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Documento 32015D0004

Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4)

GU L 107 del 25.4.2015, pagg. 76–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/656/oj

25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/76


DECISIONE (UE) 2015/656 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2015

sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,

Considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto una nuova procedura in base alla quale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente per l'inclusione nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) degli utili di periodo o di fine esercizio prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento. Tale autorizzazione è concessa se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso; l'ente ha dimostrato che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili.

(2)

Gli articoli 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (3) specificano il significato di «prevedibile» ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (4) stabilisce obblighi uniformi relativamente alle segnalazioni a fini di vigilanza.

(4)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è l'autorità competente responsabile per il rilascio agli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza diretta dell'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, ove le condizioni sopra riportate siano soddisfatte.

(5)

Tenendo conto del fatto che il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 ha armonizzato l'approccio in materia di deduzione dei dividendi prevedibili dagli utili di periodo o di fine esercizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 dovrebbe essere concessa qualora determinate condizioni siano soddisfatte.

(6)

Nei casi in cui le condizioni per applicare la presente decisione non siano soddisfatte, la BCE valuterà su base individuale le richieste di autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le condizioni in presenza delle quali la BCE ha determinato di concedere agli enti creditizi l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   La presente decisione fa salvo il diritto degli enti creditizi di richiedere alla BCE l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 in casi non previsti dalla presente decisione.

3.   La presente decisione si applica agli enti creditizi sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta ai sensi del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1.

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che è sottoposto alla vigilanza della BCE;

2.

«base consolidata» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

3.

«base subconsolidata» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

4.

per «soggetto consolidante» si intende l'ente creditizio tenuto a soddisfare i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata, a seconda del caso, in conformità agli articoli 11 e 18 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

5.

per «utili di periodo» si intendono gli utili, come individuati nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento più breve di un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;

6.

per «utili di fine esercizio» si intendono gli utili, come definiti nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento pari ad un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;

7.

per «tasso di distribuzione a livello consolidato» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto consolidante; e b) l'utile al netto delle imposte che può essere riconosciuto ai proprietari del soggetto consolidante. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.

8.

per «tasso di distribuzione a livello individuale» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto; e b) l'utile al netto delle imposte. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.

Articolo 3

Autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

1.   Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi sono autorizzati ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, prima che sia stata adottata una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento, a condizione che siano state rispettate le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione.

2.   Le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 devono essere soddisfatte prima della trasmissione delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri applicabili, in conformità con le date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

3.   Gli enti creditizi che intendono includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 inviano una comunicazione alla BCE che comprende la documentazione richiesta dagli articoli 4 e 5 della presente decisione. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione in questione, la BCE comunica agli enti creditizi se tale documentazione contiene le informazioni richieste dalla presente decisione.

Articolo 4

Verifica degli utili

1.   La BCE considera soddisfatta la condizione relativa alla verifica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 se l'ente creditizio che effettua la comunicazione fornisce alla BCE un documento, sottoscritto dal suo revisore esterno, che presenti i requisiti indicati nei paragrafi 3 e 4.

2.   Gli enti creditizi che comunicano la propria intenzione di includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, a vari livelli di consolidamento o su base individuale, possono fornire il documento di cui al paragrafo 1 al massimo livello di consolidamento.

3.   Per gli utili di fine esercizio, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una lettera di attestazione provvisoria (comfort letter) che attesti che la revisione non è stata completata e che nulla si è posto all'attenzione dei revisori che possa indurli a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi.

4.   Per gli utili di periodo, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una relazione di revisione contabile limitata (review report, come definita dall'International Standard on Review Engagements 2410, emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board, o uno standard comparabile applicabile a livello nazionale) o, a condizione che la verifica condotta dall'ente creditizio consista in una relazione di revisione, in una lettera di attestazione provvisoria di tenore analogo a quello indicato al paragrafo 3.

Articolo 5

Deduzione dagli utili di ogni onere o dividendo prevedibile

1.   Al fine di dimostrare che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo degli utili, l'ente creditizio è tenuto:

a)

a fornire una dichiarazione che tali utili sono stati rilevati in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina contabile applicabile e che l'ambito del consolidamento prudenziale non è sostanzialmente più ampio dell'ambito della verifica contenuta nel documento del revisore esterno indicato all'articolo 4; e

b)

a trasmettere alla BCE un documento sottoscritto da un soggetto qualificato che esponga in modo dettagliato le principali componenti di tali utili di periodo o di fine esercizio, incluse le deduzioni per oneri o dividendi prevedibili.

