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Documento 32009D0027(01)

Decisione della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2009 , che modifica la decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (BCE/2009/27)

GU L 339 del 22.12.2009, pagg. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2010; abrog. impl. da 32010D0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/998/oj

22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/55


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002

(BCE/2009/27)

(2009/998/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2009/16 del 2 luglio 2009 sull’attuazione di un programma di acquisto di obbligazioni garantite (1) istituisce, ai fini della politica monetaria, un programma di acquisto di obbligazioni garantite.

(2)

L’Indirizzo BCE/2009/10 del 7 maggio 2009 che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2) consente l’accesso alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni su iniziativa delle controparti a enti creditizi che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti.

(3)

L’esperienza ha dimostrato che è necessaro specificare il trattamento dei crediti in essere che derivano dall’insolvenza delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema e delle attività finanziarie correlate.

(4)

La decisione BCE/2001/16 del 6 dicembre 2001 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (3), necessita di essere modificata al fine di riflettere i suddetti sviluppi nel calcolo e distribuzione del reddito monetario,

DECIDE:

Articolo 1

La Decisione BCE/2001/16 è modificata come segue:

1)

L’articolo 1, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g)   per “ente creditizio” si intende: a) un ente creditizio ai sensi degli articoli 2 e 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) come recepita nell’ordinamento nazionale, sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sia soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente.

2)

l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Dal 2003, l’ammontare del reddito di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. Quali eccezioni, si considera che l’oro non generi alcun reddito, e che i titoli detenuti per finalità di politica monetaria generino reddito al tasso di interesse di riferimento.»;

3)

gli allegati I e II alla Decisione BCE/2001/16 sono modificati in conformità dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.

(2)  GU L 123 del 19.5.2009, pag. 99.

(3)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;


ALLEGATO

1.

L’allegato I alla decisione BCE/2001/16 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

COMPOSIZIONE DELL’AGGREGATO DEL PASSIVO

A.

L’aggregato del passivo comprende esclusivamente:

1.

Banconote in circolazione

Ai fini del presente allegato, nell’anno di sostituzione del contante per ogni nuova BCN dell’Eurosistema, l’ammontare delle “banconote in circolazione”:

a)

include le banconote emesse dalla BCN e denominate nella sua unità valuta nazionale; e

b)

deve essere ridotto del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro predistribuite non ancora addebitate (parte della voce dell’attivo 6 dello SpA).

Dopo l’anno di sostituzione del contante, ogni BCN intende per “banconote in circolazione” le banconote denominate in euro, con esclusione di qualsiasi altra banconota.

Qualora la data della sostituzione del contante cada in un giorno di chiusura di TARGET2, il passivo di una nuova BCN dell’Eurosistema che risulti dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9 del 14 luglio 2006 in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (1) e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante, formano parte dell’aggregato del passivo (come parte dei conti corrispondenti alla voce del passivo 10.4 dello SpA) fino a che il passivo non diventi parte delle passività interne all’Eurosistema risultanti dalle operazioni TARGET2.

2.

Passività nei confronti degli enti creditizi dell’area euro relative alle operazioni di politica monetaria denominate in euro, compresi:

a)

conti correnti, inclusi gli obblighi di riserve obbligatorie di cui all’articolo 19.1 dello statuto (voce del passivo 2.1 dello SpA);

b)

depositi nell’ambito dei depositi overnight dell’Eurosistema (voce del passivo 2.2 dello SpA);

c)

depositi a tempo determinato (voce del passivo 2.3 dello SpA);

d)

passività derivanti da operazioni temporanee di fine-tuning (voce del passivo 2.4 dello SpA);

e)

depositi connessi a richieste di pagamento di margini (voce del passivo 2.5 dello SpA).

3.

Depositi verso controparti insolventi dell’Eurosistema che sono stati riclassificati dalla voce del passivo 2.1 dello SpA.

4.

Passività delle BCN interne all’Eurosistema derivanti dalla emissione a favore della BCE di effetti cambiari a fronte dell’emissione di certificati di debito della BCE, ai sensi del capitolo 3.3 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7 (voce del passivo 10.2 dello SpA).

5.

Passività nette interne all’Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 della presente decisione (parte della voce del passivo 10.3 dello SpA).

6.

Passività nette interne all’Eurosistema derivanti da transazioni effettuate via TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce del passivo 10.4 dello SpA).

B.

L’ammontare dell’aggregato del passivo di ciascuna BCN è calcolato in conformità dei principi contabili armonizzati e delle regole stabilite nell’Indirizzo BCE/2006/16 del 10 novembre 2006 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali (2).

2.

L’allegato II alla Decisione BCE/2001/16 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

ATTIVI ACCANTONABILI

A.

Gli attivi accantonabili comprendono esclusivamente:

1.

Prestiti a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi a operazioni di politica monetaria denominati in euro (voce dell’attivo 5 dello SpA).

2.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria (voce dell’attivo 7.1 dello SpA).

3.

Crediti interni all’Eurosistema equivalenti al trasferimento alla BCE di riserve in valuta diverse dall’oro, ai sensi dell’articolo 30 dello statuto (parte della voce dell’attivo 9.2 dello SpA).

4.

Crediti netti interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall’applicazione dell’articolo 4 della presente decisione (parte della voce dell’attivo 9.4 dello SpA).

5.

Crediti netti interni all’Eurosistema derivanti da transazioni effettuate via TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce dell’attivo 9.5 dello SpA).

6.

Oro, compresi i crediti relativi all’oro trasferito alla BCE, in quantità sufficiente perché ciascuna BCN possa accantonare una porzione del proprio oro, corrispondente all’applicazione della propria quota detenuta nello schema di capitale sottoscritto all’intera quantità di oro accantonato da tutte le BCN (voce dell’attivo 1 e parte della voce dell’attivo 9.2 dello SpA).

Ai fini della presente decisione, e almeno fino al calcolo del reddito monetario per l’esercizio finanziario 2007, l’oro è valutato sulla base del prezzo in euro, per oncia di oro fino, al 31 dicembre 2002.

7.

Crediti che risultano dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensi dell’Indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante (parte della voce dell’attivo 4.1 dello SpA fino alla data della sostituzione del contante e, successivamente, parte dei conti corrispondenti alla voce dell’attivo 9.5 dello SpA), ma solo fino a che tali crediti formino parte dei crediti interni all’Eurosistema che risulta dalle operazioni TARGET2.

8.

I crediti in essere che derivano dall’insolvenza delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema, e/o le attività o crediti (nei confronti dei terzi) confiscati e/o acquisiti in occasione della liquidazione delle garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema insolventi nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema riclassificate dalla voce dell’attivo 5 dello SpA (parte della voce dell’attivo 11.6 dello SpA).

B.

Il valore di ogni attivo accantonabile della BCN è calcolato secondo i principi contabili armonizzati e le regole previste all’Indirizzo BCE/2006/16.»


(1)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39.

(2)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1


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