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Documento 52015XB0320(01)

Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

GU C 93 del 20.3.2015, pagg. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/2


Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

(2015/C 93/02)

IL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Vista la decisione della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (1), e in particolare il suo articolo 13 sexies, paragrafo 1,

Considerando che:

(1)

L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2) richiede ai membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (di seguito «i membri del Consiglio di vigilanza») di agire in piena indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

(2)

L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce il principio di separazione tra i compiti specifici della Banca centrale europea (BCE) in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale e i compiti della BCE relativi alla politica monetaria, e altri compiti, al fine di evitare conflitti di interesse, e garantisce che tali funzioni siano esercitate in conformità agli obiettivi applicabili.

(3)

L’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 richiede alla BCE di istituire e mantenere procedure generali e formali, tra cui procedure deontologiche e periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interesse derivanti dalla successiva assunzione, entro due anni, di membri del Consiglio di vigilanza, e provvedere ad opportune informative, fatte salve le norme in materia di protezione dei dati applicabili. Tali procedure fanno salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose. Per quanto riguarda i membri del Consiglio di vigilanza che sono rappresentanti delle autorità nazionali competenti, dette procedure devono essere istituite e attuate in cooperazione con tali autorità. Inoltre, tali procedure fanno salva l’applicazione delle condizioni di impiego della BCE per il presidente, il vicepresidente e i quattro rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza, che includono anche disposizioni relative ai periodi di incompatibilità.

(4)

L’articolo 13 sexies, paragrafo 2, del regolamento interno della Banca centrale europea richiede a ciascun membro del Consiglio di vigilanza di assicurarsi che le persone che lo accompagnano, i supplenti e i rappresentanti della sua banca centrale nazionale, ove l’autorità nazionale competente non sia la banca centrale, sottoscrivano una dichiarazione che li impegna all’osservanza del codice di condotta prima di partecipare alle riunioni del Consiglio di vigilanza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1.   Il presente codice di condotta si applica ai membri del Consiglio di vigilanza nell’assolvimento dei loro compiti in qualità di membri del Consiglio di vigilanza e di membri del Comitato direttivo del consiglio di vigilanza. Esso si applica altresì alle persone che li accompagnano, ai supplenti e ai rappresentanti delle banche centrali nazionali, ove l’autorità nazionale competente non sia la banca centrale nazionale (di seguito «gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza»), nell’assolvimento dei loro compiti relativi al Consiglio di vigilanza e al Comitato direttivo del Consiglio di vigilanza, nei casi in cui ciò sia espressamente previsto.

1.2.   Il presente codice di condotta fa salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose, nonché delle condizioni di impiego della BCE, comprese le norme in materia di operazioni finanziarie private, applicabili a coloro che rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice di condotta nella loro qualità di rappresentanti delle autorità nazionali competenti o di rappresentanti delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti o di membri della BCE.

Articolo 2

Principi fondamentali

2.1.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza osservano i più elevati standard di condotta etica. Nell’assolvimento dei loro compiti, essi devono agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e senza alcuna considerazione per l’interesse personale. Essi sono consapevoli dell’importanza dei propri compiti e responsabilità, tengono conto della natura pubblica delle loro funzioni e seguono una condotta che consenta di mantenere e promuovere la fiducia del pubblico nella BCE.

2.2.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza assolvono i loro compiti nel rigoroso rispetto del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo statuto del SEBC»), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del regolamento interno della Banca centrale europea e del regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (3).

2.3.   In occasione di dichiarazioni pubbliche su materie relative al meccanismo di vigilanza unico, i membri del Consiglio di vigilanza tengono in debito conto il ruolo da essi ricoperto e i compiti ad essi affidati nell’ambito del Consiglio di vigilanza e chiariscono in particolare se essi parlano in qualità di rappresentanti delle autorità nazionali competenti, a titolo personale o quali membri del Consiglio di vigilanza.

