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Documento 32014O0046
2014/870/EU: Guideline of the European Central Bank of 19 November 2014 amending Guideline ECB/2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral and amending Guideline ECB/2007/9 (ECB/2014/46)
2014/870/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014 , che modifica l'Indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2014/46)
2014/870/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014 , che modifica l'Indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2014/46)
GU L 348 del 4.12.2014, pagg. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
4.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/27 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 novembre 2014
che modifica l'Indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9
(BCE/2014/46)
(2014/870/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3, 18.1 e 18.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo l'Indirizzo BCE/2014/31 (1), i requisiti minimi relativi alla soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema, come specificati nelle regole dettate dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per le attività negoziabili di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 (2), non si applicano agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dai governi di Stati membri dell'area dell'euro, purché ottemperino a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. |
(2) |
il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ritiene che la Repubblica ellenica ottemperi a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. Gli strumenti di debito negoziabili che sono emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che soddisfano gli altri criteri di idoneità costituiscono pertanto garanzie idonee ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, soggette a una specifica tabella degli scarti di garanzia. |
(3) |
Alla luce del complessivo miglioramento della condizioni di mercato per le attività negoziabili greche, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di rivedere la tabella degli scarti di garanzia applicabile agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica. Tale tabella è inserita nell'Indirizzo BCE/2014/31. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare l'Indirizzo BCE/2014/31 di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all'allegato I all'Indirizzo BCE/2014/31
L'allegato I all'Indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dall'allegato al presente Indirizzo.
Articolo 2
Efficacia, attuazione e applicazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 15 dicembre 2014. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 10 dicembre 2014.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 novembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
(2) Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I all'indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica
Titoli di stato greci |
Scadenza residua (in anni) |
Cedola a tasso fisso e variabile |
Zero coupon |
0-1 |
6,5 |
6,5 |
|
1-3 |
11,0 |
12,0 |
|
3-5 |
16,5 |
18,0 |
|
5-7 |
23,0 |
26,0 |
|
7-10 |
34,0 |
39,5 |
|
> 10 |
40,0 |
52,5 |
|
Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato |
Scadenza residua (in anni) |
Cedola a tasso fisso e variabile |
Zero coupon |
0-1 |
13,5 |
14,0 |
|
1-3 |
19,0 |
20,0 |
|
3-5 |
24,5 |
26,5 |
|
5-7 |
31,5 |
35,0 |
|
7-10 |
43,5 |
49,5 |
|
> 10 |
50,0 |
62,0» |