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Documento 52015HB0049

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2015, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2015/49)

GU C 438 del 30.12.2015, pagg. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 438/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2015

sulle politiche di distribuzione dei dividendi

(BCE/2015/49)

(2015/C 438/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2),

considerando quanto segue:

è necessario che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in un contesto macroeconomico e finanziario difficile, che esercita pressione sulla redditività degli enti creditizi e, di conseguenza, sulla loro capacità di costituire la propria base di capitale. Inoltre, mentre gli enti creditizi devono finanziare l’economia, una politica di distribuzione dei dividendi conservativa rientra in un’adeguata gestione del rischio e in un solido sistema bancario. Dovrebbe essere applicato il medesimo metodo che era indicato nella Raccomandazione BCE/2015/2 della Banca centrale europea (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1.

Gli enti creditizi dovrebbero adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti, in modo da rispettare, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili.

a)

Gli enti creditizi sono tenuti a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali minimi applicabili («requisiti di primo pilastro»). Essi comprendono un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %, un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 % e un coefficiente di capitale totale dell’8 %, come disposto dall’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

b)

Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali imposti in conseguenza della decisione sul processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory review and evaluation process, SREP) ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e che vanno al di là dei requisiti di primo pilastro («requisiti di secondo pilastro»).

c)

Gli enti creditizi sono altresì tenuti a rispettare la riserva di capitale anticiclica e le riserve sistemiche di cui all’articolo 128, nn. 2, 3, 4 e 5 della direttiva 2013/36/UE, e tutte le altre riserve stabilite dalle autorità nazionali competenti e designate.

d)

Gli enti creditizi sono inoltre tenuti a rispettare, entro la data di entrata a pieno regime, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale calcolati secondo le norme a regime al termine del periodo transitorio (fully loaded) (6). Ciò si riferisce all’applicazione piena dei suddetti coefficienti dopo l’applicazione delle disposizioni transitorie, nonché all’applicazione della riserva di capitale anticiclica e delle riserve sistemiche di cui all’articolo 128, nn. 2, 3, 4 e 5 della direttiva 2013/36/UE, e di tutte le altre riserve stabilite dalle autorità nazionali competenti e designate. Le disposizioni transitorie sono previste dal titolo XI della direttiva 2013/36/UE e dalla parte dieci del regolamento (UE) N. 575/2013.

Tali requisiti devono essere rispettati sia a livello consolidato sia su base individuale, salvo che non sia stata accordata una deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto agli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.

Con riferimento agli enti creditizi che pagheranno dividendi (7) nel 2016, in relazione all’esercizio finanziario 2015, la BCE raccomanda quanto segue:

a)    Categoria 1 : Gli enti creditizi che rispettano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e che hanno già raggiunto alla data del 31 dicembre 2015 i propri coefficienti fully loaded di cui alla lettera d) del paragrafo 1, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate;

b)    Categoria 2 : Gli enti creditizi che rispettano alla data del 31 dicembre 2015 i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), ma che non hanno raggiunto alla medesima data i propri coefficienti fully loaded di cui alla lettera d) del paragrafo 1, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate. Inoltre, in linea di principio dovrebbero pagare dividendi solo nella misura in cui sia garantito, come minimo, un percorso lineare (8) verso il raggiungimento dei requisiti patrimoniali fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera d);

c)    Categoria 3 : Gli enti creditizi che non rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), in linea di principio non dovrebbero distribuire alcun dividendo.

Gli enti creditizi che non possono conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi come definiti all’articolo 2, punti 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti all’articolo 2, punti 7 e 23, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate dovrebbero applicare la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato (9).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Raccomandazione BCE/2015/2 della Banca centrale europea, del 28 gennaio 2015, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 51 del 13.2.2015, pag. 1).

(6)  Tutte le riserve a livelli fully loaded, ad eccezione della riserva di conservazione del capitale, che per ragioni metodologiche è fissata al livello di applicazione progressiva del 2016, per i calcoli relativi ai livelli fully loaded.

(7)  Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contante soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.

(8)  In pratica ciò significa che nel corso di un periodo di quattro anni a partire dal 31 dicembre 2014, gli enti creditizi dovrebbero in linea di principio trattenere almeno il 25 % all’anno dello scarto rispetto ai propri coefficienti fully loaded di capitale primario di classe 1, di capitale di classe 1 e di capitale totale di cui al paragrafo 1, lettera d).

(9)  Qualora la raccomandazione si applichi a soggetti vigilati meno significativi e a gruppi vigilati meno significativi che reputino di non potervisi conformare in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi, essi dovrebbero contattare immediatamente le proprie autorità nazionali competenti.


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