2.   Nei casi in cui gli utili di periodo o di fine esercizio debbano essere inclusi su base consolidata o subconsolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti dal soggetto consolidante.

3.   I dividendi da dedurre sono pari all'importo formalmente proposto o deliberato dall'organo di amministrazione. Se tale proposta o decisione formale non è stata ancora assunta, il dividendo da dedurre è pari al maggiore tra i seguenti:

a)

il dividendo massimo calcolato in conformità alla politica interna dei dividendi;

b)

il dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione degli ultimi tre anni;

c)

il dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente.

4.   Una deduzione di dividendi basata su un metodo diverso da quelli elencati al paragrafo 3 non è coperta dalla presente decisione.

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per «soggetto qualificato» si intende un soggetto che è stato debitamente autorizzato dall'organo di amministrazione dell'ente a sottoscrivere per conto di esso.

6.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti utilizzano il modello di comunicazione contenuto in allegato alla presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2015.

2.   La presente decisione si applica dalla data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2014, in conformità all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO

[Denominazione e dettagli dell'ente]

[Nome e indicazioni sul coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto]

[Luogo, data]

[Riferimento dell'ente]

Inclusione degli utili nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1)

Egregio Signore/Gentile Signora,

ai fini della trasmissione delle segnalazioni a fini di vigilanza riferite alla data del [data di riferimento per le segnalazioni regolamentari], ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea (BCE/2015/4), comunico con la presente l'intenzione di [nome dell'ente/del gruppo bancario/del sottogruppo] di includere nel proprio capitale primario di classe 1 (CET1) [individuale/consolidato] gli utili netti risultanti dal proprio bilancio [di periodo/d'esercizio] alla data del [data del bilancio].

Gli utili netti da includere nel capitale primario di classe 1 sono stati calcolati come segue:

a)

utile non distribuito ante imposte

[EUR 0]

b)

imposte

[EUR 0]

c)

altri oneri imposti dall'autorità di vigilanza (1)

[EUR 0]

d)

altri oneri prevedibili non inclusi nel conto profitti e perdite (2)

[EUR 0]

e)

oneri totali (b + c + d)

[EUR 0]

f)

dividendo deliberato o proposto (3)

[EUR 0/vuoto]

g)

dividendo massimo ai sensi della politica interna dei dividendi (4)

[EUR 0]

h)

dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione (ultimi tre anni) (5)

[EUR 0]

i)

dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente

[EUR 0]

j)

dividendo da dedurre (maggiore tra g, h e i se f è lasciato in bianco; altrimenti f)]

[EUR 0]

k)

effetto di limiti di natura normativa (6)

[EUR 0]

l)

utile che può essere incluso nel capitale primario di classe 1 (a – e – j + k)

[EUR 0]

Ai fini di quanto sopra, dichiaro che:

i dati sopra riportati sono accurati, per quanto è a mia conoscenza,

gli utili sono stati verificati da soggetti indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso, come richiesto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla Decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4). A tal proposito, accludo in allegato [la relazione di revisione/la relazione di revisione contabile limitata (review report)/la lettera di attestazione provvisoria (comfort letter)] di [nome del revisore],

gli utili sono stati valutati in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina contabile applicabile,

tutti gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo degli utili, come sopra dettagliato,

l'importo dei dividendi da dedurre è stato stimato in conformità alla Decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4). In particolare, i dividendi deducibili sono basati su una proposta o delibera formale o, qualora tale proposta o delibera formale non sia disponibile, sul maggiore tra: i) il dividendo massimo ai sensi della politica interna dei dividendi; ii) il dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione degli ultimi tre anni; iii) il dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente. Nel caso in cui il tasso di distribuzione atteso dei dividendi sia stato calcolato utilizzando un intervallo di valori, invece di un valore fisso, è stato usato il limite superiore di tale intervallo,

l'organo di amministrazione di [nome dell'ente/del gruppo bancario/del sottogruppo] si impegna a formulare una proposta di distribuzione dei dividendi che sia pienamente coerente con il calcolo degli utili netti sopra riportato.

Distinti saluti,

[Nome e posizione del rappresentante autorizzato dell'ente]


(1)  Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 241/2014.

(2)  Articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

(3)  Articolo 2, paragrafi 2 e 10, del Regolamento (UE) n. 241/2014. Tale voce dovrebbe essere pari a 0 solamente nel caso in cui ci sia una delibera o proposta formale di non distribuire alcun dividendo. Se non c'è alcuna delibera o proposta formale il campo è lasciato in bianco.

(4)  Articolo 2, paragrafi da 4 a 6, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

(5)  Articolo 2, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

(6)  Articolo 2, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 241/2014.


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