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Documento 32014D0008(01)

2014/303/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 20 febbraio 2014 , sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2014/8)

GU L 159 del 28.5.2014, pagg. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 01/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/303/oj

28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/54


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 febbraio 2014

sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali

(BCE/2014/8)

(2014/303/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il secondo trattino dell'articolo 132, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il secondo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell'articolo 271, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 35.6 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con il nono considerando del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (1), il Consiglio direttivo ha il compito di verificare che le Banche centrali nazionali (BCN) adempiano agli obblighi derivanti dai trattati. A tale effetto il Consiglio direttivo monitora l'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario imposto dall'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente decisione mira a chiarire i criteri applicati dalla Banca centrale europea (BCE) riguardo alla remunerazione dei depositi detenuti da amministrazioni e autorità pubbliche presso la rispettiva banca centrale in relazione al divieto di finanziamento monetario sancito dal trattato, ai fini della summenzionata funzione di monitoraggio.

(2)

Al fine di monitorare l'osservanza del divieto di finanziamento monetario imposto dall'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE terrà conto della remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, che non dovrebbero superare una remunerazione basata sui pertinenti tassi di interesse del mercato monetario. La presente decisione specifica i tassi di interesse di mercato che operano quale limite alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche e che verranno presi in considerazione nel monitoraggio dell'osservanza del trattato con decorrenza dal 1o dicembre 2014.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «amministrazioni pubbliche» si intendono tutti gli enti pubblici di cui all'articolo 123 del trattato, interpretato alla luce del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, fatta eccezione per gli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle BCN, ricevono dalla BCE e dalle BCN lo stesso trattamento degli enti creditizi privati;

b)

per «depositi delle amministrazioni pubbliche» si intendono depositi overnight e a tempo determinato accettati da parte BCN dalle amministrazioni pubbliche;

c)

per «tasso di mercato per depositi overnight non garantiti» si intende: i) con riferimento ai depositi overnight in euro, l'euro overnight average interest rate (EONIA); ii) con riferimento ai depositi overnight in una diversa valuta, un tasso comparabile;

d)

per «tasso di mercato sui depositi overnight garantiti» si intende: i) con riferimento ai depositi a tempo determinato, l'euro repo market offered rate (EUREPO) con scadenza comparabile, ove disponibile; e ii) con riguardo a depositi a tempo determinato in valuta estera, un tasso comparabile.

Articolo 2

Remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche e osservanza del divieto di finanziamento monetario

1.   Ai fini del monitoraggio dell'osservanza del divieto di finanziamento monetario, alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le BCN si applicano i seguenti limiti massimi:

a)

per i depositi overnight, il tasso di mercato per depositi overnight non garantiti;

b)

per depositi a tempo determinato, il tasso di mercato per i depositi garantiti ovvero, ove questo non sia disponibile, il tasso di mercato per depositi overnight non garantiti.

2.   L'osservanza dei limiti massimi di cui al paragrafo 1 è verificata alla luce di tutti i fatti rilevanti specifici relativi al singolo caso.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   La BCE applica le disposizioni della presente decisione a decorrere dal 1o dicembre 2014.

2.   La presente decisione entra in vigore il 22 febbraio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 febbraio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104b, paragrafo 1, del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).


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