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Documento 32005O0015

Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2005 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE/2005/15)

GU L 345 del 28.12.2005, pagg. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, pagg. 735–736 (MT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/951/oj

28.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/33


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2005

che modifica l’indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea

(BCE/2005/15)

(2005/951/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il terzo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il terzo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 30.6 dello stesso,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2000/1 del 3 febbraio 2000 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività in valuta della Banca centrale europea (1) stabilisce, tra l’altro, quale documentazione legale dovrebbe essere utilizzata per dette operazioni.

(2)

L’indirizzo BCE/2000/1 è stato modificato l’11 marzo 2005 al fine di rispecchiare la decisione della BCE di utilizzare il contratto quadro per le operazioni finanziarie (edizione 2004) della Federazione bancaria dell’Unione europea (Fédération Bancaire Européenne) (FBE) per le operazioni in contropartita di strumenti finanziari e per le operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di talune giurisdizioni europee.

(3)

Per quanto riguarda le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto svedese, la BCE ritiene adesso che sarebbe appropriato utilizzare il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004):

i)

per tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con tali controparti; e

ii)

allo scopo di documentare i depositi aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con tali controparti purché esse siano atte a ricevere depositi, così come operazioni di pronti contro termine e/o operazioni in valuta.

(4)

L’indirizzo BCE/2000/1 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da prevedere l’utilizzo del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (Edizione 2004) per le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e per i depositi con controparti riconosciute o costituite secondo il diritto svedese e, conseguentemente, da tener conto della decisione della BCE di non ricorrere più all’accordo quadro di compensazione della BCE con tali controparti.

(5)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2000/1 è modificato come segue:

1)

L’articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Con ciascuna controparte viene stipulato un accordo quadro di compensazione in una delle forme riportate nell’allegato 2 al presente indirizzo, ad eccezione delle controparti con cui la BCE ha concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (Edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera».

2)

Il titolo dell’allegato 2a è sostituito dal seguente:

«Accordo quadro di compensazione regolato dal diritto inglese e redatto in lingua inglese (ad uso di tutte le controparti ad eccezione delle controparti:

i)

con sede legale negli Stati Uniti d’America; o

ii)

con sede legale in Francia e in Germania che sono idonee unicamente a ricevere depositi; o

iii)

con cui la BCE ha concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera».

3)

Il paragrafo 2, lettera a) dell’allegato 3 è sostituito dal seguente:

«il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera».

4)

Il paragrafo 3 dell’allegato 3 è sostituito dal seguente:

«Tutti i depositi aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che sono idonee ad effettuare le operazioni in contropartita di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e/o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati di cui al paragrafo 2 e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni, devono essere regolati dal contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 15 marzo 2006.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2005.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2005/6 (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 107).


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