EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32012O0025

2012/791/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 novembre 2012 , che modifica l’indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2012/25)

GU L 348 del 18.12.2012, pagg. 30–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 006 pag. 62 - 73

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/04/2015; abrogato da 32014O0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/791/oj

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/30


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 novembre 2012

che modifica l’indirizzo BCE/2011/14 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2012/25)

(2012/791/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione degli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema nell’attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

(2)

Sono necessarie alcune modifiche per provvedere, tra l’altro, in merito alla graduale introduzione di obblighi di comunicazione dei dati a livello di prestito per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, in merito alle specifiche riguardanti la definizione delle cedole, nonché in merito ai dati sulla verifica dei risultati e in merito al calcolo delle penalità pecuniarie per l’inosservanza degli obblighi di controparte.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 è modificato in modo conforme all’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Verifica

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») trasmettono alla Banca centrale europea (BCE), entro e non oltre il 19 dicembre 2012, informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare alle disposizioni di cui al presente indirizzo.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

Si applica a decorrere dal 3 gennaio 2013.

Articolo 4

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2012

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 è modificato come segue:

1)

alla sezione 5.1.3 è aggiunta la seguente frase:

«La BCE si riserva il diritto di prendere ogni iniziativa ritenga adeguata per correggere errori nell’annuncio delle operazioni d’asta, compresa la cancellazione o l’interruzione di un’asta in corso di esecuzione.»;

2)

alla sezione 5.1.6 è aggiunta la seguente frase:

«Qualora i risultati dell’asta contengano informazioni erronee rispetto a quanto sopra riportato, la BCE si riserva il diritto di prendere ogni iniziativa ritenga adeguata per correggere tali informazioni erronee.»;

3)

la sezione 6.2.1.1 è sostituita dalla seguente:

«6.2.1.1.   Tipo di attività

1.   Requisiti di idoneità comuni

Devono essere strumenti di debito aventi:

a)

un capitale fisso e incondizionato (1); e

b)

una cedola che non può dare luogo a interessi negativi ed è conforme a uno dei seguenti tipi:

i)

cedola a tasso fisso, cedola zero (zero coupon) e cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon), vale a dire strumenti con scadenzario e valori delle cedole predefiniti;

ii)

cedola variabile legata a differenziale costante a un tasso di interesse di riferimento (flat floating coupon) collegata a un unico indice corrispondente a un tasso del mercato monetario in euro, quali ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR e simili, o a un tasso di swap a scadenza costante quali ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA;

iii)

cedola variabile legata in misura più o meno che proporzionale alla variazione di un tasso di interesse di riferimento (leveraged and de-leveraged floating coupon), collegata a un unico indice corrispondente a un tasso del mercato monetario in euro quali ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR e simili, o a un tasso di swap a scadenza costante quali ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA;

iv)

cedola variabile legata a differenziale costante a un tasso di interesse di riferimento, o in misura più o meno che proporzionale alla variazione dello stesso (flat, leveraged and de-leveraged floating coupons) collegata al rendimento di un titolo di Stato dell’area dell’euro con una scadenza pari o inferiore a un anno (un indice oppure un rendimento di riferimento lordo);

v)

strumenti a cedola variabile legata a differenziale costante al tasso di inflazione, non contenente condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse.

Sono escluse in particolare le seguenti strutture cedolari: tutte le cedole variabili legate a tassi di interesse in moneta estera, a indici del valore di titoli o merci e ai tassi di cambio, le cedole variabili legate alla differenza tra due indici (dual floater) e le cedole variabili legate al differenziale dello swap o ad altre combinazioni di indici e ogni altro tipo di cedole a tasso variabile con un cap parametrato alla cedola precedente (ratchet) e range accrual, così come le cedole e gli strumenti a cedola dipendenti dal differenziale tra un tetto fisso e un indice (inverse floaters) dipendenti da un rating del credito. Sono inoltre escluse strutture caratterizzate da una curva dei rendimenti complessa, quali le target redemption notes e le opzioni a cambiare il tipo di cedola ricorrendo a diritti di acquisto aggiuntivi.

Le cedole idonee non dovrebbero presentare opzioni a favore dell’emittente, cioè non dovrebbero consentire modifiche nella definizione della cedola nel ciclo di vita dello strumento, dipendenti da una decisione dell’emittente. Inoltre, qualora esistano limiti massimi e minimi, questi devono essere fissi e predefiniti. La classificazione di uno strumento riguardo alla propria cedola, in caso di cedole multiple, sarà basata su una prospettiva rivolta al futuro.

La non conformità ai criteri di idoneità di cui sopra preclude l’idoneità delle attività anche nel caso in cui tali criteri si applichino soltanto a parti della struttura remunerativa (come il premio) e anche qualora sia garantito esplicitamente il pagamento di una cedola non negativa e almeno il rimborso del capitale.

I requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano sino a quando l’obbligazione sia stata rimborsata. Gli strumenti di debito non producono diritti al capitale e/o agli interessi che siano subordinati ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente.

2.   Criteri di idoneità aggiuntivi applicabili ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione [asset backed securities (ABS), nel seguito anche: “titoli garantiti da attività”]

Ai fini del quadro normativo dell’Eurosistema relativo alla politica monetaria, le obbligazioni garantite non sono considerate titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione.

Il paragrafo 1, lettera a), non si applica ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. L’Eurosistema valuta l’idoneità dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in base ai criteri aggiuntivi stabiliti nella presente sezione.

