendo su proposta del comitato esecutivo in conformità dei principi stabiliti dal consiglio stesso, adotta prima della fine di ciascun esercizio finanziario il bilancio preventivo della BCE per l'esercizio successivo.

15.2. Per l'assistenza nelle questioni relative al bilancio preventivo della BCE, il consiglio direttivo istituisce un comitato di bilancio e ne stabilisce il mandato e la composizione.

Articolo 16

Relazioni e conti annuali

16.1. L'adozione della relazione annuale prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, dello statuto compete al consiglio direttivo.

16.2. La competenza per l'adozione e la pubblicazione delle relazioni trimestrali in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, dello statuto, dei rendiconti finanziari consolidati settimanali in forza dell'articolo 15, paragrafo 2, dello statuto, dei bilanci consolidati in forza dell'articolo 26, paragrafo 3, dello statuto e di altre relazioni è delegata al comitato esecutivo.

16.3. Il comitato esecutivo, in conformità con i principi istituiti dal consiglio direttivo, prepara i conti annuali della BCE entro il primo mese dell'esercizio finanziario successivo. Tali documenti sono presentati a un revisore esterno.

16.4. Il consiglio direttivo adotta i conti annuali della BCE entro il primo trimestre dell'anno successivo. La relazione del revisore esterno è presentata al consiglio direttivo prima della loro adozione.

Articolo 17

Strumenti giuridici della BCE

17.1. I regolamenti della BCE sono adottati dal consiglio direttivo e firmarti per suo conto dal presidente.

17.2. Gli indirizzi della BCE sono adottati dal consiglio direttivo e firmati per suo conto dal presidente. Essi riportano le motivazioni su cui si fondano. La comunicazione alle banche centrali nazionali può essere effettuata a mezzo telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo.

17.3. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al comitato esecutivo per l'attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi. I regolamenti o indirizzi in questione precisano gli aspetti a cui dare attuazione, oltre ai limiti e alle finalità dei poteri delegati.

17.4. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal consiglio direttivo o dal comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e saranno firmate dal presidente. Esse riportano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione comunitaria secondaria di cui all'articolo 42 dello statuto sono adottate dal consiglio direttivo.

17.5. Fermo restando l'articolo 44, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 1, capoverso 1, dello statuto, i pareri della BCE sono adottati dal consiglio direttivo. Tuttavia, in circostanze eccezionali e salvo se almeno tre governatori dichiarino la loro volontà di mantenere la competenza del consiglio direttivo sull'adozione di pareri specifici, i pareri della BCE possono essere adottati dal comitato esecutivo, in conformità dei commenti forniti dal consiglio direttivo e tenendo in considerazione il contributo del consiglio generale. I parere della BCE sono firmati dal presidente.

17.6. Le istruzioni della BCE sono adottate dal comitato esecutivo e firmate per suo conto dal presidente o da due qualsiasi dei membri del comitato esecutivo. La comunicazione alle banche centrali nazionali può essere effettuata a mezzo telefax, posta elettronica, telex o su supporto cartaceo.

17.7. Tutti gli strumenti legali della BCE sono numerati in sequenza per un'identificazione agevole. Il comitato esecutivo provvede alla custodia sicura degli originali, alla comunicazione ai destinatari o alle autorità consultanti, e all'immediata pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee quando si tratti di regolamenti della BCE, pareri della BCE su proposte legislative comunitarie e di strumenti giuridici della BCE la cui pubblicazione sia stata espressamente decisa.

Articolo 18

Procedura in forza dell'articolo 105 A, paragrafo 2, del trattato

L'approvazione di cui all'articolo 105 A, paragrafo 2, del trattato è adottata dal consiglio direttivo con una decisione unica per tutti gli Stati membri partecipanti entro l'ultimo trimestre di ogni singolo anno per l'anno successivo.

Articolo 19

Risorse esterne

19.1. Nel reperimento all'esterno di beni e servizi per la BCE, debita considerazione è data ai principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso, non discriminazione e amministrazione efficiente.

19.2. Senza derogare al principio dell'amministrazione efficiente, possono essere fatte eccezioni ai principi suddetti in caso di urgenza; per motivi di segretezza o sicurezza; qualora vi sia un fornitore unico; per forniture dalle banche centrali nazionali alla BCE; per assicurare la continuità di un fornitore; per beni dall'Istituto monetario europeo (in seguito denominato «IME»).

Articolo 20

Selezione, nomina e promozione del personale

20.1. Tutti i componenti del personale sono selezionati, nominati e promossi dal comitato esecutivo.

20.2. I componenti del personale sono selezionati, nominati e promossi nel debito rispetto dei principi di qualifica professionale, pubblicità, trasparenza, parità di accesso e non discriminazione. Una circolare amministrativa specifica ulteriormente le regole e le procedure per l'assunzione e la promozione interna.

20.3. Il comitato esecutivo può assumere nell'organico della BCE personale dell'IME (in via di liquidazione) senza seguire regole e procedure di assunzione specifiche.

Articolo 21

Condizioni di impiego

21.1. I rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale sono determinati dalle condizioni di impiego e dalle norme sul personale.

21.2. Le condizioni di impiego sono approvate e modificate dal consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo. Il consiglio generale è consultato in base alla procedura prevista nel presente regolamento interno.

21.3. Le condizioni di impiego vengono attuate dalle norme sul personale, adottate e modificate dal comitato esecutivo.

21.4. Il comitato del personale è consultato prima dell'adozione di nuove condizioni di assunzione o di nuove norme sul personale. Il suo parere è presentato rispettivamente al consiglio direttivo o al comitato esecutivo.

Articolo 22

Comunicazioni e annunci

Comunicazioni generali e annunci di decisioni assunte dagli organi decisionali della BCE possono essere effettuati tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e mediante agenzie di informazioni note nei mercati finanziari.

Articolo 23

Riservatezza e accesso ai documenti e archivi della BCE

23.1. I lavori degli organismi decisionali della BCE e di ogni comitato o gruppo da essi istituito sono confidenziali, a meno che il consiglio direttivo non autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle loro delibere.

23.2. Tutti i documenti redatti dalla BCE sono confidenziali, a meno che il consiglio direttivo non decida altrimenti. Il consiglio direttivo specifica i criteri di accesso valevoli per la documentazione e gli archivi della BCE. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

23.3. L'accesso ai documenti custoditi negli archivi dell'IME sarà disciplinato dalla decisione n. 9/97 del consiglio dell'IME, fino alla sua sostituzione con una decisione del consiglio direttivo. In considerazione della liquidazione dell'IME,

- tutte le responsabilità del consiglio dell'IME in forza della citata decisione sono trasferite al consiglio direttivo;

- tutte le responsabilità del segretario generale dell'IME sono trasferite al comitato esecutivo.

23.4. I documenti custoditi negli archivi del consiglio dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea, dell'IME e della BCE sono accessibili liberamente trascorso un periodo di trenta anni. In casi particolari, il consiglio direttivo può abbreviare tale termine.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche al presente regolamento interno

Il consiglio direttivo ha facoltà di modificare il presente regolamento interno. Il consiglio generale può proporre emendamenti e il comitato esecutivo ha facoltà di adottare regole supplementari nel proprio ambito di competenza.

Articolo 25

Pubblicazione

Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 7 luglio 1998.

Per il Consiglio direttivo

Willem F. DUISENBERG

Il Presidente

In alto