2.4.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza assolvono i propri compiti, e considerano se stessi nelle apparizioni pubbliche, quali rappresentanti del Consiglio di vigilanza, quale organo collegiale interno della BCE. Nell’ambito del Consiglio di vigilanza, essi coordinano i messaggi da trasmettere mediante discorsi pubblici, in forma orale e/o scritta, e in qualsiasi altra forma di comunicazione pubblica. Essi coordinano altresì, nell’ambito del Consiglio di vigilanza, qualsiasi partecipazione alle audizioni del Parlamento europeo e dell’Eurogruppo e qualsiasi relazione presentata a questi ultimi in conformità all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché qualsiasi scambio di opinioni con i parlamenti nazionali in conformità all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 3

Separazione dalla funzione di politica monetaria

3.1.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza rispettano il principio di separazione tra i compiti specifici della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale e i compiti della BCE relativi alla politica monetaria, e altri compiti, e osservano le norme interne della BCE sulla separazione tra la vigilanza prudenziale e la politica monetaria da adottare ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

3.2.   Nell’assolvimento dei loro compiti, i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza tengono conto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e non interferiscono nello svolgimento di altri compiti della BCE.

Articolo 4

Indipendenza

4.1.   In conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, nell’assolvimento dei compiti ad essi attribuiti, agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, a prescindere da interessi nazionali o personali, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

4.2.   In particolare, i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza assolvono i compiti ad essi attribuiti liberi da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza di natura commerciale, che potrebbero comprometterne l’indipendenza personale.

4.3.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza si astengono dall’esercizio di attività professionali e si dimettono da qualsiasi incarico che potrebbe essere di ostacolo alla loro indipendenza o offrire loro la possibilità di utilizzare informazioni privilegiate.

Articolo 5

Norme in materia di operazioni finanziarie private

5.1.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza non utilizzano informazioni riservate alle quali essi abbiano accesso al fine di effettuare operazioni finanziarie private, direttamente o indirettamente attraverso terzi, a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto di terzi.

5.2.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza istituiscono o seguono adeguate procedure per la gestione dei propri beni personali, che eccedano quelli necessari per il normale uso personale e familiare, in modo da garantire l’indipendenza dei membri del Consiglio di vigilanza e l’assenza di conflitti di interesse ed impedire l’uso di informazioni privilegiate da parte dei membri.

5.3.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza osservano le norme in materia di operazioni finanziarie private adottate dalla BCE per i membri del proprio personale. Per quanto riguarda i membri del Consiglio di vigilanza che sono rappresentanti delle autorità nazionali competenti, l’osservanza e il monitoraggio di tali norme in materia di operazioni finanziarie private sono soggetti a qualsiasi norma procedurale nazionale applicabile.

Articolo 6

Dichiarazione sulla situazione patrimoniale

In assenza dell’obbligo di fornire una dichiarazione sulla situazione patrimoniale ai sensi delle norme nazionali applicabili, i membri del Consiglio di vigilanza presentano al presidente della BCE, nei primi tre mesi di mandato o entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente codice di condotta, una dichiarazione scritta attestante la loro situazione patrimoniale, qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto in una società e la futura organizzazione per la gestione dei loro beni durante il mandato di membro del Consiglio di vigilanza. Tali dichiarazioni scritte, comprese le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale richieste ai sensi delle norme nazionali applicabili, sono aggiornate annualmente.

Articolo 7

Parere del Comitato etico della BCE

7.1.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza chiedono il parere del Comitato etico della BCE in caso di dubbi sull’applicazione pratica delle norme stabilite nel presente codice di condotta.

7.2.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, nonché la BCE e l’autorità nazionale competente o la banca centrale nazionale di cui il membro richiedente del Consiglio di vigilanza o altro partecipante alle riunioni del Consiglio di vigilanza sia un rappresentante, sono informati dei principi e della motivazione dei pareri emessi dal Comitato etico della BCE senza che sia identificato alcun singolo membro del Consiglio di vigilanza o altro partecipante.

Articolo 8

Periodi di incompatibilità

8.1.   I membri del Consiglio di vigilanza informano il presidente della BCE della propria intenzione di esercitare un’attività professionale, retribuita o meno, nel periodo di due anni decorrente dalla data di cessazione dalla carica. Essi possono soltanto esercitare un’attività professionale con:

a)

un ente creditizio direttamente sottoposto alla vigilanza della BCE, dopo la scadenza di un periodo di un anno dalla data di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di vigilanza;

b)

un ente creditizio non direttamente sottoposto alla vigilanza della BCE, qualora esista un conflitto di interessi o tale conflitto possa essere percepito come esistente, dopo la scadenza di un periodo di un anno dalla data di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di vigilanza;

c)

un ente diverso da un ente creditizio, salvo il caso in cui esista un conflitto di interessi o tale conflitto possa essere percepito come esistente, nel qual caso la relativa attività può iniziare solo dopo la scadenza di un periodo di sei mesi decorrente dalla data di cessazione dalla carica di membro del Consiglio di vigilanza.

