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Documento 32014D0328

2014/328/UE: Decisione della Banca Centrale Europea, del 12 marzo 2014 , che modifica la decisione BCE/2013/35 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2014/11)

GU L 166 del 5.6.2014, pagg. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/04/2015; abrogato da 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/328/oj

5.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/31


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 marzo 2014

che modifica la decisione BCE/2013/35 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie

(BCE/2014/11)

(2014/328/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

visto l'Indirizzo BCE/2011/14 del 20 dicembre 2011 sugli strumenti e le procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1) e la Decisione BCE/2013/6 del 20 marzo 2013 sulle regole in merito all'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emessa per uso proprio (2),

considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni standard alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite dall'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, nonché dalle decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 (3).

(2)

Ai sensi della sezione 1.6 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(3)

Il 17 luglio 2013 il Consiglio direttivo ha deciso di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo dei rischi modificando i criteri di idoneità e gli scarti di garanzia applicati alle garanzie accettate nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e adottando misure supplementari per migliorare la coerenza complessiva del sistema e la sua attuazione pratica. Tali misure sono state stabilite nella Decisione BCE/2013/35.

(4)

In relazione ai requisiti di rating per i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, la Decisione BCE/2013/35 richiede ulteriori perfezionamenti ed è opportuno modificarla di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 6 della Decisione BCE/2013/35 è modificato come segue:

1.

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La soglia di qualità creditizia applicabile alle attività emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, precisata alla sezione 6.3 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, corrisponde a un grado di qualità creditizia (Credit Quality Step, CQS) di livello 2 in base alla scala di rating armonizzata dell'Eurosistema (“singola A”) (4). Tutti i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono disporre di almeno due valutazioni per l'emissione di livello “singola A” da parte di un'ECAI accettata.

(4)  Un rating “singola A” è un rating pari almeno ad “A3” di Moody's, “A–” di Fitch o Standard & Poor's, ovvero “AL” di DBRS.»"

2.

Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22.

(3)  Decisione BCE/2013/35 del 26 settembre 2013 relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 6).


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