Le attività che generano flussi di cassa e che garantiscono i titoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la loro acquisizione deve essere disciplinata dalla legge di uno Stato membro dell’UE;

b)

devono essere acquistate dal cedente (originator) o un intermediario dalla società veicolo (special-purpose vehicle) che gestisce l’operazione di cartolarizzazione, secondo modalità considerate dall’Eurosistema come una “vendita effettiva” (true sale) opponibile a terzi e devono essere sottratte alla disponibilità dell’originator e dei suoi creditori, o dell’intermediario e dei suoi creditori, anche in caso di insolvenza dell’originator o dell’intermediario (2);

c)

devono essere erogati e venduti all’emittente da un originator o, se del caso, un intermediario avente la propria sede legale nel SEE;

d)

non devono consistere, completamente o in parte, effettivamente o potenzialmente, in tranches di altri titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (3). Inoltre, non devono consistere, completamente o in parte, effettivamente o potenzialmente, in credit-linked notes, swaps o altri strumenti derivati (4) o titoli sintetici;

e)

se sono crediti, gli obbligati e i creditori devono avere sede legale (o, se persone fisiche, essere residenti) nel SEE e, se del caso, il relativo titolo deve essere situato nel SEE. La legge applicabile a tali crediti deve essere la legge di un paese del SEE. Se sono obbligazioni, gli emittenti devono avere sede legale nel SEE, le obbligazioni stesse devono essere emesse in un paese del SEE conformemente alla legge di un paese del SEE ed ogni titolo relativo ad esse deve essere situato nel SEE.

Come stabilito nella sezione 6.2.1.7 l’emittente di un titolo emesso a fronte di cartolarizzazioni deve avere sede legale nel SEE.

Nel caso in cui l’originator o, se del caso, gli intermediari, abbiano sede legale nell’area dell’euro, o nel Regno Unito, l’Eurosistema ha verificato che non si applichino disposizioni restrittive in tema di revocatoria (claw-back) in tali giurisdizioni. Se l’originator o, se del caso, l’intermediario, ha sede legale in un altro paese del SEE, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione possono essere considerati idonei solo previo accertamento, da parte dell’Eurosistema dell’esistenza di un adeguato sistema di tutela dei suoi diritti dalle disposizioni in tema di revocatoria che l’Eurosistema consideri applicabili ai sensi della legge del paese del SEE in questione. A tal fine, deve essere presentato un parere legale indipendente, in una forma considerata accoglibile dall’Eurosistema, che illustri le norme applicabili in materia di revocatoria nel paese, prima che il titolo garantito da attività possa essere considerato idoneo. Al fine di decidere se i propri diritti siano adeguatamente tutelati dalle norme in materia di revocatoria, l’Eurosistema può richiedere al cessionario ulteriori documenti, inclusa una certificazione di solvibilità, per il periodo sospetto. Tra le norme in materia di revocatoria che l’Eurosistema considera restrittive e pertanto non accettabili sono incluse le norme ai sensi delle quali la vendita delle attività sottostanti possa essere invalidata dal liquidatore esclusivamente sulla base del fatto che sia stata conclusa entro un certo periodo (periodo sospetto) precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore (originator/intermediario), o laddove tale invalidazione possa essere evitata dal cessionario solo se questi prova che non era consapevole dell’insolvenza del venditore (originator/intermediario) al momento della vendita.

Nell’ambito di un programma di emissione strutturata, per essere idonea, una tranche (o sub-tranche) non può essere subordinata rispetto alle altre tranche della stessa emissione. Una tranche (o sub-tranche) è considerata non subordinata se, conformemente alla priorità di pagamento definita nel prospetto informativo e applicabile dopo l’avvio di azione esecutiva (enforcement notice) nessun’altra tranche (o sub-tranche) riceve i pagamenti (interessi e capitale) in via prioritaria rispetto ad essa, e pertanto tale tranche (o sub-tranche) è l’ultima tra le diverse tranche (o sub-tranche) del programma di emissione a sopportare perdite. Nei programmi di emissione in cui il prospetto prevede la notifica di messa in mora (acceleration notice) e di avvio di un’azione esecutiva (enforcement notice), la non subordinazione di una tranche (o di una sub-tranche) deve essere garantita ai sensi delle priorità nei pagamenti sia con riferimento alla messa in mora che alla notifica di avvio di un’azione esecutiva.

Perché i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione possano ottenere o mantenere l’idoneità per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati devono essere inviati dalle parti interessate all’Eurosistema, in relazione all’insieme (pool) di attività che generano flussi di cassa sottostanti ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, conformemente all’appendice 8.

Al fine di determinare l’idoneità dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, l’Eurosistema prende in considerazione i dati inseriti nei campi obbligatori del pertinente modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito, come definito all’appendice 8. Nella propria valutazione di idoneità, l’Eurosistema tiene conto a) di ogni mancata fornitura dei dati e b) della frequenza dei casi in cui si trovano campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contenenti dati significativi.

Ai fini dell’idoneità, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono essere coperti da attività che generano flussi di cassa considerate omogenee dall’Eurosistema, vale a dire: le attività che generano flussi di cassa a copertura di un titolo garantito da attività consistono in un unico tipo di attività appartenenti a mutui ipotecari su immobili residenziali, mutui ipotecari su immobili commerciali, prestiti a piccole e medie imprese, prestiti per l’acquisto di auto, prestiti finanziari al consumo o prestiti da leasing. I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non costituiscono garanzia idonea per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema se l’insieme di attività sottostanti è composto da attività eterogenee in quanto non possono essere oggetto di segnalazione in un unico modello per una specifica classe di attività (5).

L’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a ciascun soggetto terzo interessato (quali l’emittente, il cedente o l’organizzatore) le dichiarazioni di natura giuridica e/o i chiarimenti che ritenga necessari per valutare l’idoneità dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione nonché riguardo alla comunicazione di dati a livello di prestito. L’inottemperanza a tali richieste può condurre alla sospensione o al diniego di ammettere l’idoneità dell’operazione in titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in questione.