8.2.   Gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza informano il presidente della BCE della propria intenzione di esercitare un’attività professionale, retribuita o meno, nel periodo di un anno decorrente dalla data in cui essi abbiano cessato di agire in tale veste. Essi possono soltanto esercitare un’attività professionale con:

a)

un ente creditizio direttamente sottoposto alla vigilanza della BCE, dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di cessazione della loro partecipazione al Consiglio di vigilanza;

b)

un ente creditizio non direttamente sottoposto alla vigilanza della BCE, qualora esista un conflitto di interessi o tale conflitto possa essere percepito come esistente, dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di cessazione della loro partecipazione al Consiglio di vigilanza;

c)

un ente diverso da un ente creditizio, salvo il caso in cui esista un conflitto di interessi o tale conflitto possa essere percepito come esistente, nel qual caso la relativa attività può iniziare solo dopo la scadenza di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di cessazione della loro partecipazione al Consiglio di vigilanza.

8.3.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza chiedono al Comitato etico della BCE di emettere un parere sui periodi di incompatibilità ad essi applicabili ai sensi del presente articolo. Il Comitato etico della BCE può raccomandare nel proprio parere l’esonero dai periodi di incompatibilità stabiliti nel presente articolo o la riduzione di essi, nei casi in cui l’eventualità di conflitti di interesse derivanti da attività professionali successive possa essere esclusa.

8.4.   Relativamente agli articoli 8.1, lettera a), e 8.2, lettera a), il Comitato etico della BCE può altresì raccomandare nel proprio parere di estendere i periodi di incompatibilità sino a un massimo di due anni per i membri del Consiglio di vigilanza e di un anno per gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza in determinate circostanze in cui l’eventualità di conflitti di interesse derivanti da attività professionali successive non possa essere esclusa per periodi di tempo più lunghi.

8.5.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza dovrebbero ricevere un’indennità adeguata, per i periodi di incompatibilità, dalle rispettive istituzioni di appartenenza. Tale indennità dovrebbe essere corrisposta indipendentemente dal ricevimento di un’offerta di esercitare un’attività professionale. In proposito, i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza possono chiedere un parere al Comitato etico della BCE sul livello di indennità adeguato per i periodi di incompatibilità.

8.6.   I pareri emessi dal comitato etico della BCE ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 sono trasmessi al Consiglio di vigilanza per essere sottoposti al suo esame. Il Consiglio di vigilanza adotta quindi una raccomandazione nei confronti della rispettiva autorità nazionale competente o della rispettiva banca centrale nazionale, che informa il Consiglio di vigilanza di qualsiasi impedimento all’esecuzione di tale raccomandazione.

Articolo 9

Conflitti di interesse

9.1.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza evitano qualsiasi situazione che possa ingenerare o che possa essere percepita come suscettibile di ingenerare un conflitto di interessi. Un conflitto di interessi sorge quando i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza hanno interessi privati o personali che possano influire sull’assolvimento imparziale e obiettivo dei loro compiti, compreso qualsiasi beneficio o vantaggio potenziale per se stessi, i loro familiari o i loro partner riconosciuti.

9.2.   Qualsiasi situazione che possa causare o che possa essere percepita come suscettibile di causare un conflitto di interessi è comunicata per iscritto dai membri del Consiglio di vigilanza e dagli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza al Consiglio stesso, e tali membri non partecipano ad alcuna delibera o ad alcun voto relativamente a tale situazione.

Articolo 10

Doni o altri benefici

10.1.   Con il termine «dono» si intende qualsiasi beneficio o vantaggio, finanziario o in natura, connesso ai compiti attribuiti ai membri del Consiglio di vigilanza o agli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, ma che non costituisce la retribuzione convenuta per i servizi prestati, offerto dai o ai membri del Consiglio di vigilanza o altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza o a un loro familiare o ai loro partner riconosciuti.

