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Documento 32014D0057(01)

    Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2014 , relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (rifusione) (BCE/2014/57)

    GU L 53 del 25.2.2015, pagg. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 31/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

    25.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 53/24


    DECISIONE (UE) 2015/298 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 15 dicembre 2014

    relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57)

    (rifusione)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 33,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Decisione BCE/2010/24 (1) stabilisce le modalità con le quali la Banca centrale europea (BCE) distribuisce alle BCN: a) il proprio reddito maturato in ciascun esercizio finanziario sulle banconote in euro in circolazione; e b) il proprio reddito derivante dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (securities markets programme, SMP), conseguito in ciascun esercizio finanziario.

    (2)

    La Decisione BCE/2010/24 deve essere modificata al fine di tenere conto della distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dagli acquisti delle obbligazioni garantite e dei titoli garantiti da attività effettuati conformemente alla Decisione BCE/2014/40 (2) e alla Decisione BCE/2014/45 (3). È opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

    (3)

    La Decisione BCE/2010/29 (4) fissa la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. L'articolo 4 della Decisione BCE/2010/29 e l'allegato alla medesima attribuiscono alla BCE l'8 % dell'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La BCE detiene saldi creditizi interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN in proporzione alle quote di queste nello schema di capitale sottoscritto, per un valore equivalente all'ammontare delle banconote in euro che la stessa emette.

    (4)

    In forza dell'articolo 2, paragrafo 2, della Decisione BCE/2010/23 (5), i saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono remunerati al tasso di riferimento. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della Decisione BCE/2010/23, tale remunerazione è liquidata attraverso pagamenti via TARGET2.

    (5)

    Il settimo considerando della Decisione BCE/2010/23 stabilisce che, in linea di principio, il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN, conformemente alle decisioni del Consiglio direttivo, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

    (6)

    Parimenti dovrebbe essere distribuito alle BCN, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura, il reddito della BCE derivante dai titoli acquistati ai sensi dell'SMP, del terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (third covered bond purchase programme, in seguito, «CBPP3») e del programma di acquisto di titoli garantiti da attività (asset-backed securities purchase programme, in seguito «ABSPP»).

    (7)

    Nel distribuire il proprio reddito maturato sulle banconote in euro in circolazione e derivante dai titoli acquistati nell'ambito dei programmi SMP, CBPP3 e ABSPP, la BCE dovrebbe prendere in considerazione una stima del proprio risultato economico dell'anno che tenga debitamente conto della necessità di destinare dei fondi ad accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e del prezzo dell'oro, nonché della disponibilità di accantonamenti cui possa attingersi per la copertura di spese anticipate.

    (8)

    Nel determinare l'ammontare del profitto netto della BCE da trasferire al fondo di riserva generale ai sensi dell'articolo 33.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «Statuto del SEBC»), il Consiglio direttivo dovrebbe tenere in considerazione che la parte di tale profitto corrispondente al reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati nell'ambito dei programmi SMP, CBPP3 e ABSPP dovrebbe essere distribuita alle BCN per intero,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione:

    a)

    per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

    b)

    per «saldi interni all'Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, risultanti dell'applicazione dell'articolo 4 della Decisione BCE/2010/29;

    c)

    per «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» si intende il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, quale risultato dell'applicazione dell'articolo 2 della Decisione BCE/2010/23;

    d)

    per «reddito della BCE derivante da titoli» si intende il reddito netto che deriva da: i) titoli acquistati dalla BCE ai sensi dell'SMP in conformità alla Decisione BCE/2010/5 (6), ii) obbligazioni garantite acquistate nell'ambito del CBPP3, in conformità alla Decisione BCE/2014/40, e iii) titoli garantiti da attività acquistati nell'ambito dell'ABSPP in conformità alla Decisione BCE/2014/45.

    Articolo 2

    Distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e di quello derivante da titoli

    1.   Il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e quello derivante da titoli sono dovuti per intero alle BCN nello stesso esercizio finanziario in cui maturano e sono distribuiti alle stesse in proporzione delle rispettive quote versate del capitale sottoscritto della BCE.

    2.   Salvo quanto diversamente deciso dal Consiglio direttivo, la BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione maturato e quello derivante da titoli conseguito in ciascun esercizio finanziario l'ultimo giorno lavorativo del gennaio dell'anno successivo.

    3.   L'ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo presa in conformità dello Statuto del SEBC, in relazione alle spese sostenute dalla BCE con riferimento all'emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.

    Articolo 3

    Deroga all'articolo 2

    In deroga all'articolo 2, il Consiglio direttivo decide prima della fine dell'esercizio finanziario se il reddito della BCE di cui a tale articolo debba essere interamente o parzialmente trattenuto nella misura necessaria ad assicurare che l'ammontare del reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale esercizio. Tali decisioni sono adottate qualora, sulla base di una stima motivata elaborata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero conseguire un profitto netto annuale inferiore al previsto ammontare del reddito di cui all'articolo 2. Prima della fine dell'esercizio finanziario, il Consiglio direttivo può decidere di trasferire, interamente o parzialmente, il reddito della BCE di cui a tale articolo in un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e del prezzo dell'oro.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e abrogazione

    1.   La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2014.

    2.   La Decisione BCE/2010/24 è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2014.

    3.   I riferimenti alla Decisione BCE/2010/24 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2014

    Il presidente della BCE

    Mario DRAGHI


    (1)  Decisione BCE/2010/24, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 35).

    (2)  Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).

    (3)  Decisione (UE) 2015/5, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).

    (4)  Decisione BCE/2010/29 della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione delle banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).

    (5)  Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17).

    (6)  Decisione BCE/2010/5, del 14 maggio 2010, che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (GU L 124 del 20.5.2010, pag. 8).


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