3.   Criteri di idoneità aggiuntivi per le obbligazioni garantite

Le obbligazioni garantite, a decorrere dal 31 marzo 2013, sono soggette ai seguenti requisiti aggiuntivi:

Il patrimonio separato di un’obbligazione garantita non contiene titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, eccezion fatta per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che:

a)

sono conformi ai requisiti stabiliti dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE rispetto ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in obbligazioni garantite;

b)

sono state erogate da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui è membro anche l’emittente delle obbligazione garantite o da un’entità affiliata alla stessa struttura centrale cui è affiliato anche l’emittente delle obbligazioni garantite;

c)

sono usate come strumento tecnico per trasferire dall’entità erogante al patrimonio separato mutui ipotecari o prestiti garantiti da proprietà immobiliari

Le obbligazioni garantite che erano incluse nell’elenco dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione a decorrere dal 28 novembre 2012 e che non sono conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a c) continuano ad essere idonee fino al 28 novembre 2014.

4)

nella sezione 6.2.1.7 la nota 58 è eliminata;

5)

nella sezione 6.2.2 la nota 60 è eliminata.

6)

la sezione 6.2.2.1 è modificsta come segue:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il credito deve presentare sia i) un capitale fisso e incondizionato, sia ii) un tasso di interesse che non possa dare luogo a flussi di cassa negativi. Tali caratteristiche devono essere mantenute fino al rimborso dell’obbligazione. Il tasso di interesse inoltre deve essere conforme a uno dei seguenti tipi: i) tipo zero coupon; ii) fisso; oppure iii) variabile, legato a un altro tasso di interesse di riferimento. Inoltre, sono idonei anche i crediti con tassi di interesse collegati al tasso di inflazione.»;

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Ammontare minimo. Al momento della presentazione in garanzia (mobilizzazione) da parte della controparte, il credito deve avere un ammontare superiore alla soglia minima. Ciascuna BCN può definire liberamente tale ammontare per i crediti domestici. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima comune pari a 500 000 EUR.»;

7)

nella sezione 6.2.3 è inserito il seguente paragrafo:

«Le banche centrali nazionali hanno facoltà di non accettare le seguenti attività negoziabili e non negoziabili come garanzia da una controparte, ancorché esse siano idonee:

a)

strumenti di debito che scadono nell’immediato futuro; e

b)

strumenti di debito con un flusso di reddito, quale il pagamento di una cedola, destinato a realizzarsi nell’immediato futuro.»;

8)

la sezione 6.2.3.2 è sostituita dalla seguente:

«6.2.3.2.   Regole per l’utilizzo delle attività idonee

Le attività negoziabili possono essere utilizzate per tutte le operazioni di politica monetaria basate su attività sottostanti, ossia per le operazioni di mercato aperto temporanee o definitive e per le operazioni di rifinanziamento marginale. Le attività non negoziabili possono essere utilizzate come attività sottostanti per le operazioni di mercato aperto temporanee e le operazioni di rifinanziamento marginale. Tutte le attività negoziabili e non negoziabili possono essere utilizzate anche come attività sottostanti alle operazioni di credito infragiornaliero.

Indipendentemente dal fatto che un’attività negoziabile o non negoziabile soddisfi i criteri di idoneità, una controparte non può costituire in garanzia un’attività emessa o garantita dalla controparte stessa o da qualsiasi altro ente con cui questa abbia stretti legami (close links) (6).

Per “stretti legami” si intende una situazione in cui la controparte è legata a un emittente/debitore/garante di attività idonee in ragione del fatto che:

a)

la controparte detiene direttamente o indirettamente tramite una o più società, il 20 % o più del capitale dell’emittente/del debitore/del garante;

b)

l’emittente/il debitore/il garante detiene direttamente, o indirettamente tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte;

c)

una parte terza detiene oltre il 20 % del capitale della controparte e oltre il 20 % del capitale dell’emittente/del debitore/del garante, direttamente o indirettamente attraverso una o più società.

Ai fini dell’attuazione della politica monetaria, in particolare per monitorare l’osservanza delle regole per l’utilizzo delle attività idonee in materia di stretti legami, l’Eurosistema condivide internamente informazioni sulle partecipazioni azionarie fornite dalle autorità di vigilanza a tali fini. Le informazioni sono soggette agli stessi standard di segretezza applicati dalle autorità di vigilanza.

Tali disposizioni in materia di stretti legami non si applicano a: a) gli stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico del SEE che gode del diritto di imposizione fiscale, o nel caso in cui uno strumento di debito sia garantito da un ente del settore pubblico del SEE che gode del diritto di imposizione fiscale; b) le obbligazioni bancarie garantite emesse conformemente ai criteri di cui alla parte 1, punti da 68 a 70 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE; c) i casi in cui gli strumenti di debito sono protetti da salvaguardie specifiche di natura legale paragonabili agli strumenti di cui alla lettera b) quali: i) DGMR non negoziabili diversi dai titoli; oppure ii) obbligazioni bancarie garantite per le quali sono soddisfatti tutti i criteri stabiliti nella parte 1, punti da 68 a 70 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE, eccezion fatta per i limiti sui prestiti garantiti nel patrimonio separato.

Inoltre, una controparte non può stanziare in garanzia un titolo garantito da attività quando essa (o una parte terza con cui ha stretti legami) fornisce al titolo copertura valutaria (currency hedge) mediante un’apposita operazione di copertura valutaria con l’emittente quale controparte di copertura (hedge counterparty), oppure assicura sostegno di liquidità pari al 20 % o a una percentuale superiore dell’importo in essere del titolo.

Tutte le attività idonee, negoziabili e non negoziabili, devono poter essere utilizzate su base transfrontaliera nell’area dell’euro. Ciò comporta che tutte le controparti dell’Eurosistema devono avere la possibilità di utilizzare attività stanziabili o tramite collegamenti con il proprio sistema nazionale di regolamento dei titoli (SSS), nel caso delle attività negoziabili, o tramite altri accordi idonei per ricevere credito dalla BCN dello Stato membro dove risiedono (cfr. sezione 6.6).