10.2.   L’accettazione di un dono in nessun caso pregiudica o condiziona l’obiettività e la libertà d’azione di un membro del Consiglio di vigilanza né crea obblighi o aspettative inopportune da parte del destinatario o del donante. Non sono accettati doni connessi a enti sottoposti a vigilanza di valore superiore a 50 EUR e doni del settore pubblico di valore che oltrepassi la misura di ciò che è consueto e considerato appropriato. Qualora situazioni particolari non consentano di rifiutare tali doni, questi devono essere consegnati alla BCE, all’autorità nazionale competente o alla banca centrale nazionale di cui sia rappresentante il membro del Consiglio di vigilanza o altro partecipante alle riunioni del Consiglio di vigilanza interessato, a meno che il valore eccedente la soglia dei 50 EUR sia versato alla BCE, all’autorità nazionale competente o alla banca centrale nazionale. I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza non accettano doni frequenti dalla stessa fonte.

Articolo 11

Accettazione di inviti e relativi pagamenti

11.1.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, tenendo conto dell’obbligo di rispettare il principio di indipendenza e di evitare conflitti di interesse, possono accettare inviti a conferenze, ricevimenti o eventi culturali e relativi intrattenimenti, compresa un’appropriata ospitalità, se la loro partecipazione all’evento è compatibile con l’assolvimento dei loro compiti o è nell’interesse della BCE. Essi dovrebbero osservare particolare cautela in caso di inviti individuali.

11.2.   Qualsiasi invito o pagamento non conforme alle presenti norme deve essere rifiutato dai membri del Consiglio di vigilanza e dagli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza, che informano le loro controparti riguardo alle norme applicabili.

Articolo 12

Attività svolte a titolo personale

12.1.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza garantiscono che le attività da essi eventualmente svolte a titolo personale, retribuite o meno, non abbiano un impatto negativo sui loro obblighi e non ledano la reputazione della BCE.

12.2.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza possono svolgere, ad esempio, attività di insegnamento e attività accademiche, nonché altre attività, purché tali attività non siano collegate ad enti sottoposti a vigilanza. Essi possono accettare un compenso e il rimborso delle spese per tali attività, se intraprese a titolo personale e senza il coinvolgimento della BCE, purché tale compenso e tali spese siano commisurati al lavoro svolto e rimangano nei limiti imposti dalla prassi comune.

12.3.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza comunicano annualmente per iscritto al Comitato etico qualsiasi attività cui abbiano partecipato a titolo personale e qualsiasi retribuzione percepita per i loro incarichi esterni, di natura pubblica o privata, che siano stati svolti durante il loro mandato.

12.4.   Nei contributi scientifici o accademici i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza indicano chiaramente che tali contributi sono elaborati a titolo personale e non rappresentano la posizione della BCE.

Articolo 13

Impiego retribuito o altri incarichi del coniuge o del partner riconosciuto

I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza comunicano immediatamente al Comitato etico qualsiasi impiego retribuito o altra attività retribuita del coniuge o del partner riconosciuto che possa causare o che possa essere percepito come suscettibile di causare un conflitto di interessi, anche in caso di dubbio.

Articolo 14

Segreto professionale

14.1.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza tengono conto degli obblighi inerenti al segreto professionale previsti dall’articolo 37 dello statuto del SEBC, dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dall’articolo 23 bis del regolamento interno della Banca centrale europea, secondo i quali i membri sono tenuti a non rivelare informazioni riservate, in occasione di discorsi pubblici o di dichiarazioni pubbliche o ai mezzi di informazione, riguardo a decisioni in materia di vigilanza che non siano state ancora ufficialmente pubblicate.

14.2.   I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza adottano ogni misura necessaria per garantire che gli obblighi inerenti al segreto professionale di cui all’articolo 37 dello statuto del SEBC siano rispettati dalle persone che hanno accesso alle informazioni detenute dai membri.

Articolo 15

Informazione relativa alle norme giuridiche nazionali confliggenti

I membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle riunioni del Consiglio di vigilanza informano il Comitato etico della BCE di qualsiasi impedimento alla piena osservanza del presente codice di condotta, compreso qualsiasi impedimento derivante da norme giuridiche nazionali confliggenti.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente codice di condotta entra in vigore il giorno seguente alla sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, 12 novembre 2014

Il presidente del Consiglio di vigilanza

Danièle NOUY


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  GU L 182 del 21.6.2014, pag. 56.


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