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Documento 32016R0445
Regulation (EU) 2016/445 of the European Central Bank of 14 March 2016 on the exercise of options and discretions available in Union law (ECB/2016/4)
Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)
Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)
GU L 78 del 24.3.2016, pagg. 60–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 04/04/2022
24.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 78/60 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/445 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 14 marzo 2016
sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafi 1 e 2,
visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare gli articoli 89, paragrafo 3, 178, paragrafo 1, 282 paragrafo 6, 327, paragrafo 2, l'articolo 380, gli articoli 395, paragrafo 1, 400, paragrafo 2, 415, paragrafo 3, 420, paragrafo 2, 467, paragrafo 3, 468, paragrafo 3, 471, paragrafo 1, 473, paragrafo 1, 478, paragrafo 3, l'articolo 479, paragrafi 1 e 4, l'articolo 480, paragrafo 3, l'articolo 481, paragrafi 1 e 5, e gli articoli 486, paragrafo 6 e 495, paragrafo 1,
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e in particolare l'articolo 2 e l'allegato II,
visto il Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (4), e in particolare gli articoli 12, paragrafo 3, 23, paragrafo 2, e l'articolo 24, paragrafi 4 e 5,
vista la consultazione pubblica e l'analisi effettuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza approvata in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013,
considerando quanto segue:
(1) |
La Banca centrale europea (BCE) ha il potere di stabilire regolamenti conformemente all'articolo 132 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, l'articolo 132 del Trattato e l'articolo 34 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), facendo riferimento all'articolo 25.2 dello Statuto del SEBC, conferiscono alla BCE poteri regolamentari in quanto necessari ad assolvere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. |
(2) |
Con riferimento ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, il diritto dell'Unione prevede che le autorità competenti possano esercitare opzioni e discrezionalità. |
(3) |
Come stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione, la BCE è l'autorità competente negli Stati membri partecipanti ad assolvere i propri compiti microprudenziali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) a norma del Regolamento (UE) n. 1024/2013 nei confronti di enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del suddetto regolamento e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5). Pertanto essa ha tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità competenti. In particolare, la BCE ha il potere di esercitare le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'Unione. |
(4) |
La BCE assolve i propri compiti di vigilanza nel quadro dell'MVU; ciò dovrebbe assicurare che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo. Nell'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza la BCE dovrebbe tenere pienamente conto della diversità degli enti creditizi, delle loro dimensioni e del loro modello imprenditoriale, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario dell'Unione. |
(5) |
Al fine di assicurare, nel periodo transitorio, una progressiva convergenza tra il livello dei fondi propri e gli adeguamenti prudenziali applicati alla definizione di fondi propri nell'Unione e alla definizione di fondi propri dettata dal diritto dell'Unione, occorre che l'introduzione dei requisiti in materia di fondi propri avvenga in modo graduale. |
(6) |
L'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri che partecipano all'MVU è un obiettivo specifico del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ed è affidata alla BCE. |
(7) |
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, laddove tale diritto dell'Unione sia costituito da direttive, la relativa legislazione nazionale di recepimento. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti ed essi, attualmente, concedano esplicitamente opzioni e discrezionalità agli Stati membri, la BCE dovrebbe applicare anche la normativa nazionale con la quale tali opzioni e discrezionalità sono esercitate. Tale normativa nazionale non dovrebbe inficiare il corretto funzionamento dell'MVU, di cui la BCE è responsabile. |
(8) |
Tali opzioni e discrezionalità non comprendono quelle esercitabili esclusivamente delle autorità competenti, sul cui esercizio la BCE è competente in via esclusiva e che la stessa dovrebbe esercitare ove opportuno. |
(9) |
Nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità, la BCE, quale autorità competente, dovrebbe tener conto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati. |
(10) |
Per quanto riguarda le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati, la BCE riconosce la necessità di prevedere periodi transitori laddove l'esercizio da parte sua di opzioni e discrezionalità si discosti in modo significativo dall'approccio seguito dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, laddove la BCE eserciti le proprie opzioni e discrezionalità riguardo alle disposizioni transitorie di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013, il presente regolamento dovrebbe stabilire adeguati periodi transitori, |
(11) |
L'articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dispone che le autorità competenti pubblichino le modalità di esercizio delle opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento specifica alcune delle opzioni e discrezionalità conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi esercitate dalla BCE. Si applica esclusivamente con riferimento agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, e della Parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61.