Una controparte che intenda stanziare in garanzia un titolo garantito da attività che abbia stretti legami con l’originator delle attività sottostanti è obbligata a informare l’Eurosistema circa ogni modifica prevista al titolo garantito da attività suscettibile di avere un impatto potenziale sulla sua qualità creditizia, quale ad esempio l’alterazione del tasso di interesse dovuto sui titoli, un cambiamento negli accordi di swap, modifiche nella composizione dei prestiti sottostanti non regolamentati nel prospetto, modifiche nella priorità dei pagamenti. La notifica all’Eurosistema deve essere effettuata almeno un mese prima di qualunque modifica su un titolo garantito da attività prestato in garanzia. Inoltre, al momento della prestazione del titolo garantito da attività, la controparte dovrebbe fornire informazioni sulle modifiche effettuate nei sei mesi precedenti. In linea con la sezione 6.2, l’Eurosistema non formula pareri prima della modifica.

Tavola 4

Attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema

Criteri di idoneità

Attività negoziabili (7)

Attività non negoziabili (8)

Tipo di attività

Certificati di debito della BCE

Altri strumenti di debito negoziabili (9)

Crediti

DGMR

Standard di credito

L’attività deve soddisfare elevati standard di credito valutati in base alle regole definite dall’ECAF per le attività negoziabili (9)

Il debitore/garante deve soddisfare elevati standard di credito. La qualità creditizia è valutata usando le regole definite dall’ECAF per i crediti

L’attività deve soddisfare elevati standard di credito valutati in base alle regole definite dall’ECAF per i DGMR

Luogo di emissione

SEE (9)

Non applicabile

Non applicabile

Procedure diregolamento/trattamento

Luogo di regolamento: area dell’euro

Le attività devono essere accentrate e trasferibili mediante registrazioni contabili presso una BCN o un SSS che soddisfi i criteri minimi stabiliti dalla BCE.

Procedure dell’Eurosistema

Procedure dell’Eurosistema

Tipo di emittente/debitore/garante

BCN

Settore pubblico

Settore privato

Istituzioni internazionali e sovranazionali

Settore pubblico

Società non finanziarie

Istituzioni internazionali e sovranazionali

Enti creditizi

Sede dell’emittente, del debitore e del garante

Emittente (9): SEE o paesi del G10 non appartenenti al SEE

Debitore: SEE

Garante (9): SEE

Area dell’euro

Area dell’euro

Mercati idonei

Mercati regolamentati

Mercati non regolamentati accettati dalla BCE

Non applicabile

Non applicabile

Valuta

euro

euro

euro

Ammontare minimo

Non applicabile

Soglia minima alla presentazione del credito

utilizzo nazionale: soglia decisa dalla BCN

utilizzo su base transfrontaliera: soglia comune di 500 000 EUR

Non applicabile

Legislazioni applicabili

Per i titoli garantiti da attività la loro acquisizione deve essere disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro dell’UE. La legislazione applicabile ai crediti sottostanti deve essere quella di un paese del SEE.

Legislazione applicabile al contratto di credito e alla mobilizzazione: legge di uno Stato membro

Il numero complessivo di legislazioni nazionali applicabili:

a)

alla controparte;

b)

al creditore;

c)

al debitore;

d)

al garante (se del caso);

e)

al contratto di credito; e

f)

al contratto di mobilizzazione

non deve essere superiore a due.

Non applicabile

Utilizzo transfrontaliero

9)

nella sezione 6.3.2 la nota 72 è eliminata;

10)

nella sezione 6.3.4.1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Un’ECAI che partecipa all’ECAF è soggetta al processo di verifica dei risultati dell’Eurosistema (cfr. sezione 6.3.5). Unitamente ai dati sulla verifica dei risultati, deve essere presentata anche una certificazione firmata dall’amministratore delegato dell’ECAI o da una persona autorizzata a firmare responsabile della funzione di audit o di conformità nell’ambito dell’ECAI, che confermi l’accuratezza e la validità dei dati di verifica dei risultati.»;

11)

nella sezione 6.3.4.4 il terzo sottoparagrafo è sostituito dal seguente:

«Il fornitore di RT partecipante all’ECAF deve acconsentire a sottoporsi al processo di verifica dei risultati svolto dall’Eurosistema (10) (cfr. sezione 6.3.5). Egli ha l’obbligo di predisporre e mantenere l’infrastruttura necessaria a un controllo costante del cosiddetto “insieme statico” (static pool). La costruzione e l’analisi di tale insieme devono essere in linea con i requisiti generali dell’ECAF per la verifica dei risultati. Il fornitore di RT si impegna a comunicare all’Eurosistema i risultati della valutazione di performance da esso svolta, non appena questa è conclusa. Unitamente ai dati sulla verifica dei risultati, deve essere presentata anche una certificazione firmata dall’amministratore delegato o da una persona autorizzata a firmare responsabile della funzione di audit o di conformità nell’ambito dell’RT, che confermi l’accuratezza e la validità dei dati di verifica dei risultati. Il fornitore di RT si impegna altresì a conservare in archivio per un periodo di cinque anni le registrazioni relative agli insiemi statici e ai dettagli sui casi di inadempienza.

12)

la sezione 6.3.5 è sostituita dalla seguente:

«6.3.5.   Verifica dei risultati dei sistemi di valutazione della qualità creditizia

Tutti i sistemi di valutazione della qualità creditizia sono soggetti a verifica dei risultati nell’ambito dell’ECAF. Per ogni sistema di valutazione della qualità creditizia il processo di verifica dei risultati dell’ECAF, svolto a cadenza annuale, consiste in un raffronto ex post fra: a) il tasso di inadempienza osservato per tutte le entità e gli strumenti idonei valutati dal sistema di valutazione della qualità creditizia, laddove le entità e gli strumenti sono raggruppati in insiemi statici in base a determinate caratteristiche, quali la valutazione del credito, la classe di attività, il settore industriale, il modello di valutazione del credito; e b) l’adeguata soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema data dalla probabilità di inadempienza (PD) di riferimento (sono considerate due PD di riferimento: una PD pari a 0,10 % su un orizzonte temporale di un anno che è considerata equivalente a una valutazione della qualità del credito di livello 2 e una PD pari a 0,40 % su un orizzonte temporale di un anno che è considerata equivalente a una valutazione della qualità del credito di livello 3 della scala di rating armonizzata dell’Eurosistema). Lo scopo di tale processo è assicurare che la classificazione (mapping) delle valutazioni fornite dai sistemi di valutazione del credito alla scala di rating armonizzata dell’Eurosistema resti adeguata e che i risultati delle valutazioni del credito siano confrontabili tra diversi sistemi e fonti.

