Operazioni in valuta estera
Introduzione
L’Eurosistema effettua operazioni sui cambi in conformità degli articoli 127 e 219 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali operazioni comprendono:
- interventi sul mercato dei cambi
- operazioni quali la vendita di redditi per interessi affluiti dalle attività di riserva in valuta e le “operazioni commerciali”.
Interventi sul mercato dei cambi
Interventi unilaterali o concertati
In assenza di accordi formali o linee guida generali, l’Eurosistema può decidere se necessario di condurre interventi sul mercato dei cambi, agendo di propria iniziativa (interventi unilaterali) oppure nell’ambito di procedure coordinate con il coinvolgimento di altre banche centrali (interventi concertati).
Interventi centralizzati o decentrati
Gli interventi possono essere eseguiti direttamente dalla BCE (a livello centralizzato) o dalle BCN per conto della BCE sulla base di un “esplicito rapporto di agenzia” (a livello decentrato). La modalità di svolgimento degli interventi è irrilevante rispetto all’obiettivo finale dell’operazione.
Ogni intervento relativo a un’altra valuta dell’UE è effettuato senza pregiudicare l’obiettivo primario della BCE, ossia il mantenimento della stabilità dei prezzi, ed è svolto dall’Eurosistema in stretta collaborazione con la BCN del paese interessato non appartenente all’area dell’euro, per quanto concerne in particolare il finanziamento dell’operazione.
Nuovi Accordi europei di cambio
Informazioni generali
Gli interventi sul mercato dei cambi possono essere condotti anche nell’ambito dei nuovi Accordi europei di cambio (AEC II), entrati in vigore all’inizio della Terza fase dell’Unione economica e monetaria. Gli AEC II si fondano essenzialmente su due atti giuridici: la risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 e l’accordo del 1o settembre 1998, e successive modifiche, fra la BCE e le BCN dei paesi non appartenenti all’area dell’euro.
Convenzioni e procedure degli AEC II (disponibile solo in inglese)Paesi partecipanti
Attualmente partecipano agli AEC II la Danimarca (dal 4 gennaio 1999, dopo aver sottoscritto gli AEC originari) e la Bulgaria (dal 13 luglio 2020).
Parità centrali rispetto all’euro e tassi di intervento obbligatorio delle valute degli Stati membri partecipanti agli AEC II
Ruolo dell’Ecofin
Gli interventi sul mercato dei cambi possono essere effettuati anche nel quadro di rapporti di cambio istituzionali fra l’euro e le valute di paesi non appartenenti all’UE, quali il dollaro statunitense e lo yen giapponese. Per quanto concerne queste divise, l’articolo 219 del Trattato indica due possibili procedure istituzionali:
- il Consiglio Ecofin può concludere accordi formali di cambio per l’euro
- il Consiglio Ecofin può formulare linee guida generali per la politica del cambio dell’Eurosistema.
Ad oggi non si è fatto ricorso ad alcuna delle due procedure, che comportano il coinvolgimento della BCE mediante raccomandazione al Consiglio Ecofin o consultazione da parte dello stesso. Entrambe le procedure, tuttavia, non devono pregiudicare l’obiettivo primario del mantenimento della stabilità dei prezzi. La facoltà della BCE di svolgere interventi sul mercato dei cambi non è limitata alle proprie riserve valutarie, ma include anche altre forme di finanziamento, ad esempio le operazioni di swap in valuta.