Indipendenza politica
L’indipendenza della BCE favorisce il mantenimento della stabilità dei prezzi. Ciò trova conferma in analisi teoriche e riscontri empirici di ampia portata riguardo all’indipendenza delle banche centrali.
L’indipendenza della BCE è sancita dal Trattato e dallo Statuto nel quadro istituzionale della politica monetaria unica.
Implicazioni pratiche
Né la BCE, né le BCN, né i membri dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi dell’Unione europea, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo.
Le istituzioni e gli organi dell’UE nonché i governi degli Stati membri sono tenuti a rispettare tale principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE (articolo 130 del Trattato).
Altre disposizioni
La gestione finanziaria della BCE è tenuta distinta da quella dell’UE. La Banca dispone di un bilancio proprio, e il suo capitale è sottoscritto e versato dalle BCN dell’area dell’euro.
Lo Statuto prevede un mandato di lunga durata per i membri del Consiglio direttivo. Inoltre, il mandato dei membri del Comitato esecutivo non può essere rinnovato.
Le seguenti misure assicurano la continuità dei mandati dei governatori delle BCN e dei membri del Comitato esecutivo:
- mandato di almeno cinque anni per i governatori delle BCN
- mandato non rinnovabile di otto anni per i membri del Comitato esecutivo
- rimozione dall’incarico dei governatori e dei membri del Comitato esecutivo solo nei casi di incapacità ad assolvere il proprio mandato o di colpe gravi
- competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a dirimere qualsiasi controversia in materia.
L’Eurosistema non può concedere prestiti agli organi dell’UE né a enti pubblici nazionali; tale vincolo rappresenta un ulteriore elemento di protezione da interferenze di autorità pubbliche.
L’indipendenza dell’Eurosistema investe anche il piano operativo. La BCE dispone delle competenze e degli strumenti necessari per condurre una politica monetaria efficiente e ha facoltà di decidere in autonomia quando e in che modo farvi ricorso.
La BCE ha il diritto di adottare regolamenti vincolanti nella misura necessaria per lo svolgimento delle funzioni attribuite al SEBC e nei casi precisati in atti del Consiglio dell’UE.