Il primo elemento del processo è la compilazione annuale a cura del fornitore del sistema di valutazione, dell’elenco di entità e strumenti la cui valutazione della qualità del credito soddisfi la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema all’inizio del periodo di verifica. Tale lista è poi presentata all’Eurosistema dal fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia utilizzando il modello fornito dall’Eurosistema che include i campi relativi all’identificazione, la classificazione e la valutazione del credito. Il secondo elemento del processo ha luogo alla fine del periodo di verifica di 12 mesi quando il fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia aggiorna i dati relativi ai risultati delle entità e degli strumenti inclusi nella lista. L’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni necessarie per la conduzione della verifica dei risultati.

Il tasso di inadempienza rilevato sull’insieme statico di un sistema di valutazione creditizia, registrato su un orizzonte temporale di un anno, è utilizzato come dato analitico per il processo di verifica dei risultati dell’ECAF, che include una regolare verifica annua e una valutazione su più periodi. In caso di un significativo scostamento, su un periodo di un anno e/o di più anni, fra il tasso di inadempienza osservato per l’insieme statico e la soglia di qualità creditizia, l’Eurosistema consulta il fornitore del sistema di valutazione del credito per analizzare le ragioni di tale scostamento. Questa procedura può dare luogo alla correzione della soglia di qualità creditizia applicabile al sistema in questione.

L’Eurosistema può decidere di sospendere o escludere il sistema di valutazione del credito se, per diversi anni, non si registra un miglioramento dei risultati. Inoltre, in caso di infrazione alle regole che disciplinano l’ECAF, il sistema sarà escluso da quest’ultimo. Se un rappresentante del sistema di valutazione della qualità creditizia fornisce informazioni imprecise o incomplete ai fini della verifica dei risultati, l’Eurosistema può astenersi dall’esclusione in caso di irregolarità minori.»;

13)

la sezione 6.4.2. è modificata come segue:

a)

la lettera f) è soppressa;

b)

la tavola 8 è soppressa;

14)

nella sezione 6.5.1 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Per ogni attività idonea negoziabile, l’Eurosistema individua il mercato di riferimento più significativo per la rilevazione del prezzo, che sarà utilizzato nel calcolo del valore di mercato.

b)

Il valore di un’attività negoziabile viene calcolato sulla base del prezzo più rappresentativo nella giornata operativa precedente la data di valutazione. In mancanza di un prezzo indicativo per una particolare attività nella giornata operativa precedente la data di valutazione, l’Eurosistema definisce un prezzo teorico.»;

15)

nell’appendice 6, la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   Sanzioni pecuniarie

Nel caso di inadempienza della controparte alle norme relative alle operazioni d’asta (11), alle norme relative alle transazioni bilaterali (12), alle norme relative all’utilizzo delle attività sottostanti (13), alle norme sulle procedure di fine giornata o alle condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale (14), l’Eurosistema applica le seguenti sanzioni pecuniarie:

a)

per quanto riguarda le inadempienze alle norme relative alle operazioni d’asta, alle transazioni bilaterali e all’utilizzo delle attività sottostanti, è applicata una sanzione pecuniaria sia alla prima sia alla seconda inadempienza che avvengano entro un periodo di 12 mesi. Le sanzioni pecuniarie sono calcolate in base al tasso di rifinanziamento marginale aumentato di 2,5 punti percentuali.

i)

Per le violazioni delle norme relative alle operazioni d’asta e alle transazioni bilaterali, le sanzioni pecuniarie sono calcolate sulla base dell’ammontare delle garanzie o della liquidità che la controparte non ha potuto regolare, moltiplicato per il coefficiente X/360, laddove X rappresenta il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è riuscita a prestare garanzie o a fornire la somma allocata nel periodo di scadenza di un’operazione. Qualora la somma risultante dal calcolo sia inferiore a EUR 500, si applica una sanzione forfetaria di EUR 500; e

ii)

per le violazioni delle norme relative all’uso delle attività sottostanti (15), le sanzioni pecuniarie sono calcolate in base all’ammontare delle attività inidonee, o delle attività che non possono essere utilizzate dalla controparte, che sono fornite da una controparte a una BCN o alla BCE; oppure, non vengono rimosse dalla controparte entro o prima dell’inizio dell’ottavo giorno di calendario successivo a un evento allo scadere del quale le attività idonee cessano di essere tali o non possono più essere utilizzate dalla controparte. Tale ammontare è moltiplicato per il coefficiente X/360, laddove X rappresenta il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte ha violato le norme sull’uso delle attività sottostanti. Qualora la somma risultante dal calcolo sia inferiore a EUR 500, si applica una sanzione forfetaria di EUR 500;

b)

alla prima inadempienza alle norme sulle procedure di fine giornata o sull’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, le sanzioni pecuniarie previste sono calcolate in base al tasso di rifinanziamento marginale applicabile alla data in cui ha avuto inizio la violazione, aumentato di 5 punti percentuali. Nel caso di inadempienze reiterate, il tasso di interesse di penalizzazione è aumentato di ulteriori 2,5 punti percentuali per ogni inadempienza che avvenga in un periodo di 12 mesi, calcolato sulla base dell’importo dell’accesso non autorizzato all’operazione di rifinanziamento marginale. Qualora la somma risultante dal calcolo sia inferiore a EUR 500, si applica una sanzione forfetaria di EUR 500.