CAPO I
FONDI PROPRI
Articolo 3
Articolo 89, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
Fatto salvo l'articolo 90 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali conformemente alla parte tre del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
a) |
l'importo delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che supera il 15 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio; e |
b) |
l'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio. |
CAPO II
REQUISITI PATRIMONIALI
Articolo 4
Articolo 178, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: default di un debitore
Indipendentemente dal trattamento nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti creditizi applicano il criterio «in arretrato da oltre 90 giorni» per le categorie di esposizioni indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 5
Articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: insiemi di attività coperte
Per le operazioni di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi impiegano il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 6
Articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: compensazione
1. Gli enti creditizi possono utilizzare la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, di cui all'articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) |
anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente avesse adottato un metodo che prendeva in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile; ovvero |
b) |
anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente avesse previsto un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che potessero manifestarsi in sede di conversione. |
2. I metodi adottati dalle autorità nazionali competenti, indicati al paragrafo 1, continuano a essere utilizzati fino all'adozione da parte della BCE del proprio metodo ai sensi dell'articolo 327, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 7
Articolo 380 del Regolamento (UE) n. 575/2013: sospensione
In caso di gravi perturbazioni di funzionamento ai sensi dell'articolo 380 del Regolamento (UE) n. 575/2013, confermate dalla BCE con una dichiarazione pubblica, si applicano le seguenti disposizioni, fino al momento in cui la BCE emetta una dichiarazione pubblica secondo cui il corretto funzionamento è ripristinato:
a) |
gli enti creditizi non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di fondi propri di cui agli articoli 378 e 379 del Regolamento (UE) n. 575/2013; e |
b) |
il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito. |
CAPO III
GRANDI ESPOSIZIONI
Articolo 8
Articolo 395, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: limiti delle grandi esposizioni
Indipendentemente dal trattamento nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il limite del valore di una grande esposizione di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 non è inferiore a 150 milioni di EUR.
Articolo 9
Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni
1. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
2. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.
3. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 assunte da un ente creditizio nei confronti delle imprese ivi contemplate sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento, come ulteriormente specificate nell'allegato I al presente regolamento, e sempre che tali imprese siano soggette alla stessa vigilanza su base consolidata in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013, alla Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo, come ulteriormente specificato nell'allegato I al presente regolamento.
4. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato II al presente regolamento.
5. Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, interamente per le lettere da e) a k) ovvero fino all'importo massimo consentito per la lettera i), se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.
6. Gli enti creditizi valutano se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013. nonché nel pertinente allegato al presente regolamento applicabile alla specifica esposizione. La BCE può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi di trasmettere la documentazione di cui al pertinente allegato.
7. Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione.
CAPO IV
LIQUIDITÀ
Articolo 10
Articolo 415, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: obbligo di segnalazione
Fatti salvi altri obblighi di segnalazione, gli enti creditizi segnalano alla BCE, ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, le informazioni richieste dalla normativa nazionale al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali in materia di liquidità, laddove tali informazioni non siano già state fornite alle autorità nazionali competenti.
Articolo 11
Articolo 420, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: deflussi di liquidità
Nel valutare i deflussi di liquidità derivanti da elementi fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 420, paragrafo 2, e all'allegato I al Regolamento (UE) n. 575/2013, e fintanto che non siano stati stabiliti dalla BCE specifici tassi di deflusso ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi ipotizzano un tasso di deflusso del 5 %, come indicato all'articolo 420, paragrafo 2, di tale regolamento e all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61. I deflussi corrispondenti sono segnalati in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (8).
Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: attività di livello 2B
1. Gli enti creditizi i quali, conformemente al proprio atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, possono includere i titoli di debito societario come attività liquide di livello 2B nel rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), compresi i punti (ii) e (iii), del Regolamento delegato (UE) 2015/61.
2. Per gli enti creditizi di cui al paragrafo 1, la BCE può rivedere periodicamente il requisito di cui al suddetto paragrafo e consentire una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti (ii) e (iii), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61, se sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3), di tale regolamento delegato.
Articolo 13
Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi da depositi al dettaglio stabili
Gli enti creditizi moltiplicano per il 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che la Commissione abbia espresso la sua previa approvazione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato, attestando che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
Articolo 14
Articolo 467, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: perdite non realizzate misurate al valore equo
1. Nel periodo a decorrere dal1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate ai sensi dell'articolo 467, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, ivi comprese le perdite relative alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita».
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:
a) |
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e |
b) |
80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. |
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali applicabili superiori a quelle di cui al paragrafo 2.
Articolo 15
Articolo 468, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: profitti non realizzati misurati al valore equo
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi escludono dal calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile di profitti non realizzati ai sensi dell'articolo 468, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, ivi compresi i profitti relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita».
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:
a) |
40 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e |
b) |
20 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. |
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali applicabili superiori a quelle di cui al paragrafo 2.
Articolo 16
Articolo 471, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, è consentito agli enti creditizi di non dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa, in conformità al trattamento stabilito da disposizioni nazionali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Dal 1o gennaio 2019, gli enti creditizi sono tenuti a dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le decisioni adottate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 17
Articolo 473, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: introduzione di modifiche all'International Accounting Standard 19
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, gli enti creditizi possono aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo di cui all'articolo 473, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 moltiplicato per il fattore applicabile, che corrisponde a:
a) |
0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; |
b) |
0,4 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; |
c) |
0,2 nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. |
2. Il presente articolo fa salve precedenti decisioni delle autorità nazionali competenti o la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tali decisioni o tale normativa non consentano agli enti di aggiungere l'importo di cui al paragrafo 1 al capitale primario di classe 1.