16)

l’appendice 7 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 7

COSTITUZIONE DI VALIDE TUTELE PER I CREDITI

Al fine di costituire valide tutele per i crediti e assicurare che questi possano essere realizzati rapidamente in caso di inadempienza della controparte, devono essere soddisfatti i requisiti legali aggiuntivi descritti di seguito:

a)

Accertamento dell’esistenza dei crediti: le misure minime adottate dalle BCN per verificare l’esistenza dei crediti forniti in garanzia all’Eurosistema sono: a) un’autocertificazione impegnativa della controparte, trasmessa alla BCN con cadenza almeno trimestrale, attestante l’esistenza dei crediti costituiti in garanzia; questa attestazione può essere sostituita da una verifica incrociata delle informazioni detenute nelle centrali dei rischi eventualmente esistenti; b) accertamento una tantum da parte di una BCN, di un’autorità di vigilanza o di un revisore esterno delle procedure con cui la controparte presenta all’Eurosistema le informazioni relative all’esistenza dei crediti; c) controlli casuali della qualità e accuratezza dell’autocertificazione, condotti dalle BCN, dalle competenti centrali di rischi, dalle autorità di vigilanza o da revisori esterni.

L’autocertificazione trimestrale di cui sopra comporta l’obbligo in capo alle controparti dell’Eurosistema di confermare e garantire per iscritto quanto segue:

i)

che i crediti offerti in garanzia a una BCN soddisfano i criteri di idoneità prescritti dall’Eurosistema;

ii)

che i crediti presentati come attività sottostanti non sono e non verranno utilizzati contemporaneamente come garanzie a favore di eventuali soggetti terzi;

iii)

che comunicheranno alla BCN competente, immediatamente ma al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, ogni evento che incida in modo sostanziale sul rapporto contrattuale effettivo fra la controparte e la BCN interessata, in particolare in caso di rimborsi anticipati, parziali o totali, declassamenti o modifiche significative delle condizioni di erogazione del credito.

Affinché gli accertamenti una tantum e i controlli casuali di cui alle lettere b) e c) possano avere luogo, le autorità di vigilanza o, in particolare, le BCN o i revisori esterni devono essere autorizzati a svolgerli, se necessario su base contrattuale o conformemente alle vigenti disposizioni di legge nazionali.

b)

Validità dell’accordo per la mobilizzazione dei crediti: l’accordo per la mobilizzazione dei crediti come garanzia deve anche essere valido tra le parti (cedente e cessionario) secondo il diritto nazionale. Devono essere espletate tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell’accordo e la mobilizzazione di un credito come garanzia.

c)

Piena opponibilità ai terzi della mobilizzazione: tenendo conto delle specificità delle diverse giurisdizioni interessate, ai fini della notifica al debitore circa la mobilizzazione del credito come garanzia è necessario ottemperare ai seguenti requisiti:

i)

negli Stati membri in cui la notifica al debitore costituisce un prerequisito per la piena validità nei confronti dei terzi della mobilizzazione del credito come garanzia e in particolare per la priorità della sicurezza degli interessi della BCN nei confronti di altri creditori, secondo quanto disposto dai testi nazionali applicabili, la notifica ex ante al debitore è richiesta previamente o contestualmente all’effettiva mobilizzazione del credito come garanzia;

ii)

in altri Stati membri in cui l’iscrizione in un pubblico registro della mobilizzazione del credito come garanzia costituisce un prerequisito per la piena validità nei confronti dei terzi della mobilizzazione del credito come garanzia e in particolare per la priorità della sicurezza degli interessi della BCN nei confronti di altri creditori, secondo quanto disposto dai testi nazionali applicabili, tale registrazione è richiesta previamente o contestualmente all’effettiva mobilizzazione del credito come garanzia;

iii)

infine, negli Stati membri in cui, ai sensi dei testi di legge nazionali applicabili, la notifica ex ante al debitore o l’iscrizione in un registro pubblico di cui ai punti i) e ii) non sono obbligatorie, ai fini della validità della mobilizzazione del credito come garanzia, viene richiesta la notificazione ex post del debitore. In questa fattispecie, la controparte o la BCN (secondo quanto disposto dai testi nazionali applicabili) notificano al debitore che il credito è mobilizzato dalla controparte a favore della BCN immediatamente dopo un evento creditizio. Per “evento creditizio” si intende un’inadempienza o circostanze simili, ulteriormente definite nei testi nazionali applicabili.

La notifica non è obbligatoria nel caso in cui i crediti siano costituiti da strumenti al portatore per i quali la legislazione nazionale vigente non prescrive la notificazione. In questi casi la BCN interessata può imporre l’obbligo di trasferire fisicamente gli strumenti alla BCN interessata stessa, previamente o contestualmente alla loro effettiva mobilizzazione come garanzia.

In aggiunta ai requisiti minimi sopra descritti, le BCN possono decidere di richiedere la notifica ex ante o l’iscrizione in un registro pubblico anche in altre fattispecie, come disposto dai testi nazionali applicabili.

Devono essere espletate anche tutte le altre formalità legali necessarie per assicurare la validità dell’accordo e la mobilizzazione di un credito come garanzia.

d)

Assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza: la controparte non ha l’obbligo di ottenere il consenso del debitore per comunicare informazioni sul credito e sul debitore che siano richieste dall’Eurosistema al fine di assicurare la costituzione di valide tutele per i crediti e che questi possano essere realizzati rapidamente nell’eventualità di un’inadempienza della controparte. Nel contratto fra loro stipulato, la controparte e il debitore concordano che quest’ultimo acconsente in maniera incondizionata alla trasmissione di tali informazioni sul credito e il debitore all’Eurosistema. L’inclusione di questo tipo di clausole non è necessaria se la legislazione nazionale non prevede restrizioni alla trasmissione di tali dati, come definito nei testi nazionali applicabili.

e)

Assenza di restrizioni alla mobilizzazione del credito: le controparti assicurano che i crediti siano pienamente trasferibili e che possano essere utilizzati senza restrizioni come garanzie a favore dell’Eurosistema. Il contratto di credito o gli altri accordi contrattuali fra la controparte e il debitore non devono contenere disposizioni restrittive della mobilizzazione, fatti salvi i casi in cui la legislazione nazionale attribuisce all’Eurosistema specifiche prerogative in materia di mobilizzazione delle garanzie, indipendentemente da eventuali limitazioni contrattuali.

f)

Assenza di restrizioni alla realizzazione del credito: il contratto di credito o gli altri accordi contrattuali fra la controparte e il debitore non devono prevedere alcuna restrizione alla realizzazione del credito usato come garanzia, comprese eventuali disposizioni relative alla forma, ai tempi o ad altri requisiti di realizzo.»;

17)

è aggiunta la seguente appendice 8:

«Appendice 8

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO PER I TITOLI EMESSI A FRONTE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

I dati a livello di prestito sono presentati e pubblicati elettronicamente nel registro dei dati a livello di prestito in conformità ai requisiti dell’Eurosistema (quali, tra gli altri, accesso aperto, copertura, non discriminazione, adeguata struttura di governance, trasparenza) e designati come tali dalla BCE, in conformità ai requisiti stabiliti nella presente appendice. A tale scopo, è utilizzato il relativo modello di segnalazione di dati a livello di prestito per ogni singola transazione, secondo la classe di attività comprendente l’insieme di attività che generano flussi di cassa (16).

I dati a livello di prestito devono essere comunicati come minimo su base trimestrale, non oltre il mese successivo alla data prevista per il pagamento degli interessi sul titolo garantito da attività in questione. Se i dati a livello di prestito non sono comunicati o aggiornati entro un mese dalla relativa data di pagamento del tasso di interesse, il titolo garantito da attività cessa di essere idoneo. Al fine di assicurare l’osservanza di tali requisiti, il registro dei dati a livello di prestito effettuerà controlli sulla coerenza e accuratezza delle segnalazioni di nuovi dati o di aggiornamenti di dati a livello di prestito per ogni transazione.

A partire dalla data di applicazione degli obblighi informativi in materia di dati a livello di prestito per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, cioè con riferimento alla pertinente classe di attività in base al modello, devono essere fornite informazioni dettagliate a livello di ciascun prestito incluso nell’insieme di attività che generano flussi di cassa affinché un titolo emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione sia o rimanga idoneo. Entro tre mesi il titolo emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione deve obbligatoriamente raggiungere un livello minimo di conformità, valutato in base alla disponibilità delle informazioni negli specifici campi dati contenuti nel modello di segnalazione dei dati a livello di prestito. Per ricomprendere i campi non disponibili, in ciascun modello sono state incluse sei opzioni “non disponibile” (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può essere riportato secondo il modello. Vi è inoltre una settima opzione ND applicabile unicamente al modello per i CMBS.

Le opzioni ND e il loro significato sono stabiliti nella seguente tabella:

Opzioni “Non disponibile”

Spiegazione

ND1

Dato non raccolto in quanto non richiesto dai criteri di sottoscrizione

ND2

Dato raccolto al momento della richiesta ma non inserito nel sistema di segnalazione al momento del completamento

ND3

Dato raccolto al momento della richiesta ma inserito in un sistema separato dal sistema di segnalazione

ND4

Dato raccolto ma disponibile solo a decorrere dal AAAA-MM

ND5

Non pertinente

ND6

Non applicabile per l’ordinamento giuridico

ND7

Solo per i prestiti CMBS con un valore inferiore EUR 500 000, inteso come il valore dell’intero saldo commerciale al momento della concessione

Il seguente periodo transitorio di nove mesi si applica a tutti i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (secondo la data, i requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito si applicano alla relativa classe di attività):

il primo trimestre successivo alla data di applicazione dei requisiti è un periodo di prova. I dati a livello di prestito devono essere comunicati ma non vi sono limiti specifici riguardo al numero dei campi obbligatori contenenti i valori da ND1 a ND7,

nel secondo trimestre, il numero dei campi obbligatori contenenti il valore ND1 non può superare il 30 % del numero totale dei campi obbligatori e il numero di campi obbligatori che contengono i valori ND2, ND3 o ND4 non può superare il 40 % del numero totale dei campi obbligatori,

nel terzo trimestre, il numero dei campi obbligatori contenenti i valori ND1 non può superare il 10 % del numero totale dei campi obbligatori e il numero di campi obbligatori che contengono i valori ND2, ND3 o ND4 non può superare il 20 % del numero totale dei campi obbligatori,

al termine del periodo transitorio, tra i dati a livello di prestito non vi devono essere campi obbligatori contenenti i valori ND1, ND2, ND3 o ND4 per una singola transazione.

Nell’applicare tali soglie, il registro dei dati a livello di prestito genererà e assegnerà un punteggio a ogni operazione relativa a un titolo garantito da attività, all’atto della comunicazione ed elaborazione dei dati a livello di prestito. Tale punteggio rifletterà il numero di campi obbligatori contenenti il valore ND1 e il numero dei campi obbligatori contenenti i valori ND2, ND3 o ND4, rapportati in ciascun caso al totale dei campi obbligatori. A tale riguardo, le opzioni ND5, ND6 e ND7 possono essere utilizzate soltanto se i relativi campi del modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito pertinente lo consentono. Dalla combinazione delle due soglie di riferimento deriva la seguente gamma di punteggi per i dati a livello prestito:

Matrice del valore di punteggio

Campi ND1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

o

ND3

o

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

In base al periodo transitorio di cui sopra, il punteggio deve migliorare gradualmente ad ogni trimestre in conformità al seguente schema:

Linea temporale

Valore di punteggio (trattamento dell’idoneità)

primo trimestre (comunicazione iniziale)

(nessun valore di punteggio applicato)

secondo trimestre

C3 (come minimo)

terzo trimestre

B2 (come minimo)

dal quarto trimestre in poi

A1

Per i titoli garantiti da mutui residenziali (residential-mortgage backed securities, RMBS), gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2013 e il periodo transitorio di nove mesi termina il 30 settembre 2013.