Articolo 18
Articolo 478, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
1. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è:
a) |
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; |
b) |
80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; |
c) |
100 % dal 1o gennaio 2018. |
2. Il presente articolo non si applica alle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui al paragrafo 1.
Articolo 19
Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura
1. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento è:
a) |
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; |
b) |
80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; |
c) |
100 % dal 1o gennaio 2018. |
2. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è:
a) |
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 dal 31 dicembre 2016; |
b) |
80 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; |
c) |
100 % dal 1o gennaio 2018. |
3. In deroga al paragrafo 2, laddove, ai sensi dell'articolo 478, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la normativa nazionale preveda una fase di eliminazione graduale di 10 anni, la percentuale applicabile è:
a) |
40 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; |
b) |
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; |
c) |
80 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; |
d) |
100 % dal 1o gennaio 2019. |
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione.
5. Se un ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 è acquisito da un altro ente creditizio o si fonde con esso mentre il piano di ristrutturazione è ancora in corso, senza che sia modificato il trattamento prudenziale delle attività fiscali differite, la deroga di cui al paragrafo 4 si applica all'ente creditizio acquirente, al nuovo ente creditizio risultante dalla fusione o all'ente creditizio che incorpora l'ente creditizio originario, in misura identica a quella in cui si applicava all'ente creditizio acquisito, fuso o incorporato.
6. La BCE può rivedere l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 nel 2020, sulla base del monitoraggio della situazione di quegli enti creditizi.
7. In caso di un aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni di cui ai paragrafi 2 e 3, che la BCE ritenga significativo, è consentito agli enti creditizi di non applicare il paragrafo 2 o 3.
8. Laddove i paragrafi 2 e 3 non si applichino, gli enti creditizi possono applicare le disposizioni della normativa nazionale.
9. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 20
Articolo 479, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, la percentuale applicabile degli elementi di cui all'articolo 479, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) è ammessa come capitale primario di classe 1 consolidato in misura corrispondente alle percentuali di seguito stabilite.
2. Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:
a) |
40 % nel periodo dal1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e |
b) |
20 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; |
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 2.
Articolo 21
Articolo 480, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: riconoscimento nei fondi propri consolidati delle partecipazioni di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 480, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il valore del fattore applicabile ai sensi dell'articolo 480, paragrafo 1, del suddetto regolamento è:
a) |
0,6 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e |
b) |
0,8 nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. |
2. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca fattori superiori a quelli di cui al paragrafo 1.
Articolo 22
Articolo 481, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: filtri e deduzioni aggiuntivi
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, ai fini dell'applicazione di filtri o deduzioni prescritte dalle misure nazionali di recepimento e di cui all'articolo 481, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e purché le condizioni previste siano soddisfatte, le percentuali applicabili sono:
a) |
40 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; e |
b) |
20 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. |
2. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi applicano il trattamento previsto dalla normativa nazionale all'ammontare residuo dopo l'applicazione del filtro o della deduzione in conformità al paragrafo 1.
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca requisiti più rigorosi di quelli di cui al paragrafo 1.
Articolo 23
Articolo 486, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013: limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2
1. Ai fini dell'articolo 486 del Regolamento (UE) n. 575/2013, le percentuali applicabili sono:
a) |
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; |
b) |
50 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; |
c) |
40 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; |
d) |
30 % nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; |
e) |
20 % nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; |
f) |
10 % nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. |
2. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 1.
Articolo 24
Articolo 495, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo basato sui rating interni (metodo IRB)
Le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano dell'esenzione dal metodo IRB ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono, fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che già beneficiavano, al 31 dicembre 2013, di un'esenzione dal trattamento secondo il metodo IRB conformemente all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 561/1566 della Commissione (10).
Articolo 25
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2016.
2 L'articolo 4 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2016 e l'articolo 13 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 marzo 2016
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(3) GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1.
(4) GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1.
(5) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(9) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).
(10) Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).
ALLEGATO I
Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento
1. |
Il presente allegato trova applicazione in riferimento alle esenzioni dal limite per le grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, i paesi terzi elencati nell'allegato I alla Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (1) sono considerati equivalenti. |
2. |
Gli enti creditizi devono tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
|
3. |
Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Banca centrale europea può chiedere agli enti creditizi di presentare la seguente documentazione.
|
(1) Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).
(2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
ALLEGATO II
Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento
1. |
Gli enti creditizi devono tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
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2. |
In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, al fine di valutare se l'organismo regionale o centrale cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete sia responsabile della compensazione della liquidità, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono valutare se l'atto costitutivo o lo statuto dell'organismo regionale o centrale prevedano espressamente tali responsabilità, ivi inclusi, tra l'altro:
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3. |
Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Banca centrale europea può chiedere agli enti creditizi di presentare la seguente documentazione.
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