Per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in cui le attività che generano flussi di cassa comprendono prestiti a piccole e medie imprese (PMI), gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2013 e il periodo transitorio termina il 30 settembre 2013.

Per i titoli garantiti da mutui su immobili a carattere commerciale (commercial-mortgage backed securities, CMBS), gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicheranno a decorrere dal 1o marzo 2013 e il periodo transitorio termina il 30 novembre 2013.

Per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione in cui le attività che generano flussi di cassa comprendono prestiti per l’acquisto di auto, prestiti al consumo, o prestiti da leasing, gli obblighi informativi per ciascun prestito si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2014 e il periodo transitorio termina il 30 settembre 2014.

I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione emessi dopo nove mesi dalla data di applicazione dei nuovi obblighi informativi per ciascun prestito (17) devono essere pienamente conformi agli stessi obblighi sin dalla prima presentazione dei dati a livello di prestito e cioè sin dall’emissione. Le operazioni relative a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione già esistenti che non sono conformi a nessuno dei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito resteranno idonee fino al 31 marzo 2014. L’Eurosistema valuterà, caso per caso, se una determinata operazione relativa a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione possa beneficiare di questa clausola di salvaguardia.


(1)  Le obbligazioni con warrant o con altri diritti analoghi connessi non sono considerate idonee.

(2)  Un titolo garantito da attività non è considerato idoneo se una delle attività che generano flussi di cassa a garanzia del titolo garantito da attività erano originate direttamente dalla società veicolo [Special Purpose Vehicle (SPV)] che ha emesso i titoli ABS.

(3)  Tale requisito non esclude i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione la cui struttura d’emissione includa due società veicolo e laddove il requisito della “vendita effettiva” sia soddisfatto in maniera tale che gli strumenti di debito emessi dalla seconda società veicolo siano direttamente o indirettamente garantiti dall’insieme originario di attività, e che tutti i flussi di cassa provenienti da attività che generano flussi di cassa siano trasferiti dalla prima alla seconda società veicolo.

(4)  Tale restrizione non comprende gli swaps utilizzati in transazioni con titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione esclusivamente per fini di copertura dei rischi.

(5)  I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non conformi ai requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito in quanto consistono in insiemi misti di attività sottostanti eterogenee e/o non sono conformi a nessun modello a livello di prestito restano idonei fino al 31 marzo 2014.»;

(6)  Nel caso in cui una controparte utilizzi attività che, a causa dell’identità dell’emittente/del debitore/del garante o dell’esistenza di stretti legami, non sono o non sono più stanziabili a garanzia di un finanziamento in essere, essa è obbligata a informare immediatamente la banca centrale nazionale competente. Il valore di queste attività è pari a zero nella giornata successiva di valutazione e può essere richiesto un adeguamento dei margini (cfr. anche l’allegato 6). Inoltre, la controparte deve ritirare l’attività il più presto possibile.»;

(7)  Per informazioni più dettagliate, cfr. la sezione 6.2.1.

(8)  Per informazioni più dettagliate, cfr. la sezione 6.2.2.

(9)  La qualità creditizia degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non finanziarie e privi di rating è determinata sulla scorta della fonte di valutazione scelta dalla pertinente controparte, conformemente alle regole dell’ECAF per i crediti definite nella sezione 6.3.3. Per tali strumenti di debito negoziabili, sono stati modificati il criterio relativo alla sede dell’emittente/del garante (area dell’euro) e quello relativo al luogo di emissione (area dell’euro).

(10)  La controparte è tenuta a informare tempestivamente il fornitore di RT circa un evento creditizio che potrebbe segnalare un potenziale deterioramento della qualità creditizia.»;

(11)  Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti o di contante (quando sia il caso, con riferimento ai margini di garanzia) per regolare nel giorno del regolamento, o per garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia sino alla scadenza dell’operazione, il contante che le è stato assegnato in un’operazione di immissione di liquidità, o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l’ammontare assegnato in un’operazione di assorbimento di liquidità.

(12)  Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti idonee o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l’importo concordato nelle transazioni bilaterali, o se non riesce a garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia, una transazione bilaterale in essere in ogni momento sino alla scadenza.

(13)  La violazione ricorre se una controparte utilizza attività che sono o sono divenute non idonee (o che essa non può utilizzare) per garantire un credito in essere: per esempio a causa di stretti legami, o dell’identità, tra l’emittente/il garante e la controparte.

(14)  La violazione ricorre se una controparte registra un saldo negativo sul conto di regolamento a fine giornata e non soddisfa le condizioni di accesso per l’operazione di rifinanziamento marginale.

(15)  Le seguenti disposizioni si applicano altresì laddove: a) la controparte abbia utilizzato attività non idonee o abbia fornito informazioni aventi un impatto negativo sul valore della garanzia, per esempio informazioni sull’importo in essere di un credito utilizzato, che risulta falso o è risultato tale o non è aggiornato; ovvero b) la controparte stia utilizzando attività non idonee a causa della sussistenza di stretti legami tra l’emittente/garante e la controparte.»;

(16)  Le relative versioni dei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito per le classi di attività specifiche sono pubblicati sul sito Internet della BCE.

(17)  Vale a dire il 30 settembre 2013 per i RMBS e le PMI, il 30 novembre 2013 per i CMBS e il 30 settembre 2014 per i prestiti per l’acquisto di auto, prestiti al consumo o prestiti da leasing».


In alto